Art. 10 
 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
  b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «28  febbraio  2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017». 
  2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.
10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».