Art. 7 
 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, le parole: «31 dicembre 2016» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2017». 
  2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: «1°  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2018».