IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12,  e  con
deliberazione del 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.
22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro  della  salute
di concerto con il Ministro della funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, ed in particolare l'art. 52-bis; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, in attuazione
della direttiva 2011/62/UE, che  modifica  la  direttiva  2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per  uso  umano,
al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena
di fornitura legale; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  maggio  2004,   inerente   la
rideterminazione degli importi delle tariffe e  dei  diritti  per  le
prestazioni rese a richiesta ed a utilita' di soggetti interessati; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   21   dicembre   2012   recante
aggiornamento degli importi  delle  tariffe  e  dei  diritti  per  le
prestazioni rese a richiesta ed a utilita' dei soggetti interessati; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 15 maggio 1997,  n.  127  e  s.m.i.  recante  misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo; 
  Vista  la  determinazione   del   13   aprile   2011   recante   la
individuazione  delle  modifiche  «non  essenziali»  delle   officine
chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell'art.  50,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
  Vista la determinazione del 29 luglio 2011 concernente la revisione
della determinazione 13 aprile 2011 recante la  individuazione  delle
modifiche «non essenziali» delle officine chimiche  e  farmaceutiche,
ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del  22  agosto
2011, ed, in particolare, l'art. 4, secondo  cui  l'Agenzia  italiana
del farmaco si riserva la facolta' di procedere ad una sua revisione; 
  Vista la determinazione n. 72 del 23 gennaio  2013  concernente  la
revisione della determinazione 29 luglio 2011 recante  individuazione
delle  modifiche  «non  essenziali»   delle   officine   chimiche   e
farmaceutiche, ai  sensi  dell'art.  50,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
  Vista la determinazione n. 206 del 2 marzo 2015  recante  modalita'
di comunicazione delle modifiche «non essenziali» delle  officine  di
produzione/o importazione di  sostanze  attive,  ai  sensi  dell'art.
52-bis, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio  2014,  n.
17; 
  Ritenuto  opportuno  procedere  ad  una  revisione  delle  predette
determinazioni, al fine di semplificare la gestione e le modalita' di
comunicazione  delle  modifiche  «non  essenziali»  da  parte   delle
officine di produzione e di importazione di medicinali e di  sostanze
attive ed uniformarne l'interpretazione,  tenuto  conto  anche  della
normativa vigente per quanto concerne le officine di produzione e  di
importazione di sostanze attive, in ottemperanza al disposto  di  cui
all'art. 52-bis, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.
219 e s.m.i.; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. La presente determinazione individua e disciplina  la  procedura
di comunicazione delle modifiche «non essenziali» delle condizioni in
base alle quali e' stata rilasciata un'autorizzazione alla produzione
di medicinali e/o di sostanze attive. 
  2. Sono definite come «non essenziali» le modifiche che: 
    a) non impattano sui processi produttivi  (cioe'  non  comportano
maggiori  rischi  di  contaminazione,   contaminazione   crociata   e
frammischiamento); 
    b) non comportano una diversa destinazione d'uso delle aree e dei
locali precedentemente autorizzati; 
    c) non comportano una variazione di configurazione (lay-out); (1) 
    d) non comportano una modifica di flussi del  personale  e/o  dei
materiali dell'area/locale oggetto della modifica; 
    e) implicano la  sostituzione  «like-for-like»  di  macchine  e/o
apparecchiature produttive, intesa come la sostituzione  di  macchine
e/o apparecchiature produttive che presentano la stessa funzionalita'
di quelle precedentemente installate ed  autorizzate  e  che  possono
rappresentare un miglioramento tecnologico,  purche'  non  richiedano
variazione di lay-out,  modifica  dei  flussi  del  personale  e  dei
materiali e diversa destinazione d'uso delle aree e  dei  locali  GMP
come descritto ai precedenti punti a), b), c), e d); 
    f) implicano l'installazione di  apparecchiature  analitiche  per
nuove  tipologie  di  test,  utilizzate  ai  fini  del  rilascio   di
medicinali e sostanze attive, introdotte  successivamente  all'ultima
ispezione GMP eseguita da AIFA; 
    g) implicano una modifica nella gestione dei dati di  processo  e
analitici da sistema  cartaceo  a  sistema  informatico  purche'  sia
fornita evidenza documentale di cui all'art. 3, comma 3, lettera g; 
    h) riguardano le sostituzioni/modifiche a utenze di produzione di
acqua/gas/vapore; 
    i) non richiedono, in ogni caso, la modifica  dell'autorizzazione
alla  produzione/importazione  precedentemente  rilasciata  al   sito
produttivo  ai  sensi  degli  articoli  50  e  52-bis   del   decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. 
  3. Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente
determinazione, sono riportati  i  requisiti  che  devono  sussistere
cumulativamente  affinche'  una  modifica  sia  definita  come   «non
essenziale» 
  4.  Le  modifiche  che  non   rispettano   i   requisiti   indicati
nell'allegato 1, sono definite come «essenziali» e sono  escluse  dal
campo di applicazione della  presente  determinazione.  Per  esse  si
rinvia agli articoli 50, comma 5, e  52-bis,  comma  7,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. 

(1) per variazione di lay-out si intendono  tutte  le  modifiche  che
    implicano variazione della dimensione (superficie e altezza)  dei
    locali/aree preesistenti. Tuttavia,  pur  comportando  variazione
    della dimensione, non sono considerate variazioni di  lay-out  le
    seguenti modifiche: creazione di airlock/bussole per materiale  e
    personale;   installazione/sostituzione   di   celle   climatiche
    all'interno di aree  di  stoccaggio  e/o  di  aree  di  controllo
    qualita'; compartimentazioni di  locali,  purche'  non  vi  siano
    cambiamenti di destinazione d'uso e purche' non vi sia variazione
    dei flussi  tale  da  aumentare  il  rischio  di  contaminazione,
    contaminazione crociata e frammischiamento; eventuali ampliamenti
    o riduzioni di locali gia' autorizzati,  senza  variazione  della
    destinazione d'uso; creazione di passaggi tra locali purche'  non
    aumenti il rischio di contaminazione, contaminazione  crociata  e
    frammischiamento. I casi sopra descritti sono da considerare come
    modifiche «non essenziali». Non e' da considerare una  variazione
    di lay-out la modifica della disposizione  delle  apparecchiature
    di  produzione  e/o  analitiche  in  un  locale   precedentemente
    autorizzato; tale tipologia di variazione non comporta  l'obbligo
    della preventiva comunicazione/notifica all'AIFA.