IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione dell'8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione del 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, ed in particolare l'art. 52-bis; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, in attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, inerente la rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilita' di soggetti interessati; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2012 recante aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilita' dei soggetti interessati; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i. recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la determinazione del 13 aprile 2011 recante la individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Vista la determinazione del 29 luglio 2011 concernente la revisione della determinazione 13 aprile 2011 recante la individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2011, ed, in particolare, l'art. 4, secondo cui l'Agenzia italiana del farmaco si riserva la facolta' di procedere ad una sua revisione; Vista la determinazione n. 72 del 23 gennaio 2013 concernente la revisione della determinazione 29 luglio 2011 recante individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Vista la determinazione n. 206 del 2 marzo 2015 recante modalita' di comunicazione delle modifiche «non essenziali» delle officine di produzione/o importazione di sostanze attive, ai sensi dell'art. 52-bis, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17; Ritenuto opportuno procedere ad una revisione delle predette determinazioni, al fine di semplificare la gestione e le modalita' di comunicazione delle modifiche «non essenziali» da parte delle officine di produzione e di importazione di medicinali e di sostanze attive ed uniformarne l'interpretazione, tenuto conto anche della normativa vigente per quanto concerne le officine di produzione e di importazione di sostanze attive, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 52-bis, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.; Determina: Art. 1 Campo di applicazione 1. La presente determinazione individua e disciplina la procedura di comunicazione delle modifiche «non essenziali» delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata un'autorizzazione alla produzione di medicinali e/o di sostanze attive. 2. Sono definite come «non essenziali» le modifiche che: a) non impattano sui processi produttivi (cioe' non comportano maggiori rischi di contaminazione, contaminazione crociata e frammischiamento); b) non comportano una diversa destinazione d'uso delle aree e dei locali precedentemente autorizzati; c) non comportano una variazione di configurazione (lay-out); (1) d) non comportano una modifica di flussi del personale e/o dei materiali dell'area/locale oggetto della modifica; e) implicano la sostituzione «like-for-like» di macchine e/o apparecchiature produttive, intesa come la sostituzione di macchine e/o apparecchiature produttive che presentano la stessa funzionalita' di quelle precedentemente installate ed autorizzate e che possono rappresentare un miglioramento tecnologico, purche' non richiedano variazione di lay-out, modifica dei flussi del personale e dei materiali e diversa destinazione d'uso delle aree e dei locali GMP come descritto ai precedenti punti a), b), c), e d); f) implicano l'installazione di apparecchiature analitiche per nuove tipologie di test, utilizzate ai fini del rilascio di medicinali e sostanze attive, introdotte successivamente all'ultima ispezione GMP eseguita da AIFA; g) implicano una modifica nella gestione dei dati di processo e analitici da sistema cartaceo a sistema informatico purche' sia fornita evidenza documentale di cui all'art. 3, comma 3, lettera g; h) riguardano le sostituzioni/modifiche a utenze di produzione di acqua/gas/vapore; i) non richiedono, in ogni caso, la modifica dell'autorizzazione alla produzione/importazione precedentemente rilasciata al sito produttivo ai sensi degli articoli 50 e 52-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. 3. Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, sono riportati i requisiti che devono sussistere cumulativamente affinche' una modifica sia definita come «non essenziale» 4. Le modifiche che non rispettano i requisiti indicati nell'allegato 1, sono definite come «essenziali» e sono escluse dal campo di applicazione della presente determinazione. Per esse si rinvia agli articoli 50, comma 5, e 52-bis, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. (1) per variazione di lay-out si intendono tutte le modifiche che implicano variazione della dimensione (superficie e altezza) dei locali/aree preesistenti. Tuttavia, pur comportando variazione della dimensione, non sono considerate variazioni di lay-out le seguenti modifiche: creazione di airlock/bussole per materiale e personale; installazione/sostituzione di celle climatiche all'interno di aree di stoccaggio e/o di aree di controllo qualita'; compartimentazioni di locali, purche' non vi siano cambiamenti di destinazione d'uso e purche' non vi sia variazione dei flussi tale da aumentare il rischio di contaminazione, contaminazione crociata e frammischiamento; eventuali ampliamenti o riduzioni di locali gia' autorizzati, senza variazione della destinazione d'uso; creazione di passaggi tra locali purche' non aumenti il rischio di contaminazione, contaminazione crociata e frammischiamento. I casi sopra descritti sono da considerare come modifiche «non essenziali». Non e' da considerare una variazione di lay-out la modifica della disposizione delle apparecchiature di produzione e/o analitiche in un locale precedentemente autorizzato; tale tipologia di variazione non comporta l'obbligo della preventiva comunicazione/notifica all'AIFA.