Art. 3 Procedura di comunicazione per i produttori di medicinali e per i produttori di sostanze attive sterili e/o di origine biologica 1. A decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione, per ogni modifica «non essenziale» ai sensi dell'art. 1 e rientrante nel novero di quelle che rispettano i requisiti di cui all'allegato 1 della presente determinazione, il legale rappresentante dell'officina di produzione di medicinali per uso umano, o la persona da esso espressamente delegata, deve inoltrare apposita istanza all'AIFA, secondo le modalita' specificate nei commi seguenti. 2. Tale istanza deve essere inoltrata all'AIFA mediante utilizzo del «Modulo di comunicazione delle modifiche "non essenziali" delle officine di produzione e importazione di medicinali e sostanze attive soggette a regime autorizzativo» disponibile sul sito web dell'AIFA nella sezione modulistica. Possono essere presentate con la medesima istanza anche piu' modifiche «non essenziali», fino a un massimo di cinque. Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la comunicazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identita' del dichiarante in corso di validita'. 3. L'istanza di cui al precedente comma 2, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a. dichiarazione della persona qualificata attestante che i requisiti di cui all'allegato 1 della presente determinazione, siano cumulativamente soddisfatti; b. copia del rapporto finale di valutazione del rischio; c. descrizione tecnica della modifica corredata da lay-out ante e post operam e da idonea documentazione fotografica ante e post operam relativa alla(e) modifica(che) eseguita(e); d. in caso di sostituzioni di macchine/apparecchiature «like-for-like», elenco schematizzato in formato tabellare, delle caratteristiche (anche tecniche) delle macchine/apparecchiature coinvolte nella(e) modifica(che), indicando anche il codice identificativo ID delle macchine/apparecchiature; e. dichiarazione della persona qualificata attestante che le eventuali attivita' di qualifica/convalida di macchine/apparecchiature sono state concluse con esito positivo; f. elenco delle Procedure operative standard sottoposte a revisione e/o di nuova redazione; g. nel caso di modifiche di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), fornire copia del rapporto finale di convalida che includa l'elenco dei test eseguiti e il loro esito allo scopo di dimostrare il mantenimento dell'integrita' dei dati; h. dichiarazione della persona qualificata attestante che le attivita' di addestramento del personale sono state eseguite con esito positivo; i. attestazione del versamento della tariffa di cui all'art. 6 della presente determinazione. 4. Le dichiarazioni di cui alle lettere a), e) ed h) del precedente comma 3 devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Ciascuna modifica oggetto dell'istanza di cui al presente articolo potra' essere resa operativa nel sito produttivo dal ricevimento da parte di AIFA della suddetta istanza, ferma restando la potesta' dell'AIFA di richiedere la regolarizzazione o il completamento dell'istanza, assegnando un termine ed indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In caso di mancata ottemperanza a quanto richiesto, l'AIFA puo' sospendere l'operativita' delle modifiche oggetto dell'istanza, sino al completamento degli accertamenti, anche ispettivi, da parte dell'Agenzia stessa. 6. Le disposizioni descritte nel presente articolo si applicano altresi' alle modifiche «non essenziali» delle officine di produzione e/o importazione di sostanze attive sterili e/o di origine biologica, soggette a regime autorizzativo.