Art. 3 
 
Procedura di comunicazione per i produttori di  medicinali  e  per  i
  produttori di sostanze attive sterili e/o di origine biologica 
  1.  A  decorrere   dalla   data   di   efficacia   della   presente
determinazione, per ogni modifica «non essenziale» ai sensi dell'art.
1 e rientrante nel novero di quelle che rispettano i requisiti di cui
all'allegato   1   della   presente   determinazione,    il    legale
rappresentante dell'officina di  produzione  di  medicinali  per  uso
umano, o la persona da esso espressamente  delegata,  deve  inoltrare
apposita istanza all'AIFA, secondo le modalita' specificate nei commi
seguenti. 
  2. Tale istanza deve essere inoltrata  all'AIFA  mediante  utilizzo
del «Modulo di comunicazione delle modifiche "non  essenziali"  delle
officine di produzione e importazione di medicinali e sostanze attive
soggette a regime autorizzativo» disponibile sul sito  web  dell'AIFA
nella sezione modulistica. Possono essere presentate con la  medesima
istanza anche piu' modifiche «non essenziali», fino a un  massimo  di
cinque. Ai sensi  dell'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  la  comunicazione  deve  essere
inviata unitamente alla fotocopia di un documento  di  identita'  del
dichiarante in corso di validita'. 
  3. L'istanza di cui al precedente comma 2,  deve  essere  corredata
dalla seguente documentazione: 
    a. dichiarazione  della  persona  qualificata  attestante  che  i
requisiti di cui all'allegato 1 della presente determinazione,  siano
cumulativamente soddisfatti; 
    b. copia del rapporto finale di valutazione del rischio; 
    c. descrizione tecnica della modifica corredata da lay-out ante e
post operam e da idonea documentazione fotografica ante e post operam
relativa alla(e) modifica(che) eseguita(e); 
    d.  in   caso   di   sostituzioni   di   macchine/apparecchiature
«like-for-like», elenco schematizzato  in  formato  tabellare,  delle
caratteristiche  (anche  tecniche)   delle   macchine/apparecchiature
coinvolte  nella(e)  modifica(che),   indicando   anche   il   codice
identificativo ID delle macchine/apparecchiature; 
    e. dichiarazione della  persona  qualificata  attestante  che  le
eventuali       attivita'       di       qualifica/convalida       di
macchine/apparecchiature sono state concluse con esito positivo; 
    f.  elenco  delle  Procedure  operative  standard  sottoposte   a
revisione e/o di nuova redazione; 
    g. nel caso di modifiche di cui all'art. 1, comma 2, lettera  g),
fornire copia del rapporto finale di convalida che  includa  l'elenco
dei test eseguiti e  il  loro  esito  allo  scopo  di  dimostrare  il
mantenimento dell'integrita' dei dati; 
    h. dichiarazione della  persona  qualificata  attestante  che  le
attivita' di addestramento del  personale  sono  state  eseguite  con
esito positivo; 
    i. attestazione del versamento della tariffa di  cui  all'art.  6
della presente determinazione. 
  4. Le dichiarazioni di cui alle lettere a), e) ed h) del precedente
comma 3 devono essere rese ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  5. Ciascuna  modifica  oggetto  dell'istanza  di  cui  al  presente
articolo  potra'  essere  resa  operativa  nel  sito  produttivo  dal
ricevimento da parte di AIFA della suddetta istanza,  ferma  restando
la  potesta'  dell'AIFA  di  richiedere  la  regolarizzazione  o   il
completamento dell'istanza, assegnando un  termine  ed  indicando  le
cause di  irregolarita'  o  di  incompletezza.  In  caso  di  mancata
ottemperanza   a   quanto   richiesto,   l'AIFA    puo'    sospendere
l'operativita'  delle  modifiche  oggetto   dell'istanza,   sino   al
completamento  degli  accertamenti,   anche   ispettivi,   da   parte
dell'Agenzia stessa. 
  6. Le disposizioni descritte nel  presente  articolo  si  applicano
altresi' alle modifiche «non essenziali» delle officine di produzione
e/o importazione di sostanze attive sterili e/o di origine biologica,
soggette a regime autorizzativo.