Art. 6 
 
                               Tariffe 
 
  1. Per ogni comunicazione presentata in applicazione della presente
determinazione di cui all'art. 3, il produttore dovra' allegare, pena
irregolarita' della stessa, l'attestazione del versamento  effettuato
secondo le modalita' indicate nel link «sistema  versamento  tariffe»
del sito web AIFA. 
  2. Nelle more della revisione del decreto ministeriale 21  dicembre
2012 «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per  le
prestazioni rese a richiesta ed a utilita' dei soggetti  interessati»
(G.U.R.I. n. 63 del  15  marzo  2013),  la  trasmissione  dell'elenco
annuale delle modifiche «non essenziali» da parte dei  produttori  ed
importatori di  sostanze  attive  stabiliti  in  Italia,  di  cui  al
precedente art. 4, comma 1 e 2, della presente determinazione, non e'
soggetto al versamento della tariffa. 
  3. Le modifiche di cui al precedente comma 2,  saranno  soggette  a
tariffa dal giorno successivo all'entrata in vigore  della  revisione
del  decreto  ministeriale  21  dicembre  2012   sopracitato,   senza
necessita' di ulteriori aggiornamenti della presente determinazione.