Art. 6 Tariffe 1. Per ogni comunicazione presentata in applicazione della presente determinazione di cui all'art. 3, il produttore dovra' allegare, pena irregolarita' della stessa, l'attestazione del versamento effettuato secondo le modalita' indicate nel link «sistema versamento tariffe» del sito web AIFA. 2. Nelle more della revisione del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 «Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilita' dei soggetti interessati» (G.U.R.I. n. 63 del 15 marzo 2013), la trasmissione dell'elenco annuale delle modifiche «non essenziali» da parte dei produttori ed importatori di sostanze attive stabiliti in Italia, di cui al precedente art. 4, comma 1 e 2, della presente determinazione, non e' soggetto al versamento della tariffa. 3. Le modifiche di cui al precedente comma 2, saranno soggette a tariffa dal giorno successivo all'entrata in vigore della revisione del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 sopracitato, senza necessita' di ulteriori aggiornamenti della presente determinazione.