Art. 7 Disposizioni finali ed efficacia della determinazione 1. La presente determinazione abroga e sostituisce integralmente le determinazioni del 13 aprile 2011, del 29 luglio 2011, e del 23 gennaio 2013, concernenti l'individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche, ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., nonche' la determinazione n. 206 del 2 marzo 2015, recante modalita' di comunicazione delle modifiche «non essenziali» delle officine di produzione e/o di importazione di sostanze attive, ai sensi dell'art. 52-bis, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17. 2. Tale determinazione ha effetto dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - ed inserzione sul sito web istituzionale dell'AIFA. Roma, 22 dicembre 2016 Il direttore generale: Melazzini