Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
                  ed efficacia della determinazione 
 
  1. La presente determinazione abroga e sostituisce integralmente le
determinazioni del 13 aprile 2011, del  29  luglio  2011,  e  del  23
gennaio  2013,  concernenti  l'individuazione  delle  modifiche  «non
essenziali»  delle  officine  chimiche  e  farmaceutiche,  ai   sensi
dell'art. 50, comma 5-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.
219 e s.m.i., nonche' la determinazione n.  206  del  2  marzo  2015,
recante modalita' di comunicazione delle modifiche  «non  essenziali»
delle officine di produzione e/o di importazione di sostanze  attive,
ai sensi dell'art. 52-bis, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e  s.m.i.,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 17. 
  2. Tale determinazione ha effetto dal giorno successivo  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -
Serie generale - ed inserzione sul sito web istituzionale dell'AIFA. 
    Roma, 22 dicembre 2016 
 
                                     Il direttore generale: Melazzini