Allegato 1 Individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine di produzione e importazione di medicinali e sostanze attive. Definizione delle modifiche «non essenziali» Sono definite come «non essenziali» le modifiche che: a. non impattano sui processi produttivi (cioe' non comportano maggiori rischi di contaminazione, contaminazione crociata, frammischiamento); b. non comportano una diversa destinazione d'uso delle aree e dei locali precedentemente autorizzati oppure, pur comportando una diversa destinazione d'uso, non aumentano i rischi di contaminazione, contaminazione crociata, frammischiamento; c. non comportano una variazione di configurazione (lay-out); (2) d. non comportano una modifica di flussi del personale e/o dei materiali dell'area/locale oggetto della modifica oppure, pur comportando la modifica dei flussi del personale e/o dei materiali, non aumentano i rischi di contaminazione, contaminazione crociata, frammischiamento; e. implicano la sostituzione «like-for-like» di macchine e/o apparecchiature produttive, intesa come la sostituzione di macchine e/o apparecchiature produttive che presentano la stessa funzionalita' di quelle precedentemente installate ed autorizzate e che possono rappresentare un miglioramento tecnologico, purche' non richiedano variazione di lay-out, modifica dei flussi del personale e dei materiali e diversa destinazione d'uso delle aree e dei locali GMP come descritto ai precedenti punti a), b), c), e d); f. implicano l'installazione di apparecchiature analitiche per nuove tipologie di test, utilizzate ai fini del rilascio di medicinali e sostanze attive, introdotte successivamente all'ultima ispezione GMP eseguita da AIFA; g. implicano una modifica nella gestione dei dati di processo e analitici da sistema cartaceo a sistema informatico purche' sia fornita evidenza documentale di cui all'art. 3, comma 3, lettera g; h. riguardano le sostituzioni/modifiche a utenze di produzione di acqua/gas/vapore; i. non richiedono, in ogni caso, la modifica dell'autorizzazione alla produzione/importazione precedentemente rilasciata al sito produttivo ai sensi degli articoli 50 e 52-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. I requisiti sopra indicati devono sussistere cumulativamente; nel caso in cui almeno uno dei requisiti sopra indicati non sia soddisfatto, la modifica deve essere considerata modifica «essenziale». (2) per variazione di lay-out si intendono tutte le modifiche che implicano variazione della dimensione (superficie e altezza) dei locali/aree preesistenti. Tuttavia, pur comportando variazione della dimensione, non sono considerate variazioni di lay-out le seguenti modifiche: creazione di airlock/bussole per materiale e personale; installazione/sostituzione di celle climatiche all'interno di aree di stoccaggio e/o di aree di controllo qualita'; compartimentazioni di locali, purche' non vi siano cambiamenti di destinazione d'uso e purche' non vi sia variazione dei flussi tale da aumentare il rischio di contaminazione, contaminazione crociata e frammischiamento; eventuali ampliamenti o riduzioni di locali gia' autorizzati, senza variazione della destinazione d'uso; creazione di passaggi tra locali purche' non aumenti il rischio di contaminazione, contaminazione crociata e frammischiamento. I casi sopra descritti sono da considerare come modifiche «non essenziali». Non e' da considerare una variazione di lay-out la modifica della disposizione delle apparecchiature di produzione e/o analitiche in un locale precedentemente autorizzato; tale tipologia di variazione non comporta l'obbligo della preventiva comunicazione/notifica all'AIFA.