(Allegato)
                                                           Allegato 1 
Individuazione delle modifiche «non  essenziali»  delle  officine  di
produzione  e  importazione  di   medicinali   e   sostanze   attive.
Definizione delle modifiche «non essenziali» 
    Sono definite come «non essenziali» le modifiche che: 
      a. non impattano sui processi produttivi (cioe' non  comportano
maggiori   rischi   di   contaminazione,   contaminazione   crociata,
frammischiamento); 
      b. non comportano una diversa destinazione d'uso delle  aree  e
dei locali precedentemente autorizzati oppure,  pur  comportando  una
diversa destinazione d'uso, non aumentano i rischi di contaminazione,
contaminazione crociata, frammischiamento; 
      c. non comportano una variazione di  configurazione  (lay-out);
(2) 
      d. non comportano una modifica di flussi del personale e/o  dei
materiali  dell'area/locale  oggetto  della  modifica   oppure,   pur
comportando la modifica dei flussi del personale e/o  dei  materiali,
non aumentano i rischi di  contaminazione,  contaminazione  crociata,
frammischiamento; 
      e. implicano la sostituzione «like-for-like»  di  macchine  e/o
apparecchiature produttive, intesa come la sostituzione  di  macchine
e/o apparecchiature produttive che presentano la stessa funzionalita'
di quelle precedentemente installate ed  autorizzate  e  che  possono
rappresentare un miglioramento tecnologico,  purche'  non  richiedano
variazione di lay-out,  modifica  dei  flussi  del  personale  e  dei
materiali e diversa destinazione d'uso delle aree e  dei  locali  GMP
come descritto ai precedenti punti a), b), c), e d); 
      f. implicano l'installazione di apparecchiature analitiche  per
nuove  tipologie  di  test,  utilizzate  ai  fini  del  rilascio   di
medicinali e sostanze attive, introdotte  successivamente  all'ultima
ispezione GMP eseguita da AIFA; 
      g. implicano una modifica nella gestione dei dati di processo e
analitici da sistema  cartaceo  a  sistema  informatico  purche'  sia
fornita evidenza documentale di cui all'art. 3, comma 3, lettera g; 
      h. riguardano le sostituzioni/modifiche a utenze di  produzione
di acqua/gas/vapore; 
      i.   non   richiedono,    in    ogni    caso,    la    modifica
dell'autorizzazione  alla   produzione/importazione   precedentemente
rilasciata al sito produttivo ai sensi degli articoli 50 e 52-bis del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. 
    I requisiti sopra indicati devono sussistere cumulativamente; nel
caso  in  cui  almeno  uno  dei  requisiti  sopra  indicati  non  sia
soddisfatto,   la   modifica   deve   essere   considerata   modifica
«essenziale». 

(2) per variazione di lay-out si intendono  tutte  le  modifiche  che
    implicano variazione della dimensione (superficie e altezza)  dei
    locali/aree preesistenti. Tuttavia,  pur  comportando  variazione
    della dimensione, non sono considerate variazioni di  lay-out  le
    seguenti modifiche: creazione di airlock/bussole per materiale  e
    personale;   installazione/sostituzione   di   celle   climatiche
    all'interno di aree  di  stoccaggio  e/o  di  aree  di  controllo
    qualita'; compartimentazioni di  locali,  purche'  non  vi  siano
    cambiamenti di destinazione d'uso e purche' non vi sia variazione
    dei flussi  tale  da  aumentare  il  rischio  di  contaminazione,
    contaminazione crociata e frammischiamento; eventuali ampliamenti
    o riduzioni di locali gia' autorizzati,  senza  variazione  della
    destinazione d'uso; creazione di passaggi tra locali purche'  non
    aumenti il rischio di contaminazione, contaminazione  crociata  e
    frammischiamento. I casi sopra descritti sono da considerare come
    modifiche «non essenziali». Non e' da considerare una  variazione
    di lay-out la modifica della disposizione  delle  apparecchiature
    di  produzione  e/o  analitiche  in  un  locale   precedentemente
    autorizzato; tale tipologia di variazione non comporta  l'obbligo
    della preventiva comunicazione/notifica all'AIFA.