(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Disciplinare di  produzione  della  indicazione  geografica  protetta
                        «Pomodoro di Pachino» 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    L'indicazione  geografica  protetta  «Pomodoro  di  Pachino»   e'
riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni  e  ai
requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e indicati  nel
presente disciplinare di produzione. 
 
                               Art. 2. 
 
                         Tipologie di frutto 
 
    L'indicazione geografica  protetta  I.G.P.  Pomodoro  di  Pachino
designa pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata  al
successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili
alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill. 
    L'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e'  rappresentato  dalle  seguenti
tipologie di frutto: 
      tondo liscio; 
      costoluto; 
      cherry (o ciliegino); 
      plum e miniplum. 
 
                               Art. 3. 
 
                         Zona di produzione 
 
    La zona di produzione dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino»,  di  cui
al presente disciplinare, comprende l'intero territorio  comunale  di
Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di
Noto (provincia di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per  la
delimitazione dei confini  sono  state  utilizzate  le  carte  I.G.M.
1:25000 ricadenti sui fogli: 
      Torre Vendicari 277 III N.E.; 
      Pachino 277 III S.E.; 
      Pantano Longarini 277 III S.O.; 
      Pozzallo 276 II S.E. 
    Tale zona e' cosi' delimitata: 
      dalla  carta  I.G.M.  Torre  Vendicari  277  III  N.E.,  l'area
interessata alla coltivazione del pomodoro di  Pachino  inizia  dalla
foce del canale Saia Scirbia e prosegue lungo tale canale  fino  alla
intersezione con la strada provinciale  Pachino-Noto.  Prosegue  tale
strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino,
carta I.G.M. Pachino 277 III S.E. 
    Carta I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo  la
strada Barracchino fino alla intersezione con la  strada  provinciale
Pachino-Rosolini.  Si  prosegue  lungo  tale  strada,  in   direzione
Rosolini,   fino   all'incrocio    con    la    strada    provinciale
Agliastro-Buonivini. Da qui, si prosegue fino ad imboccare la  strada
vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad intersecare  la  strada
provinciale n. 22 Pachino-Ispica. 
    La strada provinciale 22 si percorre fino al canale  di  bonifica
Lavinaro Passo Corrado. L'area interessata costeggia tale canale fino
alla intersezione con la strada Fondo Panze Saline  che  si  percorre
fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza. 
    La strada provinciale 44 si percorre  fino  all'incrocio  con  la
strada provinciale della Marza n.  67  e  prosegue  lungo  la  strada
provinciale n. 50 (Bufali-Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276 II  S.E.,
la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza) si  percorre  fino  al  Km
VII/6, all'incrocio con la strada Iannuzzo  che  costeggia  l'omonimo
canale di Bonifica. 
    Si prosegue lungo tale strada  fino  a  raggiungere  il  mare  in
prossimita' della foce Vecchio al Km 5,50  della  strada  provinciale
67. 
 
                               Art. 4. 
 
                      Modalita' di coltivazione 
 
    La coltivazione  della  Indicazione  geografica  protetta  I.G.P.
«Pomodoro di Pachino» deve essere  effettuata  in  ambiente  protetto
(serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale
di copertura); quando la coltivazione viene  effettuata  nel  periodo
estivo la coltura puo' essere protetta da idonee strutture  ricoperte
con rete anti insetto. La tecnica di  coltivazione,  tradizionalmente
attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni  di  qualita',
seguendo le seguenti fasi: 
      il trapianto si esegue da agosto  a  febbraio,  tranne  per  la
tipologia cherry e plum e miniplum che si  possono  effettuare  tutto
l'anno; 
      la densita' di impianto e' di n. da 1,5-6 piante per mq; 
      le piantine devono essere fornite  da  vivai  specializzati  ed
autorizzati  dall'Osservatorio  per  le  malattie  delle  piante.  E'
consentito l'uso di piantine innestate; 
      la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o piu'
branche; 
      durante il  ciclo  si  esegue  la  potatura  verde  consistente
nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari; 
      e' ammessa l'operazione colturale di cimatura; 
      l'irrigazione e' effettuata con acque  di  falda  prelevate  da
pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato. 
      la qualita' dell'acqua e' caratterizzata da una  salinita'  che
varia da 1.500 a 10.000 µs/cm; 
      l'impollinazione puo' essere agevolata per via fisica,  chimica
o entomofila; e' vietato l'uso di  qualsiasi  sostanza  ormonale  che
abbia azione diversa da quella allegante; 
      la raccolta viene effettuata  manualmente  ogni  3-4  giorni  a
seconda delle condizioni climatiche. 
    Il  «Pomodoro  di  Pachino»  I.G.P.  puo'   essere   condizionato
direttamente in azienda o presso idonee strutture di  condizionamento
lo stesso giorno della raccolta. 
    Le operazioni di confezionamento  ed  imballaggio  devono  essere
effettuate presso strutture ubicate nei territori dei  comuni,  anche
parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati  all'art.
3 del presente disciplinare. Il condizionamento in zona e' necessario
al fine di evitare perdite nella fase di commercializzazione,  dovute
a lesioni della superficie del pomodoro che possono poi dare  origine
a fenomeni di ammuffimento e determinare la  non  commercializzazione
del prodotto. 
    La produzione massima consentita di I.G.P. «Pomodoro di  Pachino»
non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia: 
      pomodoro tondo liscio: ton 120/Ha; 
      pomodoro costoluto: ton 90/Ha; 
      pomodoro ciliegino o cherry: ton 70/Ha; 
      pomodoro plum e miniplum: ton 90/Ha; 
      non sono ammesse, per le produzioni IGP «Pomodoro di  Pachino»,
coltivazioni fuori suolo. 
 
                               Art. 5. 
 
                             Adempimenti 
 
    L'accertamento della sussistenza  delle  condizioni  tecniche  di
idoneita' ed i relativi controlli,  di  cui  all'art.  36  e  37  del
regolamento  (UE)  n.   1151/2012,   saranno   curati   dall'Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  della  Sicilia  «A.Mirri»,  via   Gino
Marinuzzi n. 3, 90129 - Palermo  -  tel.:  091  6565328  -  Fax:  091
6565437. 
    I produttori dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono  iscriversi
in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato  dall'Organismo
di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale
e di quella adibita alla produzione della denominazione. 
    L'Organismo di  controllo  e'  tenuto  a  verificare,  attraverso
opportuni  sopralluoghi,  i  requisiti  richiesti  per   l'iscrizione
all'elenco di cui sopra. 
    Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di
produzione entro il mese di settembre. 
    Le strutture di condizionamento devono essere iscritte  in  altro
apposito elenco  con  le  medesime  modalita'  e  prescrizione  sopra
indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato. 
 
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. Pomodoro di
Pachino devono presentare le caratteristiche di seguito indicate. 
    In tutte le tipologie  riportate  all'art.  2,  i  frutti  devono
appartenere alle categorie merceologiche di extra e  prima  e  devono
essere: 
      interi; 
      di aspetto fresco; 
      sani (sono  esclusi  i  prodotti  affetti  da  marciume  o  che
presentino alterazione tali da renderli inadatti al consumo); 
      puliti, privi di sostanze estranee visibili; 
      privi di odori e/o sapori estranei. 
    Le principali caratteristiche del «Pomodoro di Pachino»  sono  le
seguenti: 
      polpa soda; 
      cavita' placentare piccola; 
      elevato contenuto zuccherino, determinato da una  quantita'  di
solidi solubili maggiore di 4,5° brix. 
 
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    L'immissione al consumo  dell'I.G.P.  Pomodoro  di  Pachino  deve
avvenire secondo le modalita' di seguito descritte. 
    Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati  nel  presente
disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. Pomodoro  di  Pachino,
deve essere confezionato utilizzando imballaggi  nuovi,  monouso,  di
diversa tipologia, ammessi dalla normativa vigente, che non  superino
il peso di 10 Kg. 
    Sugli imballaggi  deve  essere  apposta  una  copertura  tale  da
impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la
sua rottura. 
    Tale copertura  deve  riportare  il  contrassegno  distintivo  di
seguito descritto. 
    E' ammessa,  altresi',  l'immissione  al  consumo  in  confezioni
aperte purche' i singoli frutti siano identificati con  l'apposizione
di etichette adesive che riportino  il  logo  distintivo  dell'I.G.P.
Pomodoro di Pachino in  ogni  caso  sono  fatti  salvi  gli  obblighi
sull'etichettatura da  riportare  sugli  imballaggi,  cosi'  come  di
seguito riportati. 
    Il contenuto  di  ciascun  imballaggio  deve  essere  omogeneo  e
contenere pomodori  provenienti  della  stessa  varieta',  tipologia,
categoria e calibro ed i frutti devono  essere  omogenei  per  quanto
riguarda maturita' e colorazione. 
    Gli  imballaggi  devono  essere  identificati  con  la   seguente
dicitura I.G.P., anche per esteso, Pomodoro di Pachino  e,  nel  caso
che il contenuto non sia visibile dall'esterno  e  per  la  tipologia
cherry o ciliegino, con l'indicazione delle tipologie di frutto. 
    Sugli imballaggi deve essere altresi' riportato: 
      il  logo  distintivo,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente disciplinare; 
      il nome dell'imballatore e/o speditore; 
      le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso  del
collo; 
      la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta; 
      il  simbolo  comunitario  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 della Commissione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 21 novembre 2012. 
    I caratteri con cui e' indicata la dicitura  I.G.P.  Pomodoro  di
Pachino o le  altre  diciture  previste  dal  presente  disciplinare,
devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e  presentati  in
modo chiaro, leggibile e  indelebile  e  sufficientemente  grandi  da
risaltare sullo sfondo sul  quale  sono  riprodotti  cosi'  da  poter
essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni  e/o
disegni. 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista nel presente disciplinare  di  produzione  e/o
eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali
da trarre in inganno il consumatore sulla  natura  e  caratteristiche
del prodotto. 
Logo distintivo dell'IGP «Pomodoro di Pachino». 
    Il logo ha forma di rombo dagli  angoli  tondeggianti  di  colore
verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare  interna
di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di  colore  verde
chiaro Pantone 369 CVC. 
    La figura geometrica e' tagliata sulla  parte  inferiore  da  una
scritta di colore bianco recante la dicitura  «POMODORO  DI  PACHINO»
inserita in una striscia rettangolare di colore nero. 
    La sagoma circolare interna contiene  il  disegno  dell'isola  di
Sicilia  di  colore  salmone  Pantone  1595  CVC  e   contorno   nero
contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone  123  CVC  e  dal
contorno nero sull'estrema punta in basso. 
    Il logo reca nella zona piu' bassa la  scritta  «IGP»  di  colore
paglierino Pantone 607 CVC. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico