Art. 2 
 
  1. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle  richiamate
tipologie di scuole specializzazione lo specializzando in  formazione
deve acquisire 180 CFU complessivi per  le  scuole  articolate  in  3
anni; 240 CFU complessivi per le  scuole  articolate  in  4  anni  di
corso. Per ciascuna  tipologia  di  scuola  e'  indicato  il  profilo
specialistico e sono individuati gli obiettivi formativi e i relativi
percorsi  didattici  funzionali  al  conseguimento  delle  necessarie
conoscenze culturali ed abilita' professionali. 
  2. I percorsi didattici sono articolati nelle  attivita'  formative
di cui al comma 3,  preordinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi
formativi utili a conseguire il titolo. Le  attivita'  sono,  a  loro
volta, suddivise  in  ambiti  omogenei  di  sapere,  identificati  da
settori scientifico-disciplinari. 
  3. Le attivita' formative ed i relativi CFU sono cosi' ripartiti: 
    a) attivita' di base a cui sono assegnati 5 CFU; 
    b) attivita' caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155  CFU
per le scuole articolate in 3 anni di corso, 210 CFU  per  le  scuole
articolate in 4 anni di corso; 
    c) attivita' affini, integrative e interdisciplinari a  cui  sono
assegnati 5 CFU; 
    d) attivita' finalizzate alla prova finale a cui  sono  assegnati
15 CFU; 
    e) altre attivita' a cui sono assegnati 5 CFU. 
  4. Almeno il 70% del complesso delle attivita' formative di cui  al
comma 3 del  presente  articolo  e'  riservato  allo  svolgimento  di
attivita' formative professionalizzanti (pratiche  e  di  tirocinio),
pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate  in  3  anni  di
corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate  in  4  anni  di
corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in  ore  lavoro  dello
specializzando pari ad almeno 30  ore  per  CFU  tali  da  equiparare
l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal  Servizio
sanitario nazionale. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  382/1980  e  successive
modificazioni e integrazioni, l'attivita' didattica all'interno delle
scuole  di  specializzazione  rientra  nei  compiti   didattici   dei
professori e ricercatori universitari. 
  5. Le attivita' di base di cui al comma 3 a) comprendono uno o piu'
ambiti e i relativi  settori  scientifico  disciplinari,  finalizzati
all'acquisizione di conoscenze generali comuni  per  la  preparazione
dello specializzando nelle varie tipologie di scuole  comprese  nella
classe. I CFU relativi a tale attivita'  formativa  sono  conteggiati
dai docenti nella propria attivita' didattica frontale, ai  sensi  di
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in termini di espletamento
del carico didattico personale del docente. 
  6.  Le  attivita'  caratterizzanti  di  cui  al  comma  3  b)  sono
articolate in almeno: 
    un ambito  denominato  tronco  comune  identificato  dai  settori
scientifico-disciplinari utili all'apprendimento  di  saperi  comuni,
coordinato da  un  docente  della  classe  che,  nell'area  medica  e
nell'area chirurgica  va  identificato,  di  norma,  nel  docente  di
Medicina  interna  e  nel  docente  di  Chirurgia  generale,   mentre
nell'area  dei  servizi  clinici  corrisponde   al   titolare   della
disciplina prevalente in  ciascuna  classe.  Al  tronco  comune  sono
dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 per
le tipologie di scuole articolate in 3 o 4  anni  di  corso,  secondo
quanto riportato per le specifiche tipologie di cui  all'allegato.  I
CFU del tronco comune sono dedicati ad attivita'  professionalizzanti
(pratiche e di tirocinio). 
    un  ambito  denominato  discipline  specifiche  della   tipologia
identificato da uno o piu' Settori scientifico-disciplinari specifici
della figura professionale propria  del  corso  di  specializzazione.
Alle discipline specifiche  della  tipologia  sono  assegnati  da  un
minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in  3
o 4 anni. 
  Il   30%   dei   CFU   di   attivita'   formativa   di   tipo   non
professionalizzante  dell'ambito  denominato  discipline   specifiche
della   tipologia   e'   conteggiato   dai   docenti   dei    Settori
scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria
del corso  di  specializzazione  nella  propria  attivita'  didattica
frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in  termini
di espletamento del carico didattico personale del docente. 
  7. Le attivita' affini, integrative e interdisciplinari di  cui  al
comma 3 c) comprendono uno o piu'  ambiti,  identificati  da  settori
scientifico-disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I
CFU relativi ai SSD delle attivita'  affini  ed  integrative  possono
essere inseriti nelle attivita' caratterizzanti. 
  8. Le attivita' finalizzate alla prova finale di cui al comma 3  d)
comprendono crediti destinati alla preparazione  della  tesi  per  il
conseguimento del diploma di specializzazione. Tali  CFU  sono  anche
utili alla preparazione scientifica dello specializzando  che  dovra'
essere  considerata  una  parte  integrante  del  percorso  formativo
professionalizzante. 
  9. Le altre attivita' di cui al  comma  3  e)  comprendono  crediti
finalizzati all'acquisizione di abilita' linguistiche, informatiche e
relazionali. Tra tali attivita' sono comprese, in particolare, quelle
per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la
comprensione di testi e la  partecipazione  a  conferenze  di  ambito
scientifico  e  clinico  in  quanto  condizione  indispensabile   per
l'aggiornamento e l'educazione medica continua. Tali CFU  sono  anche
utili alla ulteriore preparazione  scientifica  dello  specializzando
che dovra' essere  considerata  una  parte  integrante  del  percorso
formativo professionalizzante. 
  10. Durante il percorso formativo lo specializzando potra' svolgere
attivita' presso istituzioni estere per  una  durata  massima  di  18
mesi.