Art. 10 
 
Esportazione dei  prodotti  del  sangue  originati  da  emocomponenti
  raccolti al di fuori del territorio nazionale. 
 
  1.  L'autorizzazione  all'esportazione  dei  prodotti  del  sangue,
originati esclusivamente da emocomponenti raccolti al  di  fuori  del
territorio nazionale  e  regolarmente  importati  in  Italia  secondo
quanto previsto dal Titolo II, e' rilasciata dall'AIFA ai richiedenti
che risultino autorizzati alla produzione ai sensi del Titolo IV  del
decreto  legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  2.  Il  richiedente  presenta   l'istanza   corredata   da   idonea
documentazione comprovante la rispondenza  dei  prodotti  di  cui  al
comma 1 ai requisiti di origine, qualita' e sicurezza previsti  dalla
normativa  vigente,  in  conformita'  all'Allegato  2  del   presente
decreto. 
  3.  L'autorizzazione   all'esportazione   dei   suddetti   prodotti
prescinde dalla valutazione del  raggiungimento  dell'autosufficienza
nazionale. 
  4.  Non  e'  soggetta   a   preventiva   autorizzazione   dell'AIFA
l'esportazione  dei  medicinali  emoderivati  pronti  per  l'impiego,
originati esclusivamente da emocomponenti raccolti al  di  fuori  del
territorio nazionale  e  regolarmente  importati  in  Italia  secondo
quanto previsto dal Titolo II, Capo I del presente  decreto,  qualora
gli stessi emoderivati risultino autorizzati alla commercializzazione
o alla sperimentazione nei Paesi destinatari. 
  5.  Non  e'  soggetta   a   preventiva   autorizzazione   dell'AIFA
l'esportazione  di  campioni  di  medicinali  emoderivati,  originati
esclusivamente da emocomponenti raccolti al di fuori  del  territorio
nazionale e regolarmente importati in Italia secondo quanto  previsto
dal   Titolo   II,   Capo   I   del   presente   decreto,   destinati
all'effettuazione  di  controlli  di  qualita'  presso  il  Paese  di
destinazione. 
  6.  Non  e'  soggetta   a   preventiva   autorizzazione   dell'AIFA
l'esportazione  di  prodotti  intermedi  costituiti  da  semilavorati
destinati alle  ulteriori  fasi  di  completamento  del  processo  di
produzione per l'ottenimento  dei  prodotti  finiti  e  originati  da
plasma raccolto in Paesi esteri, le cui caratteristiche rispondono ai
requisiti previsti dalla Farmacopea europea ed alle Direttive europee
applicabili e dalle  A.I.C.  di  riferimento.  Tali  prodotti  devono
originare esclusivamente da emocomponenti raccolti al  di  fuori  del
territorio nazionale  e  regolarmente  importati  in  Italia  secondo
quanto previsto dal Titolo II, Capo I del presente decreto. 
  7.  Non  e'  soggetta   a   preventiva   autorizzazione   dell'AIFA
l'esportazione di prodotti del  sangue  originati  esclusivamente  da
emocomponenti  raccolti  al  di  fuori  del  territorio  nazionale  e
regolarmente importati secondo quanto previsto dal Titolo II  Capo  I
del presente decreto ove tale  esportazione  sia  destinata  a  Paesi
membri dell'Unione europea. 
  8. Al fine  di  consentire  ogni  verifica  e  controllo  da  parte
dell'AIFA,  la  ditta  esportatrice  predispone   la   documentazione
dedicata all'attivita' di  cui  al  presente  articolo,  nella  quale
risulti: 
  a) la completa  tracciabilita'  dei  prodotti  e  dei  quantitativi
esportati, importati e distribuiti; 
  b) la valutazione periodica della qualita'  dei  medicinali  e  del
plasma di origine estero, secondo le GMP dei medicinali ad uso umano. 
  9. L'AIFA, esaminata  la  documentazione  dell'istanza,  adotta  il
provvedimento finale entro trenta giorni. L'autorizzazione rilasciata
dall'AIFA ha validita' per un massimo di sei mesi. 
  10. L'attivita' di esportazione autorizzata dall'AIFA  puo'  essere
eseguita anche  in  piu'  fasi,  di  volta  in  volta  documentate  e
preventivamente comunicate all'USMAF-SASN competente  in  materia  di
controlli.