Art. 11 
 
 
          Lavorazione del plasma nazionale ed esportazione 
                  dei prodotti del sangue eccedenti 
 
  1.  L'attivita'  di  esportazione  e  di  importazione  del  plasma
nazionale  e  dei  prodotti   intermedi,   nonche'   dei   medicinali
emoderivati  da  esso  ottenuti,  e'   regolata   nell'ambito   delle
convenzioni che saranno stipulate in conformita' allo schema-tipo  di
cui al decreto del Ministro della salute adottato ai sensi  dell'art.
15, comma 1, della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  2. Ai fini dell'esportazione e importazione  di  cui  al  comma  1,
l'Azienda titolare della convenzione accompagna  ciascuna  spedizione
con una dichiarazione  di  conformita'  del  plasma  o  dei  relativi
prodotti  intermedi  e  dei  medicinali  emoderivati  all'A.I.C.   di
riferimento e alla convenzione di cui e' titolare. 
  3. L'Azienda titolare della convenzione tiene a disposizione  delle
regioni  e  province  autonome  interessate,  del  CNS,  dell'ISS   e
dell'AIFA una  documentazione  dedicata  ai  medicinali  prodotti  da
plasma nazionale, nella quale risulti la valutazione periodica  della
qualita' dei medicinali e del plasma di origine nazionale, secondo le
GMP dei medicinali ad uso umano, nonche' la  completa  tracciabilita'
dei  prodotti  esportati,  importati  e  restituiti  alle  regioni  e
province autonome. 
  4. Al fine di assicurare la tracciabilita'  del  plasma  nazionale,
dei  relativi  prodotti  intermedi  e  dei  medicinali   emoderivati,
l'Azienda titolare delle convenzioni  rende  disponibili  al  CNS  le
informazioni di cui all'Allegato 4. 
  5.  Al  fine  del  perseguimento  dell'autosufficienza   nazionale,
l'Azienda titolare delle convenzioni rende disponibile al  CNS  anche
secondo le modalita' previste dal  Sistema  informativo  dei  servizi
trasfusionali, le informazioni relative alla quantita' e tipologia di
plasma conferito da ciascuna  regione  o  provincia  autonoma,  e  di
prodotti, rilasciati al controllo di Stato, e consegnati alle regioni
e province autonome. 
  6. Il CNS  puo'  effettuare  verifiche  tecniche  e  amministrative
presso  le  officine  di  produzione  delle  Aziende  titolari  delle
convenzioni al fine di garantire il rispetto dei  requisiti  previsti
dall'art. 15 della legge n. 219 del 2005, anche  su  richiesta  delle
regioni  e  delle  province  autonome  ai  fini  del  rispetto  delle
condizioni contrattuali e dei programmi di attivita', fatte salve  le
competenze attribuite all'AIFA  dal  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219. 
  7. Fatte  salve  le  competenze  attribuite  all'AIFA  dal  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il CNS, anche  su  richiesta  del
Ministero della salute o dell'AIFA, puo' effettuare, di concerto  con
l'autorita'  regionale  competente,  verifiche  ispettive  presso   i
Servizi trasfusionali e le Unita' di  raccolta  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettere e) e f), del decreto legislativo 20  dicembre  2007,
n.  261,  nei  casi  di  segnalazioni  di  specifiche   ed   evidenti
criticita', al fine di garantire  la  conformita'  alle  prescrizioni
normative applicabili al plasma. Il CNS effettua verifiche  ispettive
presso le predette strutture in  tutti  i  casi  di  incidenti  e  di
reazioni  indesiderate  gravi  di  cui  all'art.   12   del   decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261. 
  8. Ai fini di un utilizzo razionale ed etico del  plasma  nazionale
destinato alla produzione di medicinali, gli stessi e i loro prodotti
intermedi, eccedenti rispetto al fabbisogno  regionale  e  nazionale,
possono essere esportati o ceduti in relazione a  specifici  accordi,
programmi o progetti, nell'ambito dei quali puo' essere  prevista  la
cessione dei medicinali  emoderivati  o  dei  prodotti  intermedi  di
lavorazione del  plasma  con  recupero  dei  costi  di  produzione  e
comunque senza fini di lucro. 
  9. Ai fini delle esportazioni e delle cessioni di cui  al  comma  4
del  presente   articolo,   quale   documentazione   necessaria   per
l'espletamento delle pratiche  doganali,  i  prodotti  devono  essere
accompagnati da una dichiarazione rilasciata dal CNS, che attesti  la
conformita' degli stessi ai requisiti di cui allo stesso comma 4.