Art. 12 Sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale 1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di sangue e di emocomponenti a uso trasfusionale e' rilasciata dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 5. 2. Nel caso in cui le unita' di sangue e di emocomponenti non risultino completamente conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e' necessario specificare il motivo della non conformita' e dichiarare l'avvenuta acquisizione del consenso informato del ricevente.