Art. 12 
 
 
            Sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale 
 
  1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di sangue e
di emocomponenti a uso  trasfusionale  e'  rilasciata  dal  Ministero
della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria  -  nel
rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 5. 
  2. Nel caso in cui le unita'  di  sangue  e  di  emocomponenti  non
risultino  completamente  conformi  ai   requisiti   previsti   dalla
normativa  vigente,  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  e'
necessario specificare il motivo della non conformita'  e  dichiarare
l'avvenuta acquisizione del consenso informato del ricevente.