Art. 13 
 
Sangue ed  emocomponenti  ad  uso  autologo,  campioni  per  indagini
  diagnostiche e attivita' proprie di laboratorio. 
 
  1. Non e' soggetta a preventiva autorizzazione: 
  a) l'importazione e l'esportazione di sangue o emocomponenti ad uso
autologo; 
  b) l'importazione o l'esportazione di campioni di sangue,  siero  o
plasma umani da  destinare  ad  indagini  diagnostiche  sui  campioni
stessi ovvero da utilizzare nell'espletamento delle attivita' proprie
di laboratorio. 
  2. E' comunque prescritto che i prodotti, di cui alle lettere a)  e
b) del comma 1,  siano  accompagnati  dalla  documentazione  prevista
all'Allegato   6;   che   essi   siano   contenuti   in   recipienti,
preferibilmente di materiale  infrangibile,  chiusi  ermeticamente  e
confezionati in modo  tale  da  rendere  impossibile  lo  spargimento
all'esterno del loro contenuto in caso di rottura, a salvaguardia del
personale  addetto  alla  manipolazione  dei  campioni  stessi,  come
indicato dalla autorita' sanitaria, al fine di assicurare  la  tutela
dal  rischio  di  esposizione  ad  agenti   biologici,   secondo   le
disposizioni  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81   e
successive modificazioni e integrazioni.