Art. 17 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il presente decreto viene trasmesso agli  Organi  di  controllo  ed
entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 dicembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4558