Allegato 1 Documentazione da presentare ai sensi del Titolo II, Capo I, articoli 3, 4, 5 e 6, ai fini dell'importazione dei prodotti del sangue destinati alla produzione di medicinali. Il richiedente deve presentare una specifica istanza di autorizzazione riferita ad uno stesso fornitore, ad una stessa tipologia di prodotto e al medesimo Paese terzo di provenienza ovvero alla provenienza da Paesi dell'Unione europea (di seguito UE), corredata con le informazioni e certificazioni previste ai successivi punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6. In deroga a quanto previsto al precedente periodo, il richiedente puo' presentare un'unica istanza di autorizzazione per diverse tipologie di prodotto (prodotti intermedi) esclusivamente nel caso in cui tali tipologie derivino dalla lavorazione degli stessi lotti di plasma. Nei casi di applicazione dell'art. 4, il richiedente, al fine di documentare i requisiti di origine, qualita' e sicurezza, previsti dalla normativa vigente, e' tenuto a presentare una dichiarazione sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la conformita' di ciascuna delle voci previste ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente Allegato 1 alla documentazione tecnico-scientifica utilizzata a supporto di una A.I.C. rilasciata e ancora in vigore ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni e integrazioni, cosi' come implementata in uno degli Stati membri dell'UE diversi dall'Italia ovvero del regolamento (CE) n. 726/2004 (cfr. punto 1.18). Al fine di documentare gli aspetti previsti al punto 5 del presente allegato, il richiedente puo' fare riferimento anche al Site Master File depositato presso l'AIFA. Nei casi di applicazione di cui all'art. 4 comma 1, lettere c) e d), in applicazione del comma 4 dello stesso articolo, il richiedente e' tenuto a dichiarare che il processo di produzione e controllo applicato per la produzione dei medicinali registrati esclusivamente in Paesi terzi e' equivalente, per quanto riguarda la qualita' e la sicurezza, a quello applicato per la produzione dei medicinali registrati in Unione europea. Il richiedente e' tenuto, in ogni caso, a presentare tutte le pertinenti informazioni di cui al punto 1 e le certificazioni di cui al punto 6 del presente allegato. Su richiesta dell'AIFA il richiedente e' comunque tenuto a fornire tutte le informazioni di cui ai citati punti 2, 3, 4 e 5. Nei casi di applicazione di cui agli articoli 5 e 6, il richiedente, al fine di documentare, in accordo alla normativa vigente, i requisiti di origine, qualita' e sicurezza del plasma o dei prodotti intermedi da esso derivanti, oggetto delle singole istanze o notifiche, e' tenuto a presentare una dichiarazione sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' di ciascuna delle informazioni previste ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente allegato alla documentazione tecnico-scientifica prevista ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 5 e ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6 (cfr. punto 1.18). Limitatamente ai casi di applicazione di cui all'art. 4, qualora, per ragioni di natura produttiva o di limitata stabilita' del prodotto, il richiedente sia impossibilitato a fornire all'AIFA le certificazioni inerenti alle negativita' dei test di cui al punto 6 del presente allegato, puo' farlo presente nell'istanza, motivando dettagliatamente le ragioni di tale impossibilita'. Le certificazioni non prodotte all'atto dell'istanza devono essere fornite all'AIFA in ogni caso prima del rilascio dei prodotti ottenuti. Nei casi di applicazione degli articoli 5 e 6, qualora i centri di origine ovvero i prodotti da importare siano stati, anche solo in parte, oggetto di valutazione e autorizzazione nell'ambito di procedure registrative da parte di una Autorita' competente europea, il richiedente e' tenuto a inserire un chiaro riferimento, al fine di rendere piu' agevole la valutazione dell'AIFA. Il richiedente e' tenuto altresi' a fornire un documento riassuntivo sulle principali differenze, rispetto agli analoghi medicinali registrati in Unione europea, in merito ai dati epidemiologici del plasma di origine e al processo di raccolta, produzione e controllo, valutandone l'impatto sulla qualita' e sicurezza dei medicinali da ottenere. 1. Informazioni generali. 1.1. Richiedente (nome, indirizzo e codice fiscale). 1.2. Officina/e di produzione e importazione presso la quale la societa' richiedente intende effettuare la lavorazione e il controllo dei prodotti in questione fino all'ottenimento e al rilascio dei prodotti finiti; (nome, indirizzo, fase di produzione svolta, riferimenti autorizzativi). 1.3. Denominazione del prodotto (ove applicabile indicare la denominazione della Farmacopea europea e la monografia di riferimento). 1.4. Quantita' che si intende importare (volume, massa, attivita' o altri indicatori). 1.5. Contenitori con indicazione del tipo e del numero. 1.6. Paese di provenienza delle singole donazioni. 1.7. Fornitore del plasma (organizzazione responsabile della raccolta, processazione, trasporto e stoccaggio delle donazioni: nome, indirizzo, riferimenti autorizzativi). 1.8. Responsabile del controllo delle donazioni e del plasma pool (nome, indirizzo, riferimenti autorizzativi). 1.9. Ove applicabile, indicazione della/e officina/e di produzione e controllo dell'intermedio di produzione (nome, indirizzo, fase di produzione svolta, riferimenti autorizzativi). 1.10. Eventuali intermediari (nome, indirizzo, tipologia di attivita' svolta). 1.11. Mezzo di trasporto designato. 1.12. Frontiera di passaggio. 1.13. Tipologia di prodotti da ottenere. 1.14. Quantita' previste di prodotti da ottenere (rese di produzione previste). 1.15. Paesi previsti di destinazione dei prodotti da ottenere. 1.16. Elenco della documentazione e delle certificazioni allegate. 1.17. Dichiarazione del richiedente di disponibilita' della documentazione inerente tutte le informazioni sull'origine, qualita' e sicurezza in qualunque momento e per il tempo di conservazione previsto per i relativi controcampioni. 1.18. Dichiarazione del richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la conformita' del prodotto da importare alla documentazione tecnico-scientifica prevista nell'ambito di applicazione dell'articoli 4, 5 e 6 del presente decreto. 1.19. Dichiarazione della persona qualificata dell'officina di importazione attestante l'assunzione di responsabilita' in merito alla verifica dell'idoneita' di tutti i requisiti di origine, qualita' e sicurezza dei prodotti da importare, ai fini della produzione di medicinali emoderivati e della loro conformita' alla normativa vigente. 2. Informazioni inerenti al plasma. 2.1. Origine del plasma. 2.1.1. Informazioni sui centri o stabilimenti di raccolta del sangue/plasma, con relative ispezioni e autorizzazioni, e dati epidemiologici sulle infezioni trasmissibili per via ematica. 2.1.2. Informazioni sui centri o stabilimenti in cui si eseguono prove sulle donazioni e sui «plasma pool», con relative ispezioni e autorizzazioni. 2.1.3. Criteri di selezione/esclusione dei donatori di sangue/plasma. 2.1.4. Specifica se trattasi di donatori non remunerati o remunerati. 2.1.5. Sistema operante che consente di individuare il percorso di ogni donazione dallo stabilimento di raccolta del sangue/plasma fino ai prodotti finiti e viceversa. 2.2. Qualita' e sicurezza del plasma. 2.2.1. Conformita' alle monografie della farmacopea europea. 2.2.2. Prove sulle donazioni di sangue/plasma e sulle miscele per individuare agenti infettivi, con relative informazioni sulla metodica di analisi e, in caso di «plasma pool», dati di convalida dei test utilizzati. 2.2.3. Caratteristiche tecniche delle sacche di raccolta del sangue e plasma, con relative informazioni sulle soluzioni anticoagulanti impiegate. 2.2.4. Condizioni di conservazione e di trasporto del plasma. 2.2.5. Procedure relative alla tenuta dell'inventario e/o al periodo di quarantena. 2.2.6. Caratterizzazione del «plasma pool». 2.3. Criteri di decisione nel caso di successiva sieroconversione di un donatore; sistema di rintracciabilita' punto di raccolta/prodotto finito e viceversa. 2.3.1. Descrizione del sistema operante tra il fabbricante di medicinali derivati dal plasma e/o chi fraziona/ lavora il plasma da un lato, e i centri o stabilimenti di raccolta e analisi del sangue/plasma dall'altro, che definisce le condizioni delle reciproche interazioni e le specificazioni stabilite. 3. Informazioni inerenti agli intermedi di produzione: In aggiunta alle informazioni inerenti il plasma di origine di cui al punto 2, nel caso di importazione di intermedi, il richiedente e' tenuto a presentare le seguenti indicazioni. 3.1. Condizioni di conservazione e trasporto degli intermedi. 3.2. Processo di produzione e controllo (descrizione delle fasi di produzioni che hanno generato l'intermedio con indicazione degli eventuali trattamenti di rimozione/inattivazione virale effettuati). 3.3. Copia del certificato GMP di tutte le officine farmaceutiche coinvolte nel processo di produzione. 4. Informazioni inerenti ai medicinali emoderivati da produrre a partire dal prodotto importato. 4.1. Processo di produzione e controllo completo dei medicinali da ottenere (descrizione delle fasi di produzione necessarie per l'ottenimento dei prodotti finiti con indicazione degli eventuali trattamenti di rimozione/inattivazione virale da effettuare). 4.2. Differenze rispetto agli analoghi medicinali registrati in Unione europea, in merito ai dati epidemiologici del plasma di origine e al processo di raccolta, produzione e controllo e valutazione dell'impatto sulla qualita' e sicurezza dei medicinali da ottenere. 5. Informazioni inerenti agli stabilimenti di produzione impiegati per la produzione dei medicinali emoderivati a partire dal prodotto importato. 5.1. Descrizione dei locali e delle apparecchiature utilizzate con indicazione delle modalita' di utilizzo per ciascuna apparecchiature (dedicato o multi-uso), delle procedure di pulizia e sterilizzazione e delle procedure di segregazione in atto. 5.2. Strategia di sicurezza adottata al fine di minimizzare i rischi derivanti da agenti infettivi e agenti infettivi emergenti definita sulla base di una valutazione dei rischi che definisca l'inventory holding time (internal quarantine time), consideri tutti gli aspetti di riduzione virale e/o controllo per gli agenti infettivi o surrogati, consideri la capacita' di riduzione virale del processo di produzione e i rischi di contaminazione crociata tra i lotti di produzione. 5.3. Copia del certificato GMP di tutte le officine farmaceutiche coinvolte nel processo di produzione. 6. Certificazioni: l'istanza di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione riferita al tipo di prodotto da importare. 6.1. Attestazione di responsabilita' rilasciata dalla persona qualificata dell'officina di produzione destinataria del prodotto da importare, con particolare riguardo a: 6.1.1. risultati di negativita' dei test di screening dei marcatori virali, e/o di eventuali altri saggi, delle metodiche e dei kit utilizzati in ogni singola donazione, nei mini pool e in ogni pool di plasma secondo la normativa in vigore; 6.1.2. conformita' di tutto il plasma, degli intermedi e dei prodotti da ottenere alla Farmacopea europea e alle direttive applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 6.1.3. conformita' di tutto il plasma, degli intermedi e dei prodotti da ottenere alle AIC e al PMF di riferimento per i prodotti di cui all'art. 4 (fornire lista) ovvero alla documentazione di cui al comma 2 degli articoli 5 e 6; 6.1.4. nei casi di applicazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), in applicazione del comma 4 dello stesso articolo: dichiarazione di equivalenza del processo di produzione e controllo applicato per la produzione dei medicinali registrati esclusivamente in Paesi terzi, per quanto riguarda la qualita' e la sicurezza, a quello applicato per la produzione dei medicinali registrati in Unione europea. 6.2. Copia del certificato di analisi, rilasciato dal fornitore, con indicazione dei risultati di negativita' dei test di screening dei marcatori virali previsti e di eventuali altri saggi effettuati anche mediante tecniche di amplificazione genomica dell'acido nucleico, delle metodiche e dei kit utilizzati in ogni singola donazione, nei mini pool e in ogni pool di plasma, della relativa quantita' di prodotto, del numero totale di contenitori, del numero delle liste dei donatori, della prima e ultima data delle liste, del totale delle unita' preparate e di quant'altro necessario per l'identificazione del prodotto fornito. 6.3. Specificazione di ciascun centro o stabilimento di raccolta e della data di ultima ispezione effettuata dall'Autorita' competente. 6.4. Copia del certificato GMP di tutte le officine farmaceutiche coinvolte nel processo di produzione dei medicinali che si intendono ottenere. 6.5. Copia del certificato di controllo di Stato rilasciato da un Official Medicines Control Laboratory (OMCL (ove disponibile)). 6.6. Fattura: mittente/destinatario, numero e data, descrizione prodotto: denominazione, quantita' numero lotto/shipment/altro. 7. Attestazione di pagamento della tariffa, laddove applicabile.