Art. 2 
 
 
                      Attuazione e Monitoraggio 
 
  1. Il Centro nazionale sangue formula, mediante il decreto  annuale
sul Programma di autosufficienza nazionale di cui all'art. 14,  comma
2, della legge 219 del 2005, per ogni  singola  Regione  e  Provincia
autonoma, gli obiettivi annuali,  relativi  ai  livelli  di  domanda,
efficienza e produzione di plasma e di medicinali plasmaderivati. 
  2. Al fine di raggiungere, al termine  del  quinquennio  2016-2020,
gli obiettivi posti dal Programma di cui al comma  1,  le  Regioni  e
Province autonome, attraverso il coordinamento e  monitoraggio  delle
Strutture regionali di coordinamento per le attivita'  trasfusionali,
di concerto con i Servizi farmaceutici  regionali,  per  gli  aspetti
relativi all'approvvigionamento e all'appropriatezza di utilizzo  dei
farmaci plasmaderivati,  e  con  le  Associazioni  e  Federazioni  di
donatori di sangue, per gli aspetti relativi alla promozione  e  alla
raccolta del sangue e plasma, si impegnano a conseguire gli obiettivi
previsti annualmente nel Programma annuale di autosufficienza di  cui
all'art. 14, comma 2, della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219,  con
particolare  riferimento  alle  Regioni  che  presentano  scostamenti
significativi dai valori nazionali. 
  3. Il centro nazionale sangue effettua annualmente il  monitoraggio
del livello di attuazione del programma di cui al comma 1, sulla base
degli  indicatori  relativi  all'appropriatezza  di  utilizzo,   alla
raccolta  di  plasma  e  all'efficienza  della  stessa  e  dei   dati
disponibili  anche  tramite  il  Sistema  informativo   dei   Servizi
trasfusionali. 
  4. Il presente programma e' sottoposto a monitoraggio attraverso il
Comitato permanente  per  la  verifica  dell'erogazione  dei  Livelli
essenziali di assistenza, di  cui  all'intesa  Stato-Regioni  del  23
marzo 2005 e, ai fini della verifica  degli  adempimenti,  il  Centro
nazionale sangue trasmette al Ministero della salute  gli  esiti  del
monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. 
  5. Le risorse economiche recuperate e derivanti dal  raggiungimento
degli obiettivi del presente programma sono reinvestite dalle Regioni
e Province  autonome,  sentita  la  propria  Struttura  regionale  di
coordinamento,  per  il  miglioramento  del   Sistema   trasfusionale
regionale, con particolare riguardo alla raccolta del plasma  e  alle
sperimentazioni gestionali  a  favore  dell'autosufficienza  e  della
sostenibilita'. 
  6. La realizzazione del Programma  nazionale  plasma  e  medicinali
plasmaderivati  2016-2020,  e'  effettuata  utilizzando  le   risorse
disponibili a legislazione vigente, senza  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 dicembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 4557