Art. 2 Attuazione e Monitoraggio 1. Il Centro nazionale sangue formula, mediante il decreto annuale sul Programma di autosufficienza nazionale di cui all'art. 14, comma 2, della legge 219 del 2005, per ogni singola Regione e Provincia autonoma, gli obiettivi annuali, relativi ai livelli di domanda, efficienza e produzione di plasma e di medicinali plasmaderivati. 2. Al fine di raggiungere, al termine del quinquennio 2016-2020, gli obiettivi posti dal Programma di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome, attraverso il coordinamento e monitoraggio delle Strutture regionali di coordinamento per le attivita' trasfusionali, di concerto con i Servizi farmaceutici regionali, per gli aspetti relativi all'approvvigionamento e all'appropriatezza di utilizzo dei farmaci plasmaderivati, e con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, per gli aspetti relativi alla promozione e alla raccolta del sangue e plasma, si impegnano a conseguire gli obiettivi previsti annualmente nel Programma annuale di autosufficienza di cui all'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, con particolare riferimento alle Regioni che presentano scostamenti significativi dai valori nazionali. 3. Il centro nazionale sangue effettua annualmente il monitoraggio del livello di attuazione del programma di cui al comma 1, sulla base degli indicatori relativi all'appropriatezza di utilizzo, alla raccolta di plasma e all'efficienza della stessa e dei dati disponibili anche tramite il Sistema informativo dei Servizi trasfusionali. 4. Il presente programma e' sottoposto a monitoraggio attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e, ai fini della verifica degli adempimenti, il Centro nazionale sangue trasmette al Ministero della salute gli esiti del monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Le risorse economiche recuperate e derivanti dal raggiungimento degli obiettivi del presente programma sono reinvestite dalle Regioni e Province autonome, sentita la propria Struttura regionale di coordinamento, per il miglioramento del Sistema trasfusionale regionale, con particolare riguardo alla raccolta del plasma e alle sperimentazioni gestionali a favore dell'autosufficienza e della sostenibilita'. 6. La realizzazione del Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 2016-2020, e' effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 2016 Il Ministro: Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 4557