LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione  dei  principi
contabili  internazionali  (IAS/IFRS)  e  i  successivi   regolamenti
adottati dalla Commissione europea  in  attuazione  dell'art.  6  del
medesimo regolamento; 
  Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2015,
n. 136, che dispone che gli intermediari, come definiti  all'art.  1,
comma 1, lettera e) dello stesso decreto  legislativo,  si  attengono
alle disposizioni che la Banca  d'Italia  adotta  relativamente  alle
forme tecniche, su  base  individuale  e  su  base  consolidata,  dei
bilanci e delle situazioni dei conti destinate al  pubblico,  nonche'
alle modalita' e ai termini della pubblicazione delle situazioni  dei
conti; 
  Visto l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 18  agosto  2015,
n. 136, secondo il quale: nel caso di societa'  finanziarie  iscritte
nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) le disposizioni della Banca
d'Italia sono adottate d'intesa con la CONSOB; nel caso  di  societa'
di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) e
di societa' di gestione del risparmio di cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera o) del decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le
istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob; 
  Vista la lettera del 1° dicembre 2016 con la  quale  la  Consob  ha
comunicato il proprio parere favorevole; 
 
                                Emana 
 
  Le allegate disposizioni relative a «Il bilancio degli intermediari
IFRS diversi dagli intermediari bancari» che si applicano  a  partire
dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31  dicembre
2016. 
  Nel bilancio dell'impresa e nel bilancio  consolidato  relativi  al
solo esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016, le informazioni
di nota integrativa contenute  nelle  tabelle  sotto  elencate  (cfr.
allegato A «Schemi di bilancio e nota integrativa degli  intermediari
finanziari»: Parte D  «Altre  informazioni»  -  Sezione  D  «Garanzie
rilasciate e impegni») possono essere fornite: 
    in forma libera anziche' in forma tabellare per le tabelle: 
      D.4 «Garanzie (reali o  personali)  rilasciate:  importo  delle
controgaranzie», 
      D.5 «Numero delle  garanzie  (reali  o  personali)  rilasciate:
rango di rischio assunto», 
      D.12  «Dinamica  delle  rettifiche   di   valore/accantonamenti
complessivi», 
      D.14 «Commissioni attive e passive a fronte di garanzie  (reali
o personali) rilasciate nell'esercizio: valore complessivo», 
      D.15  «Distribuzione  delle  garanzie   (reali   o   personali)
rilasciate per settore di attivita' economica dei debitori  garantiti
(importo garantito e attivita' sottostanti)», 
      D.16  «Distribuzione  territoriale  delle  garanzie  (reali   o
personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti
(importo garantito e attivita' sottostanti)», 
      D.17  «Distribuzione  delle  garanzie   (reali   o   personali)
rilasciate per settore di attivita' economica dei debitori  garantiti
(numero dei soggetti garantiti)», 
      D.18  «Distribuzione  territoriale  delle  garanzie  (reali   o
personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti
(numero dei soggetti garantiti)», 
      D.19 «Stock e dinamica del numero di associati»; 
    nella forma tabellare  prevista  dal  provvedimento  della  Banca
d'Italia del 15 dicembre 2015 (cfr. Allegato A «Schemi di bilancio  e
nota integrativa  degli  intermediari  finanziari»:  Parte  D  «Altre
informazioni» - Sezione D «Garanzie rilasciate  e  impegni»,  tabelle
D.5 «Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock» e D.6
«Garanzie  rilasciate  in  corso  di  escussione:  dati  di  flusso»)
aggiungendo in calce a ciascuna tabella in forma libera  informazioni
relative all'importo delle controgaranzie, ai fondi accantonati, alla
ripartizione tra garanzie controgarantite e  altre  garanzie  e  alla
ripartizione per controgarante per le tabelle: 
      D.7 «Garanzie  (reali  o  personali)  rilasciate  in  corso  di
escussione: dati di stock», 
      D.8 «Garanzie  (reali  o  personali)  rilasciate  in  corso  di
escussione: dati di flusso». 
  A partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso  al
31 dicembre 2016 non trovano piu' applicazione le «Istruzioni per  la
redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari,
degli istituti di pagamento, degli istituti  di  moneta  elettronica,
delle SGR e delle SIM» allegate al provvedimento della Banca d'Italia
del 15 dicembre 2015. 
    Roma, 9 dicembre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Rossi