Art. 10 
 
 
                       Comitati di valutazione 
 
  1. Sono istituiti, presso  il  Ministero  e  presso  le  regioni  e
province autonome, i comitati di valutazione dei progetti presentati.
Nell'attivita' di selezione i Comitati di valutazione procedono: 
    - alla verifica del possesso dei criteri di eleggibilita' di  cui
al precedente articolo 8, comma 1; 
    - all'ammissibilita' delle azioni e delle relative spese; 
    - all'attribuzione del punteggio acquisito  in  applicazione  dei
criteri di priorita' di cui al successivo art. 11. 
  2. Ai fini della corretta valutazione  puo'  essere  richiesta  dai
comitati di valutazione la necessaria documentazione integrativa. 
  3. Qualora i comitati  di  valutazione  ritengano  non  ammissibili
azioni di  un  progetto  fondamentali  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi e per l'attuazione della strategia nel  suo  complesso,  lo
stesso e' escluso dal sostegno europeo. 
  4.  Al  termine  della  valutazione,  i  comitati  di   valutazione
predispongono la graduatoria dei progetti,  ammessi  sulla  base  del
punteggio attribuito in applicazione dei criteri indicati all'art. 11
e  per  ciascuno  indicano  la  spesa  e   il   relativo   contributo
ammissibile. 
  5. Le autorita' competenti, con  propri  provvedimenti,  pubblicati
sui propri siti istituzionali, ammettono a finanziamento  i  progetti
sulla base della graduatoria predisposta dai competenti  comitati  di
valutazione, tenendo conto  delle  risorse  finanziarie  disponibili.
Qualora le richieste di sostegno superino  la  dotazione  finanziaria
assegnata in una determinata annualita', i progetti vengono approvati
seguendo   l'ordine   della   graduatoria    dei    punteggi,    fino
all'esaurimento delle  risorse  disponibili.  Nel  caso  in  cui  per
l'ultimo dei progetti finanziabili in graduatoria, siano  disponibili
risorse in  misura  inferiore  a  quanto  richiesto  dal  proponente,
quest'ultimo ha facolta',  entro  sette  giorni  dalla  pubblicazione
della graduatoria, di comunicare se intende a  accettare  o  meno  di
realizzare, a tali condizioni, l'intero progetto. 
  6.  Nel  caso  il  beneficiario  non   accettasse,   le   autorita'
competenti, coerentemente con quanto previsto dal presente  articolo,
si rivolgono al successivo beneficiario in graduatoria, al  quale  si
applicano le medesime disposizioni del precedente comma 5. 
  7. Con la pubblicazione della  graduatoria  definitiva  termina  il
procedimento amministrativo in capo alle autorita' competenti. 
  8. Qualora si realizzassero economie nella misura "Promozione",  le
stesse vengono redistribuite tra le altre misure del PNS del  settore
vitivinicolo con provvedimento adottato  dalla  competente  direzione
generale del Ministero, sentite le Regioni.