Art. 10 Comitati di valutazione 1. Sono istituiti, presso il Ministero e presso le regioni e province autonome, i comitati di valutazione dei progetti presentati. Nell'attivita' di selezione i Comitati di valutazione procedono: - alla verifica del possesso dei criteri di eleggibilita' di cui al precedente articolo 8, comma 1; - all'ammissibilita' delle azioni e delle relative spese; - all'attribuzione del punteggio acquisito in applicazione dei criteri di priorita' di cui al successivo art. 11. 2. Ai fini della corretta valutazione puo' essere richiesta dai comitati di valutazione la necessaria documentazione integrativa. 3. Qualora i comitati di valutazione ritengano non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso e' escluso dal sostegno europeo. 4. Al termine della valutazione, i comitati di valutazione predispongono la graduatoria dei progetti, ammessi sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri indicati all'art. 11 e per ciascuno indicano la spesa e il relativo contributo ammissibile. 5. Le autorita' competenti, con propri provvedimenti, pubblicati sui propri siti istituzionali, ammettono a finanziamento i progetti sulla base della graduatoria predisposta dai competenti comitati di valutazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le richieste di sostegno superino la dotazione finanziaria assegnata in una determinata annualita', i progetti vengono approvati seguendo l'ordine della graduatoria dei punteggi, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui per l'ultimo dei progetti finanziabili in graduatoria, siano disponibili risorse in misura inferiore a quanto richiesto dal proponente, quest'ultimo ha facolta', entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di comunicare se intende a accettare o meno di realizzare, a tali condizioni, l'intero progetto. 6. Nel caso il beneficiario non accettasse, le autorita' competenti, coerentemente con quanto previsto dal presente articolo, si rivolgono al successivo beneficiario in graduatoria, al quale si applicano le medesime disposizioni del precedente comma 5. 7. Con la pubblicazione della graduatoria definitiva termina il procedimento amministrativo in capo alle autorita' competenti. 8. Qualora si realizzassero economie nella misura "Promozione", le stesse vengono redistribuite tra le altre misure del PNS del settore vitivinicolo con provvedimento adottato dalla competente direzione generale del Ministero, sentite le Regioni.