Art. 11 Criteri di priorita' 1. I progetti eleggibili sono valutati dai competenti comitati di valutazione secondo i seguenti criteri di priorita': a) Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo, dove per nuovo Paese terzo si intende uno Stato al di fuori dell'Unione europea dove il beneficiario, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario e per nuovo mercato del paese terzo si intende un'area geografica, definita successivamente nell'Invito alla presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018; b) Nuovo beneficiario, dove per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato al precedente articolo 3 che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo; c) Il beneficiario e' un consorzio di tutela dei vini a denominazione d'origine, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 61/2010; d) Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione; e) Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destinatari, come definito nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5; f) Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5; g) Progetto rivolto ad un mercato emergente, come definiti nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente articolo 6, comma 5; h) Progetto che riguarda una particolare tipologia riconosciuta di prodotto o denominazione d'origine, coerentemente con quanto previsto dalla strategia, nazionale o regionale, presentata; i) Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica; j) Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%; 2. Qualora le regioni adottino propri Inviti alla presentazione dei progetti, hanno la facolta' di quantificare il peso dei singoli fattori di ponderazione dei criteri sopra elencati, nei limiti definiti al successivo comma 3. Laddove le regioni non determinino diversamente, si avvalgono integralmente di quanto disposto dall'invito alla presentazione dei progetti emanato annualmente dal Ministero. 3. La valutazione avviene in centesimi. Ad ogni criterio possono essere assegnati da un minimo di 5 punti ad un massimo di 20, articolati per multipli di cinque. Pertanto i punti attribuibili ad ogni singolo criterio sono 5, 10, 15 o 20. 4. In caso di parita' di punteggio in graduatoria, per quanto concerne il bando nazionale, vengono privilegiati i soggetti beneficiari che, nell'ordine: ottengono un punteggio superiore nei criteri di priorita' di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), presentano un maggior numero di regioni coinvolte nel progetto, presentano la maggiore presenza di piccole/micro imprese ed, in ultimo, il maggior numero di soggetti proponenti. Le regioni che adottano propri inviti alla presentazione dei progetti hanno facolta', a parita' di punteggio fra piu' progetti in graduatoria, di individuare criteri diversi da quelli indicati nel presente comma. 5. Per quanto concerne i progetti multiregionali di cui al precedente articolo 8, c.1, lett c), il peso dei criteri di cui al presente articolo e' indicato nell'Invito alla presentazione dei progetti emanato annualmente dal Ministero.