Art. 12 Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario 1. Sono ammissibili variazioni al progetto approvato. Esse sono di due tipologie: a) Modifiche, che comportano una variazione della spesa ammessa delle singole azioni pari o inferiore al 20%, oppure una variazione delle sub-azioni che compongono ogni singola azione; b) Varianti, che comportano una variazione della spesa ammessa della singola azione superiore al 20%; l'eliminazione di un Paese target per i progetti multi-Paese, l'eliminazione e le variazioni sostitutive di azioni ed ogni possibile variazione che alteri significativamente il progetto. In entrambi i casi le variazioni non incrementano ne' riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, cosi' come approvato dalle Autorita' competenti, e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario. 2. Per ciascun progetto sono ammesse per anno un massimo di due varianti di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo. 3. Le modifiche, di cui al comma 1, lett. a), non sono comunicate alle Autorita' competenti, ma vengono verificate ex-post dall'autorita' preposta al controllo. Una singola azione puo' essere modificata rispetto alla previsione contenuta nel progetto approvato dalle Autorita' competenti fino al 20% del valore previsto dal contratto sottoscritto con Agea e/o dalle eventuali appendici sottoscritte in seguito ad approvazioni di varianti al contratto stesso. Nel caso in cui le modifiche minori realizzate dal beneficiario risultino dai controlli effettuati ex post da Agea superiori al 20% del costo della singola azione, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto. Nel caso in cui l'importo in esubero dovesse essere relativo a piu' di una singola voce di spesa, non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate cronologicamente piu' recenti. 4. Le varianti, di cui al comma 1, lett. b), sono comunicate dal beneficiario alle Autorita' competenti almeno 30 giorni prima della loro implementazione; la comunicazione e' corredata da apposita relazione contenente i motivi della richiesta. Le autorita' competenti valutano l'ammissibilita' della richiesta e, se del caso, le autorizzano entro trenta giorni dalla ricezione della stessa con comunicazione scritta da trasmettere al beneficiario e ad AGEA. La comunicazione ad Agea e' necessaria ai fini dell'adeguamento del contratto alle modifiche apportate allo stesso a seguito delle varianti approvate. Copia del contratto cosi' modificato e' trasmesso da Agea alle autorita' competenti entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione della variante. In caso di mancata risposta entro i termini sopra indicati, la Variante si ritiene respinta. 5. Le varianti, di cui al comma 1, lett. b), possono essere comunicate dal beneficiario alle Autorita' competenti prima di 60 giorni dal termine delle attivita' previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine non sono valutate dalle Autorita' competenti e sono rigettate d'ufficio. 6. Le spese relative alle Varianti comunicate sono ammesse esclusivamente dopo la comunicazione di autorizzazione da parte delle Autorita' competenti. 7. Non e' ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria di cui al precedente art. 10, commi 4 e 5. 8. Nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto sia un'associazione temporanea, non e' ammessa alcuna variazione dei beneficiari tranne nei casi di: a) fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si puo' proseguire il rapporto con altro produttore che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa vigente purche' abbia i requisiti di qualificazione richiesti dal presente decreto e dagli inviti alla presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni AGEA puo' recedere dal contratto ed applicare quanto disposto dal presente decreto nei casi di inadempienza; b) fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro produttore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto e dagli inviti alla presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni la Agea puo' recedere dal contratto ed applicare quanto disposto dal presente decreto nei casi di inadempienza; c) cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del sostegno. 9. Nel caso in cui una o piu' imprese si ritirino in corso d'opera dalla associazione temporanea, qualora tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, la associazione di imprese prosegue nell'esecuzione del contratto purche' le aziende rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall'invito alla presentazione dei progetti. 10. Nel caso in cui, invece, tali requisiti non vengano piu' soddisfatti o tali defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il progetto decade e il relativo contratto si risolve in diritto. In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'incameramento delle garanzie di buona esecuzione prestate.