Art. 12 
 
 
        Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario 
 
  1. Sono ammissibili variazioni al progetto approvato. Esse sono  di
due tipologie: 
    a) Modifiche, che comportano una variazione della  spesa  ammessa
delle singole azioni pari o inferiore al 20%, oppure  una  variazione
delle sub-azioni che compongono ogni singola azione; 
    b) Varianti, che comportano una variazione  della  spesa  ammessa
della singola azione superiore al 20%;  l'eliminazione  di  un  Paese
target per i progetti multi-Paese,  l'eliminazione  e  le  variazioni
sostitutive  di  azioni  ed  ogni  possibile  variazione  che  alteri
significativamente il progetto. 
  In entrambi i casi le variazioni  non  incrementano  ne'  riducono,
salvo casi di forza maggiore, il costo  totale  del  progetto,  cosi'
come  approvato  dalle  Autorita'  competenti,  e  sono  migliorative
dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che
superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario. 
  2. Per ciascun progetto sono ammesse per anno  un  massimo  di  due
varianti di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo. 
  3. Le modifiche, di cui al comma 1, lett. a), non  sono  comunicate
alle   Autorita'   competenti,   ma   vengono   verificate    ex-post
dall'autorita' preposta al controllo. Una singola azione puo'  essere
modificata rispetto alla previsione contenuta nel progetto  approvato
dalle Autorita' competenti  fino  al  20%  del  valore  previsto  dal
contratto  sottoscritto  con  Agea  e/o  dalle  eventuali   appendici
sottoscritte in seguito ad  approvazioni  di  varianti  al  contratto
stesso.  Nel  caso  in  cui  le  modifiche  minori   realizzate   dal
beneficiario risultino dai  controlli  effettuati  ex  post  da  Agea
superiori al 20% del costo della singola azione, l'importo in esubero
non viene ammesso a rendiconto. Nel caso in cui l'importo in  esubero
dovesse essere relativo a piu' di una singola voce di spesa, non sono
ammesse  a  rendiconto  le  spese  effettuate  cronologicamente  piu'
recenti. 
  4. Le varianti, di cui al comma 1, lett. b),  sono  comunicate  dal
beneficiario alle Autorita' competenti almeno 30 giorni  prima  della
loro implementazione;  la  comunicazione  e'  corredata  da  apposita
relazione  contenente  i  motivi  della   richiesta.   Le   autorita'
competenti valutano l'ammissibilita' della richiesta e, se del  caso,
le autorizzano entro trenta giorni dalla ricezione della  stessa  con
comunicazione scritta da trasmettere al beneficiario e  ad  AGEA.  La
comunicazione ad Agea e'  necessaria  ai  fini  dell'adeguamento  del
contratto alle  modifiche  apportate  allo  stesso  a  seguito  delle
varianti approvate. Copia del contratto cosi' modificato e' trasmesso
da Agea alle autorita' competenti entro  30  giorni  dalla  ricezione
della comunicazione di avvenuta approvazione della variante. In  caso
di mancata risposta entro i termini sopra indicati,  la  Variante  si
ritiene respinta. 
  5. Le varianti, di  cui  al  comma  1,  lett.  b),  possono  essere
comunicate dal beneficiario alle Autorita'  competenti  prima  di  60
giorni dal termine delle attivita' previste dal  progetto  approvato.
Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine non sono  valutate
dalle Autorita' competenti e sono rigettate d'ufficio. 
  6.  Le  spese  relative  alle  Varianti  comunicate  sono   ammesse
esclusivamente dopo la comunicazione di autorizzazione da parte delle
Autorita' competenti. 
  7. Non e' ammessa alcuna variazione  che  riguardi  la  modifica  o
l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la
posizione nella graduatoria di cui al precedente art. 10, commi  4  e
5. 
  8. Nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto  sia  un'associazione
temporanea, non e' ammessa alcuna variazione dei  beneficiari  tranne
nei casi di: 
    a) fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa
individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,  inabilitazione   o
fallimento del medesimo ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa
antimafia, si puo' proseguire il rapporto con  altro  produttore  che
sia costituito mandatario nei modi previsti dalla  normativa  vigente
purche' abbia i requisiti di qualificazione  richiesti  dal  presente
decreto  e  dagli  inviti  alla  presentazione  dei   progetti.   Non
sussistendo tali condizioni  AGEA  puo'  recedere  dal  contratto  ed
applicare  quanto  disposto  dal  presente  decreto   nei   casi   di
inadempienza; 
    b) fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora  si  tratti  di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa
antimafia,  il  mandatario,  ove   non   indichi   altro   produttore
subentrante  che  sia  in  possesso  dei  prescritti   requisiti   di
idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o  a  mezzo  degli
altri mandanti, purche' questi  abbiano  i  requisiti  richiesti  dal
presente decreto e dagli inviti alla presentazione dei progetti.  Non
sussistendo tali condizioni la Agea puo' recedere  dal  contratto  ed
applicare  quanto  disposto  dal  presente  decreto   nei   casi   di
inadempienza; 
    c) cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del  ramo  di
azienda beneficiario del sostegno. 
  9. Nel caso in cui una o piu' imprese si ritirino in corso  d'opera
dalla associazione temporanea, qualora tali defezioni non inficino il
punteggio ottenuto in sede di valutazione, la associazione di imprese
prosegue nell'esecuzione del contratto purche' le  aziende  rimanenti
soddisfino da sole i  requisiti  richiesti  dal  presente  decreto  e
dall'invito alla presentazione dei progetti. 
  10. Nel caso in  cui,  invece,  tali  requisiti  non  vengano  piu'
soddisfatti o tali defezioni inficino il punteggio ottenuto  in  sede
di valutazione, il progetto decade e il relativo contratto si risolve
in diritto. In  tale  caso  AGEA  procede  al  ritiro  dell'eventuale
anticipo  concesso  e  all'incameramento  delle  garanzie  di   buona
esecuzione prestate.