Art. 15 
 
 
                       Materiale promozionale 
 
  1. Tutto il materiale promozionale e pubblicitario, nonche' tutti i
documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi  realizzati
o acquisiti nell'ambito del progetto, devono essere coerenti  con  le
indicazioni delle linee guida allegate  all'invito  e  devono  recare
l'emblema e la menzione  sotto  riportati,  secondo  le  disposizioni
d'uso dell'emblema comunitario disponibili sul sito della Commissione
europea: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non  necessariamente
a colori, e la  menzione  chiaramente  leggibile,  qualunque  sia  il
supporto impiegato. Per  materiali  audio  la  menzione  deve  essere
riprodotta chiaramente alla  fine  del  messaggio  promozionale.  Per
materiali  video   l'emblema   e   la   menzione   devono   comparire
obbligatoriamente all'inizio o  durante  o  alla  fine  del  prodotto
promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1
deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e  non  solo
sulla custodia dello stesso. 
  3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui e'
rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure  in  lingua
inglese. 
  4. La conformita' del materiale promozionale e' verificata  ex-post
dall'Autorita'  competente  al  controllo,   coerentemente   con   le
indicazioni previste  dalle  linee  guida  fornite  dall'invito  alla
presentazione dei progetti. Il materiale promozionale,  non  conforme
alle disposizioni del presente articolo, non e' ammesso a contributo.