Art. 15 Materiale promozionale 1. Tutto il materiale promozionale e pubblicitario, nonche' tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, devono essere coerenti con le indicazioni delle linee guida allegate all'invito e devono recare l'emblema e la menzione sotto riportati, secondo le disposizioni d'uso dell'emblema comunitario disponibili sul sito della Commissione europea: Parte di provvedimento in formato grafico 2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso. 3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui e' rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese. 4. La conformita' del materiale promozionale e' verificata ex-post dall'Autorita' competente al controllo, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee guida fornite dall'invito alla presentazione dei progetti. Il materiale promozionale, non conforme alle disposizioni del presente articolo, non e' ammesso a contributo.