Art. 5 
 
 
                              Prodotti 
 
  1.  La  promozione  riguarda  le   seguenti   categorie   di   vini
confezionati: i vini a denominazione di origine protetta, i  vini  ad
indicazione geografica  di  cui  all'allegato  VII  -  Parte  II  del
regolamento, i vini spumanti di qualita', i vini  spumanti  aromatici
di qualita', i vini con  l'indicazione  della  varieta'.  I  progetti
relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano
oggetto di promozione. 
  2. Le caratteristiche dei vini  di  cui  al  comma  1  sono  quelle
previste dalla normativa europea e nazionale  vigenti  alla  data  di
presentazione del progetto. 
  3. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi
a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.