Art. 5 Prodotti 1. La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati: i vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato VII - Parte II del regolamento, i vini spumanti di qualita', i vini spumanti aromatici di qualita', i vini con l'indicazione della varieta'. I progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano oggetto di promozione. 2. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di presentazione del progetto. 3. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.