Art. 6 
 
 
                              Progetti 
 
  1. I progetti possono essere: 
    a) nazionali, presentati  al  Ministero,  riguardano  la  filiera
vitivinicola di almeno 3 regioni e sono ammissibili a finanziamento a
valere sui fondi di quota nazionale; 
    b) regionali, presentati alla regione in cui il  beneficiario  ha
la sede legale e/o  operativa  sono  ammissibili  a  finanziamento  a
valere sui fondi di quota regionale; 
    c) multiregionali, presentati alla regione in cui il beneficiario
ha la sede legale, coinvolgono beneficiari che hanno  sede  operativa
in almeno 2 regioni. Sono ammissibili a  finanziamento  a  valere  su
fondi di quota regionale e su  una  riserva  dei  fondi  della  quota
nazionale pari a quattro milioni di euro. La quota  di  finanziamento
pro capite da  parte  di  Ministero  e  regioni  non  supera  il  25%
dell'importo del progetto presentato. 
  2. I progetti possono essere presentati per una durata minima di un
anno e massima di tre anni  per  beneficiario  e  mercato  del  Paese
terzo. Tuttavia, se necessario, e' possibile rinnovare per un periodo
non superiore ai due anni. E' facolta' delle  regioni  stabilire  nei
propri inviti una durata massima inferiore dei progetti regionali. 
  3. Il beneficiario non ottiene il sostegno a piu'  di  un  progetto
per lo stesso mercato del paese terzo nella stessa  annualita'.  Tale
preclusione e' valida anche in caso di progetti pluriennali in  corso
e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da
raggruppamenti temporanei. 
  4.  Durante  la  realizzazione  di  tale  progetto,   il   medesimo
beneficiario  puo'  presentare  nuovi  progetti  purche'   riguardino
mercati di Paesi terzi diversi. 
  5. I progetti nazionali sono presentati sulla base delle  modalita'
operative e procedurali emanate con l'invito alla  presentazione  dei
progetti definito in conformita' al presente  decreto  dal  Ministero
con proprio provvedimento emanato dalla Direzione competente,  tenuto
conto delle disposizioni comunitarie. 
  6. I progetti regionali sono presentati sulla base delle  modalita'
operative e procedurali emanate dalle regioni mediante l'invito  alla
presentazione dei progetti, in  conformita'  a  quanto  previsto  nel
presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti di cui
al precedente comma 5. Le disposizioni adottate  dalle  regioni  sono
comunicate al Ministero ed all'Agea. 
  7. Le regioni che non adottano le modalita' operative e procedurali
della misura con propri provvedimenti, si  avvalgono  in  toto  delle
disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  e  nell'invito  alla
presentazione dei progetti predisposto dal Ministero. 
  8. I progetti  multiregionali  sono  presentati  sulla  base  delle
modalita'  operative  e  procedurali  emanate   con   l'invito   alla
presentazione  dei  progetti  definito  in  conformita'  al  presente
decreto  dal  Ministero  con  proprio  provvedimento  emanato   dalla
Direzione competente, tenuto conto delle disposizioni comunitarie. E'
facolta' delle regioni attivare o  meno  i  progetti  multiregionali,
indicandolo nel proprio invito alla presentazione dei progetti. 
  9. Le Regioni che partecipano a progetti multiregionali  forniscono
un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva
di fondi di quota nazionale. La quota di  partecipazione  finanziaria
regionale  ai  progetti  multiregionali  e'  proporzionale  al   peso
finanziario delle azioni intraprese dalle aziende di ciascuna regione
sulla totalita' delle attivita' previste dal progetto.