Art. 6 Progetti 1. I progetti possono essere: a) nazionali, presentati al Ministero, riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni e sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale; b) regionali, presentati alla regione in cui il beneficiario ha la sede legale e/o operativa sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale; c) multiregionali, presentati alla regione in cui il beneficiario ha la sede legale, coinvolgono beneficiari che hanno sede operativa in almeno 2 regioni. Sono ammissibili a finanziamento a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a quattro milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato. 2. I progetti possono essere presentati per una durata minima di un anno e massima di tre anni per beneficiario e mercato del Paese terzo. Tuttavia, se necessario, e' possibile rinnovare per un periodo non superiore ai due anni. E' facolta' delle regioni stabilire nei propri inviti una durata massima inferiore dei progetti regionali. 3. Il beneficiario non ottiene il sostegno a piu' di un progetto per lo stesso mercato del paese terzo nella stessa annualita'. Tale preclusione e' valida anche in caso di progetti pluriennali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei. 4. Durante la realizzazione di tale progetto, il medesimo beneficiario puo' presentare nuovi progetti purche' riguardino mercati di Paesi terzi diversi. 5. I progetti nazionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali emanate con l'invito alla presentazione dei progetti definito in conformita' al presente decreto dal Ministero con proprio provvedimento emanato dalla Direzione competente, tenuto conto delle disposizioni comunitarie. 6. I progetti regionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali emanate dalle regioni mediante l'invito alla presentazione dei progetti, in conformita' a quanto previsto nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al precedente comma 5. Le disposizioni adottate dalle regioni sono comunicate al Ministero ed all'Agea. 7. Le regioni che non adottano le modalita' operative e procedurali della misura con propri provvedimenti, si avvalgono in toto delle disposizioni contenute nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti predisposto dal Ministero. 8. I progetti multiregionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali emanate con l'invito alla presentazione dei progetti definito in conformita' al presente decreto dal Ministero con proprio provvedimento emanato dalla Direzione competente, tenuto conto delle disposizioni comunitarie. E' facolta' delle regioni attivare o meno i progetti multiregionali, indicandolo nel proprio invito alla presentazione dei progetti. 9. Le Regioni che partecipano a progetti multiregionali forniscono un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi di quota nazionale. La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali e' proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dalle aziende di ciascuna regione sulla totalita' delle attivita' previste dal progetto.