(Convenzione-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             CONVENZIONE 
 
per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi  in  lingua
  tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano di programmi 
 
                                 TRA 
 
la Presidenza del   Consiglio   dei   ministri -   Dipartimento   per
  l'informazione e l'editoria, (codice fiscale  n.  80188230587),  di
  seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella  persona
  del cons. Roberto  G.  Marino,  nella  sua  qualita'  di  Capo  del
  Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 
la Provincia autonoma di Bolzano -  Alto  Adige  (codice  fiscale  n.
  00390090215), di seguito indicata  anche  come  «Provincia»,  nella
  persona di Arno Kompatscher, nella sua qualita' di Presidente della
  Provincia, 
 
                                  E 
 
Rai Com S.p.A., con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF
  e/o  Partita  IVA  ed  iscrizione   al   registro   delle   imprese
  12865250158), di seguito  indicata  anche  come  «Rai  Com»,  nella
  persona  dell'avv.  Luigi  De  Siervo,  nella   sua   qualita'   di
  amministratore delegato; 
di seguito denominate anche "parti". 
CIG: ... 
    Premesso che Rai Com agisce in qualita' di  mandataria  esclusiva
senza rappresentanza della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. (di
seguito anche  «Rai») nella  definizione,  stipula  e   gestione   di
contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali  e
locali, nazionali ed internazionali, pubblici e  privati,  aventi  ad
oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale
ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi  inclusi  i
contratti quadro e/o convenzioni derivanti da  obblighi  e/o  impegni
previsti nel Contratto di Servizio tra la Rai ed il  Ministero  dello
sviluppo economico ed ha pertanto titolo per  stipulare  il  presente
accordo; 
    Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni,
recante  «Nuove  norme  in  materia  di  diffusione   radiofonica   e
televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20 che prevedono che
la   societa'   concessionaria   del   servizio   pubblico   generale
radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da
stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia
di Bolzano; 
    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 e successive  modificazioni,
recante  norme  di  principio  in  materia  di  assetto  del  sistema
radiotelevisivo e  della  Rai  -  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,
nonche' delega al Governo per  l'emanazione  del  testo  unico  della
Radiotelevisione; 
    Visto  il  testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi   e
radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico»,  emanato
con  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  e   successive
modificazioni,  che   ha   rinnovato   le   competenze   in   materia
radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    Visto, in particolare, l'art. 7 del sopracitato testo  unico  che
specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce
un servizio  di  interesse  generale  e  che  consente,  inoltre,  la
possibilita', per la societa' concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo di stipulare contratti o  convenzioni  a  prestazioni
corrispettive con pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 14 del testo unico  che  prevede  che  la  Provincia
autonoma  di  Bolzano  provvede  alle  finalita'  del  testo   unico,
nell'ambito delle specifiche competenze ad essa  spettanti  ai  sensi
dello Statuto Speciale e delle relative norme  di  attuazione,  anche
con riferimento alle disposizioni del Titolo V  della  parte  seconda
della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di  autonomia
piu' ampia a quelle gia' attribuite; 
    Visto il comma 2, lettera f), dell'art. 45  del  gia'  menzionato
testo  unico  che   conferma   la   effettuazione   di   trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia
autonoma di Bolzano; 
    Visto l'art. 47 del sopramenzionato testo unico che prevede,  per
la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,  il
preciso obbligo di assicurare la  trasparenza  e  la  responsabilita'
nell'utilizzo del finanziamento pubblico tramite  la  tenuta  di  una
contabilita' separata per i ricavi derivanti dal gettito del canone e
per l'attivita' di servizio pubblico; 
    Visto il decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che  specifica  che,
al fine di garantire la trasparenza dei costi relativi al servizio in
lingua tedesca e  ladina  nella  Provincia  di  Bolzano  ne  e'  data
rappresentazione in un  apposito  centro  di  costo  all'interno  del
bilancio della societa' concessionaria e che le spese per la sede Rai
di Bolzano sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano,  tenendo
conto dei proventi del canone e nell'importo non  superiore  ad  euro
10.313.000,00   (diecimilionitrecentotredicimila/00)    annui.    Gli
eventuali  ulteriori  oneri  derivanti  dalla  predetta   convenzione
rimangono  esclusivamente  a  carico  del  bilancio  della  Provincia
autonoma di Bolzano; 
    Visto l'art. 49 del gia' citato testo unico in base al  quale  e'
affidata alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a.  la  concessione
del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016; 
    Visto l'art. 45 dell'anzidetto testo unico, cosi' come modificato
dalla  legge   «Riforma   della   Rai   e   del   servizio   pubblico
radiotelevisivo», approvato in via definitiva dal Senato in  data  22
dicembre 2015, che specifica che, per garantire la trasparenza  e  la
responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale,
i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina  sono
rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della societa'
concessionaria e gli oneri  relativi  sono  assunti  dalla  provincia
autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse  individuate  ai  sensi
dell'art. 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  nell'importo
non superiore ad euro 10.313.000 annui; tale importo e'  incrementato
di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui
a decorrere dall'anno 2016. Gli eventuali ulteriori  oneri  derivanti
dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente  a  carico  della
provincia autonoma di Bolzano. 
    Visto il Contratto nazionale di servizio  pubblico,  relativo  al
triennio 2010 - 2012, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopracitato
testo unico tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la  Rai  -
Radiotelevisione italiana S.p.a. e approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 27 aprile 2011, che prevede all'art.  17
che la Rai assicura una  programmazione  rispettosa  delle  minoranze
culturali e linguistiche nelle rispettive  zone  di  appartenenza  ed
effettua, per conto del  Consiglio  dei  ministri  e  sulla  base  di
apposite  convenzioni,  servizi  per   le   minoranze   culturali   e
linguistiche; nello specifico, in Provincia autonoma di  Bolzano,  la
Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche  e  televisive
nelle lingue tedesca e ladina; 
    Visto lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto  Adige,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670
che prevede all'art. 8 che, tra le materie nelle quali  la  Provincia
autonoma di Bolzano ha potesta'  di  emanare  norme  legislative,  vi
rientrano le attivita' artistiche, culturali ed educative locali,  da
esercitare anche tramite i mezzi radiotelevisivi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  novembre
1973, n. 691, recante «norme di attuazione dello Statuto Speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige concernente usi e  costumi  locali  ed
istituzioni  culturali  (biblioteche,  accademie,  istituti,  musei),
aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche,
culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano,  anche
con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni
radiotelevisive» che contiene disposizioni in merito alla sede Rai di
Bolzano, tra le quali anche l'obbligo di appartenenza  al  rispettivo
gruppo linguistico del personale incaricato dei programmi  in  lingua
tedesca e ladina; 
    Visto l'accordo sottoscritto in data  30  novembre  2009  tra  lo
Stato, le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  la  Regione
Trentino-Alto Adige, che  stabilisce,  nell'ambito  del  processo  di
attuazione del federalismo fiscale,  che  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro,  gli  oneri
riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina  di  competenza
della sede Rai di Bolzano (punto 5 dell'accordo); 
    Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23  dicembre  2009,  n.
191 (finanziaria 2010) che recepisce i contenuti del predetto accordo
disponendo, tra l'altro,  il  concorso  finanziario  della  Provincia
autonoma di Bolzano al riequilibrio  della  finanza  pubblica,  nella
misura di 100 milioni di euro annui a decorrere  dal  2010,  mediante
l'assunzione di oneri relativi  all'esercizio  di  funzioni  statali,
anche delegate, definite d'intesa con il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
    Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che,  per
quel che concerne le funzioni delegate  in  materia  di  trasmissioni
radiotelevisive  in  lingua  tedesca,  rinvia  agli  ulteriori  oneri
specificati mediante accordo tra il Governo e la  Provincia  Autonoma
di Bolzano, e il comma 125, secondo cui,  fino  all'emanazione  delle
norme di  attuazione  che  disciplinano  l'esercizio  delle  funzioni
delegate di cui ai  commi  122,  123  e  124,  lo  Stato  continua  a
esercitare le predette funzioni  ferma  restando  l'assunzione  degli
oneri a carico delle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  a
decorrere dal 10 gennaio 2010; 
    Vista la Convenzione stipulata in data 31 dicembre  2012  tra  la
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri -   Dipartimento    per
l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di  Bolzano  e  la
Rai  -  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.  per  la  trasmissione  di
programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e  ladina  nella
Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data  4
ottobre 2013; 
    Visto che la Rai ha  rappresentato  che  i  costi  relativi  alle
attivita' di trasmissione radiotelevisiva in lingua tedesca e  ladina
effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015 sono rispettivamente pari  ad
euro 19.363.000,80, 20.060.000,00 e 20.030.000,00; 
    Visto il prospetto presentato  da  Rai  Com  per  l'alimentazione
dell'offerta concernente la programmazione televisiva  e  radiofonica
in lingua tedesca e ladina per le annualita' 2016, 2017 e 2018  ed  i
costi previsionali riferiti all'anno 2016, presentato da Rai  Com  in
data 11 dicembre 2015, che ammonta ad un importo complessivo  pari  a
20.070.000,00; 
    Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012 n. 192  che -  a
modifica del decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 -  recante
la  direttiva  2001/7/UE  in  tema  di  ritardi  di  pagamenti  nelle
transazioni  commerciali  tra  imprese  e  tra  imprese  e  pubbliche
amministrazioni; 
    Tenuto conto  che  Rai  Com,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  hanno  convenuto  di
applicare il principio secondo cui quest'ultima dovra'  corrispondere
a Rai Com un importo pari al costo effettivamente  sostenuto  per  la
realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina; 
    Tenuto  conto  che  il  nuovo  atto  convenzionale  deve   essere
sottoscritto anche  dalla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  che,  in
attuazione di quanto  disposto  dall'art.  2,  commi  106-125,  della
citata legge n. 191/09, assume gli oneri relativi  alle  trasmissioni
dei Programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina  di
competenza della Sede Rai di Bolzano; 
    Considerando che occorre procedere al rinnovo  della  convenzione
sottoscritta il 31 dicembre  2012,  in  scadenza  alla  data  del  31
dicembre 2015 (di seguito «Precedente Convenzione»); 
    Considerato che e' sorta contestazione  in  merito  all'ammontare
dei corrispettivi dovuti dalla Provincia autonoma di Bolzano per  gli
anni 2013, 2014 e 2015 in relazione alla Precedente  Convenzione  (di
seguito «Contestazione»); 
    Considerato che, nonostante la predetta  Contestazione,  Rai,  in
quano societa'  concessionaria  dello  Stato  del  servizio  pubblico
nazionale radiotelevisivo, ai  sensi  della  predetta  normativa,  e'
tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione; 
    Chiarito che la sottoscrizione  della  presente  convenzione  non
implica acquiescenza e/o riconoscimento alcuno - da parte di Rai, Rai
Com e/o  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  -  in  ordine  alle
rispettive pretese e/o eccezioni di cui alla richiamata Contestazione
e/o rinuncia ai diritti e/o azioni connessi  a  e/o  derivanti  dalla
Precedente Convenzione, che potranno liberamente essere fatti  valere
in qualsiasi sede e/o tempo; 
    Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262  recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito
in legge 24 novembre 2006, n.  286,  art.  2,  comma  131,  il  quale
dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli  19  e  20
della legge 4 aprile 1975, n. 103 e successive  modificazioni,  siano
approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
delle comunicazioni (ora dello sviluppo economico). 
 
                         Tutto cio' premesso 
                si conviene e si stipula quanto segue 
 
                               Art. 1. 
 
                   Oggetto e valore delle premesse 
 
    1. Le premesse costituiscono parte integrale  e  sostanziale  del
presente atto e vincolano le Parti alla loro osservanza. 
    2. Rai Com si impegna a realizzare la produzione e la  diffusione
delle trasmissioni radiofoniche e  televisive  in  lingua  tedesca  e
ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura minima di: 
      n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca; 
      n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca; 
      n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina; 
      n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina. 
    Le trasmissioni  informative  saranno  realizzate  a  cura  delle
locali   redazioni   giornalistiche   della   Testata   giornalistica
regionale, mentre la programmazione  sara'  assicurata  dalle  locali
strutture  di  programmazione  tedesca  e  ladina   della   Direzione
coordinamento sedi regionali ed estere - Sede di Bolzano. 
    3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere  diffuse
anche nella Val di Fassa. 
    4.  I  programmi  devono   riferirsi   ad   un'ampia   gamma   di
programmazione, equilibrata, variata  ed  accessibile  al  territorio
provinciale  nel   suo   complesso   e   rispondere   alle   esigenze
democratiche, culturali  e  sociali  della  popolazione  altoatesina,
inclusa quella di garantire il pluralismo e la diversita' culturale e
linguistica.  I  programmi  devono   avere   contenuto   informativo,
artistico, culturale, educativo e  ricreativo,  in  osservanza  della
vigente normativa in materia, ai sensi dell'art.  8,  punto  4  dello
Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  nonche'  delle
norme di  attuazione  approvate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° novembre 1973, n. 691  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    5. Rai Com si impegna ad intraprendere ogni possibile  sforzo  al
miglioramento  dell'accessibilita'  del  servizio,  con   particolare
riguardo agli utenti non udenti e non vedenti. 
    6. Per garantire un'adeguata qualita'  del  servizio  di  cui  al
comma 2 del presente  articolo,  Rai  Com  si  impegna  sin  d'ora  a
prestare il massimo sforzo in termini di celerita'  della  tempistica
relativa  ad   eventuali   sostituzioni   del   personale   impegnato
nell'attivita'   oggetto   della   presente   Convenzione,   partendo
dall'attuale organico di 4 unita' per  la  programmazione  in  lingua
ladina e 23 unita' per la programmazione  in  lingua  tedesca,  preso
concordemente atto di un fisiologico scostamento nei limiti  del  10%
di tale misura. 
    Laddove, in ogni caso, venissero rilevate  inadempienze  o  anche
semplici  disallineamenti  rispetto  agli   obblighi   editoriali   e
produttivi   previsti   nella   presente   Convenzione    chiaramente
riconducibili alla carenza di personale, nei limiti dello scostamento
del 10% di cui sopra, il tema sara' affrontato in sede di Commissione
Paritetica, organo che avra' il compito di indicare anche i necessari
interventi che la Rai si impegna ad attuare  nel  rispetto  dei  meri
tempi tecnici occorrenti. 
    Nel caso in cui le modalita' sopra individuate e  concordate,  la
cui attuazione verra' monitorata puntualmente  nel  corso  del  primo
anno di vigenza  della  presente  Convenzione,  non  dovesse  dare  i
risultati di efficacia ed efficienza auspicati, le  parti  concordano
di  incontrarsi  entro  il  semestre  successivo  per  rivedere   gli
strumenti adottati e le modalita' della loro attuazione.