(Convenzione-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                            Comunicazioni 
 
    1.  Qualsiasi  comunicazione  dovuta  in   base   alla   presente
Convenzione dovra' essere effettuata per  iscritto  a  mezzo  lettera
raccomandata A/R, anticipata tramite  fax  oppure  posta  elettronica
certificata. Le comunicazioni si  intenderanno  validamente  eseguite
alla data di ricezione del documento via fax oppure posta elettronica
certificata, sempre che  esse  risultino  inviate  esclusivamente  ai
seguenti indirizzi: 
      a Rai Com: via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma,  all'attenzione
di Luigi De Siervo; 
      alla Provincia: piazza Silvius  Magnago,  1  -  39100  Bolzano,
all'attenzione di Eros Magnago; 
      alla Presidenza del Consiglio: Dipartimento per  l'informazione
e l'editoria, via della Mercede, 9 - Roma,  all'attenzione  del  Capo
del Dipartimento; 
    ovvero presso il  diverso  indirizzo  che  ciascuna  delle  Parti
potra'   comunicare   all'altra,   con   le    suddette    modalita',
successivamente alla data di sottoscrizione del presente  accordo.  I
succitati indirizzi devono essere utilizzati  anche  per  ogni  altra
incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse  eventuali
notificazioni giudiziarie.