(Convenzione-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa
riferimento  alla  normativa  europea,  nazionale  e  provinciale  in
materia radiotelevisiva e,  in  particolare,  al  testo  unico  della
radiotelevisione, nonche' allo  Statuto  Speciale  del  Trentino-Alto
Adige.