Art. 17. Accordi applicativi 1. Le Parti convengono che costituira' oggetto di trattativa separata, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, nonche' possibili ulteriori deleghe gestionali alla sede di Bolzano, atte a garantire un sempre piu' efficiente svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione , che, se condivisi, si tradurranno in separati accordi applicativi della presente convenzione.