(Convenzione-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
                         Accordi applicativi 
 
    1. Le Parti convengono  che  costituira'  oggetto  di  trattativa
separata, sulla base della comune intesa tra le Parti, la  disciplina
di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a  quelle  previste  nel
presente accordo, nonche' possibili ulteriori deleghe gestionali alla
sede  di  Bolzano,  atte  a  garantire  un  sempre  piu'   efficiente
svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione , che, se
condivisi, si  tradurranno  in  separati  accordi  applicativi  della
presente convenzione.