Art. 2. Varianti 1. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonche' nella distribuzione giornaliera dei programmi devono essere preventivamente concordate tra le Parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.