(Convenzione-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                              Impianti 
 
    1. I programmi oggetto della presente  Convenzione  sono  diffusi
attraverso  gli  impianti  esistenti,  mediante   apparati   la   cui
manutenzione e' a carico del Gruppo Rai. 
    2. Rai Com  fara'  ogni  ragionevole  sforzo  per  mantenere,  in
collaborazione  ed  in  sinergia  con  la  Radiotelevisione   azienda
speciale RAS, gli impianti in maniera tale da poter garantire al  mux
1 l'accessibilita' del  servizio  all'intero  territorio  altoatesino
nonche'  un'adeguata   qualita'   tecnica   del   servizio   pubblico
radiotelevisivo agli  utenti  finali,  con  particolare  riguardo  al
servizio televisivo in qualita' HD. 
    3. La Rai e la Provincia si impegnano a mantenere  il  tavolo  di
lavoro che valuta il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e
manutenzione  della  rete  trasmissiva,  dandone  comunicazione  alla
Presidenza del Consiglio. Al fine di conseguire obiettivi  comuni  di
efficacia ed efficienza, potranno essere sottoscritti dalla Provincia
separati  accordi  anche  con  altre  societa'  del  medesimo  gruppo
societario cui appartengono Rai e Rai Com, determinato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2359 del codice civile.