Art. 3. Impianti 1. I programmi oggetto della presente Convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione e' a carico del Gruppo Rai. 2. Rai Com fara' ogni ragionevole sforzo per mantenere, in collaborazione ed in sinergia con la Radiotelevisione azienda speciale RAS, gli impianti in maniera tale da poter garantire al mux 1 l'accessibilita' del servizio all'intero territorio altoatesino nonche' un'adeguata qualita' tecnica del servizio pubblico radiotelevisivo agli utenti finali, con particolare riguardo al servizio televisivo in qualita' HD. 3. La Rai e la Provincia si impegnano a mantenere il tavolo di lavoro che valuta il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e manutenzione della rete trasmissiva, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio. Al fine di conseguire obiettivi comuni di efficacia ed efficienza, potranno essere sottoscritti dalla Provincia separati accordi anche con altre societa' del medesimo gruppo societario cui appartengono Rai e Rai Com, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del codice civile.