(Convenzione-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                       Modalita' di esecuzione 
 
    1. Fatta eccezione per l'anno 2016  (in  cui  i  palinsesti  sono
stati consegnati alla Presidenza del Consiglio e  alla  Provincia  in
data 30 novembre 2015), Rai Com predispone lo schema di massima della
programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina, che verranno realizzate nell'anno  successivo,  con
l'indicazione  dettagliata  dei   contenuti,   delle   modalita'   di
realizzazione,  delle  reti  di   diffusione   e   degli   orari   di
trasmissione, da consegnare alla  Presidenza  del  Consiglio  e  alla
Provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento. 
    2. La Presidenza del Consiglio e  la  Provincia,  entro  un  mese
dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicano a Rai Com
le eventuali osservazioni, che quest'ultima valutera' acquisito anche
il parere della Commissione paritetica di cui al successivo art. 6. 
    3. Entro e non oltre il 28  febbraio  di  ciascun  anno  Rai  Com
inoltra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria e alla Provincia  autonoma  di  Bolzano -
segreteria Generale una relazione sui programmi trasmessi, contenente
la ripartizione delle ore di trasmissione tra  produzioni  originali,
programmi  d'acquisto  e  repliche  nonche'   dati   disponibili   ed
aggiornati riguardanti l'ascolto  e  il  gradimento,  anche  mediante
eventuali indagini su abitudini di visione e  ascolto,  la  eventuale
rilevazione di indici di ascolto  e  il  music-mapping,  nonche'  gli
orari dei programmi ed eventuali suggerimenti  recepiti  tramite  gli
enti e le organizzazioni interessate.