Art. 4. Modalita' di esecuzione 1. Fatta eccezione per l'anno 2016 (in cui i palinsesti sono stati consegnati alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia in data 30 novembre 2015), Rai Com predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nell'anno successivo, con l'indicazione dettagliata dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento. 2. La Presidenza del Consiglio e la Provincia, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicano a Rai Com le eventuali osservazioni, che quest'ultima valutera' acquisito anche il parere della Commissione paritetica di cui al successivo art. 6. 3. Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno Rai Com inoltra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alla Provincia autonoma di Bolzano - segreteria Generale una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche nonche' dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento, anche mediante eventuali indagini su abitudini di visione e ascolto, la eventuale rilevazione di indici di ascolto e il music-mapping, nonche' gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.