Art. 6. Commissione paritetica 1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sara' istituita un'apposita Commissione paritetica che, ferma restando l'autonomia editoriale di Rai Com, avra' il compito di: a) monitorare l'attivita' di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi nonche' monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attivita' oggetto del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati. La Commissione avra' piena visibilita' sul programma di investimenti, riferito alla sede Rai di Bolzano, ivi compreso il budget preventivo riferito ai fondi oggetto della presente convenzione, potendo altresi' formulare suggerimenti in merito; b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa; c) effettuare, salvo quanto previsto nell'art. 1, valutazioni in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresi' eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonche' nella distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto della vigente normativa in materia, nonche' dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni; d) assicurare un adeguato livello di servizio, esprimere osservazioni sul personale del Gruppo RAI, di lingua tedesca e ladina, impiegato nell'adempimento delle attivita' oggetto della presente Convenzione; a tale scopo Rai Com si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerita' della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo; e) vigilare sul corretto e trasparente utilizzo del finanziamento di cui al successivo art. 7 per le attivita' e gli obiettivi previsti dalla presente convenzione. A tale scopo Rai Com fornira' alla Commissione un documento contabile da cui potranno evincersi nel dettaglio tutte le spese e i costi relativi alla programmazione oggetto della presente Convenzione; f) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorita' di utilizzo della cassa di cui all'art. 8 istituita al fine di gestire ed assolvere le esigenze della Sede RAI di Bolzano. 2. La Commissione e' composta da sette rappresentanti della Provincia (il Direttore della ripartizione provinciale 1, un giornalista dell'Ufficio stampa della Provincia nominato dal Presidente della Provincia, il Presidente di RAS, un funzionario appartenente al gruppo linguistico ladino nominato dal Presidente della Provincia, il Segretario generale, 2 funzionari nominati dal Presidente della Provincia) e da sette rappresentanti del Gruppo Rai (il Direttore della Sede Rai di Bolzano, il Direttore della Direzione coordinamento sedi regionali ed estere, il Direttore della Testata giornalistica regionale, il Coordinatore responsabile della programmazione in lingua tedesca, un responsabile della programmazione in lingua ladina, l'Amministratore delegato di Rai Com e il Direttore dello Staff del direttore generale della Rai). Ogni membro della Commissione, per la partecipazione alle singole sedute della Commissione, puo', all'occorrenza, designare un membro supplente. 3. Le riunioni della Commissione si terranno ogni tre mesi e le spese inerenti il suo funzionamento sono a carico delle parti, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti. 4. Delle decisioni assunte dalla Commissione a seguito di ciascuna riunione, dovra' essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, anche mediante l'invio di eventuali verbali o altra documentazione.