(Convenzione-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                            Corrispettivo 
 
    1. La Provincia versa a Rai Com,  a  titolo  di  copertura  degli
oneri riferiti alla produzione e alla diffusione  delle  trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui  all'art.
1, un importo bloccato annuo pari ad euro 20.000.000,00  inclusa  IVA
di legge. 
    2. Il pagamento dell'importo e' effettuato - in  ottemperanza  al
decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 - entro 30  giorni  dalla
data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse da  Rai  Com
alla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  corredate  di  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta',  sottoscritte  da  un  procuratore
all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione
delle  ore  trasmesse,  di  relazioni  di   sintesi   relative   alle
programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento, di  un
riepilogo dettagliato dei costi. Copia della predetta  documentazione
e' inviata da  Rai  Com  anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
    3. Le fatture sono presentate da Rai Com in forma  elettronica  e
riportano  il  Codice  identificativo  di  Gara  (CIG).  Le   fatture
soddisfano i requisiti prescritti dal decreto-legge 24  aprile  2014,
n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
recante  «misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la   giustizia
sociale». 
    4.  La  Provincia,  prima   di   procedere   all'erogazione   del
finanziamento, verifica la congruita' tra le predette  relazioni  sul
servizio svolto e le risultanze  del  centro  di  costo  dedicato  al
servizio oggetto della presente convenzione, previsto dalla legge. 
    5. Ai fini del pagamento dei suddetti importi -  nei  termini  di
cui alla normativa vigente - il competente  Ispettorato  territoriale
del Dipartimento per le Comunicazioni del  Ministero  dello  sviluppo
economico fa pervenire alla Provincia  Autonoma  di  Bolzano  e,  per
conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  all'Ufficio
territoriale di Governo e a  Rai  Com,  la  dichiarazione  attestante
l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla  presente  convenzione,
in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.