Art. 8. Cassa 1. Una quota parte dell'importo annuale di cui al precedente art. 7, per un importo massimo di euro 300.000,00, sara' impiegato per la gestione delle spese di carattere ordinario della Sede Rai di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalita', efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina. 2. Nella gestione delle risorse di cassa, Rai Com e' in ogni caso tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche nonche' degli obblighi in materia contabile di cui al comma 5 del precedente art. 7.