(Convenzione-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                                Cassa 
 
    1. Una quota parte dell'importo annuale di cui al precedente art.
7, per un importo massimo di euro 300.000,00, sara' impiegato per  la
gestione delle  spese  di  carattere  ordinario  della  Sede  Rai  di
Bolzano, con  lo  scopo  di  aumentare  il  tasso  di  funzionalita',
efficienza e rendimento delle strutture  dedicate  alla  trasmissione
dei programmi in lingua tedesca e ladina. 
    2. Nella gestione delle risorse di cassa, Rai Com e' in ogni caso
tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilita' di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche nonche' degli  obblighi
in materia contabile di cui al comma 5 del precedente art. 7.