(Convenzione-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                       Detrazioni e Penalita' 
 
    1. In caso di  inadempienza  di  Rai  Com  nell'espletamento  dei
servizi previsti, non dovuta a cause di forza  maggiore,  la  fattura
deve contenere, in detrazione dall'importo di finanziamento  previsto
dall'art. 7, il valore dell'eventuale diminuzione del numero  di  ore
di  trasmissione  effettuate  rispetto  al  numero  di  ore  indicate
dall'art. 1 della presente convenzione, secondo i seguenti parametri: 
      a) euro 942,02 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica  in
lingua tedesca; 
      b) euro 16.245,15 per ciascuna ora di  trasmissione  televisiva
in lingua tedesca; 
      c) euro 1.812,76 per ciascuna ora di  trasmissione  radiofonica
in lingua ladina; 
      d) euro 20.143,88 per ciascuna ora di  trasmissione  televisiva
in lingua ladina. 
    2. Superato il 10%  delle  ore  non  trasmesse  vengono  altresi'
applicate le seguenti penali, salvo maggior danno: 
      a) euro 516,46 per ciascuna ora  non  trasmessa  dei  programmi
radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di  ore
non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al  10%  del  numero
delle ore complessive; 
      b) euro 5.164,57 per ciascuna ora non trasmessa  dei  programmi
televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero  di  ore
non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al  10%  del  numero
delle ore complessive. 
    3.  Tale  ridotto  adempimento  non  genera  responsabilita',  ma
soltanto riduzione dell'importo di  finanziamento,  quando  esso  sia
determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto. 
    4. Una penale pari a euro  516,46  viene  applicata  per  ciascun
giorno  di  ritardo  nella  consegna  del  palinsesto  dei  programmi
radiotelevisivi di cui all'art. 4, comma 1, oltre il termine previsto
dal medesimo articolo. 
    5. Il pagamento delle penalita' suindicate deve essere effettuato
entro un mese dalla relativa richiesta della  committente.  Trascorso
tale termine, gli importi  dovuti  sono  detratti  dalla  committente
dall'importo di finanziamento di cui al precedente art. 7. 
    6. A seguito di ripetute inadempienze per un monte ore annuo  non
inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione  di  cui  all'
art. 1, la Provincia e la Presidenza del  Consiglio  possono,  previa
notifica,   disporre   l'immediata   risoluzione    della    presente
convenzione.