(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta di modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
           indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» 
 
                               Art. 1. 
 
                        Denominazione e vini 
 
    L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  nel
presente disciplinare per le seguenti categorie e tipologie: 
      Categoria Vino (1): 
    «Terre Siciliane» bianco anche passito e vendemmia tardiva; 
    «Terre Siciliane»  rosso,  anche  novello,  passito  e  vendemmia
tardiva; 
    «Terre Siciliane» rosato, anche passito; 
      Categoria Vino frizzante (8): 
        «Terre Siciliane» frizzante bianco, rosso e rosato; 
      Categoria Vino Spumante (4): 
        «Terre Siciliane» spumante bianco e rosato; 
      Categoria Vino liquoroso (3): 
        «Terre Siciliane» liquoroso bianco e rosso; 
        «Terre  Siciliane»  nelle  suddette   tipologie   anche   con
specificazione di uno, due, tre o quattro  dei  vitigni  idonei  alla
coltivazione nella Regione Sicilia. 
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Terre  Siciliane»
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti  da  uve  a  bacca  di
colore corrispondente o a bacca di colore non corrispondente  per  le
tipologie rosato e per le tipologie ottenute  da  uve  a  bacca  nera
vinificate in bianco, provenienti da  vigneti  composti,  nell'ambito
aziendale, da uno o  piu'  vitigni  idonei  alla  coltivazione  nella
Regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale  delle  varieta'  di
vite per uve da vino approvato  con  decreto  ministeriale  7  maggio
2004, e  successivi  aggiornamenti,  riportati  nell'allegato  1  del
presente disciplinare, iscritti nel registro. 
    2. L'indicazione  geografica  tipica  «Terre  Siciliane»  con  la
specificazione di uno dei  vitigni  idonei  alla  coltivazione  nella
Regione Sicilia, ad esclusione del vitigno Grillo e Calabrese  o  suo
sinonimo, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai  corrispondenti
vitigni.  Possono  concorrere,  da  sole   o   congiuntamente,   alla
produzione dei vini sopra indicati, le uve dei  vitigni  a  bacca  di
colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, fino a
un massimo del 15%. 
    3. L'indicazione  geografica  tipica  «Terre  Siciliane»  con  la
specificazione di due o tre o quattro  vitigni  compresi  fra  quelli
idonei alla coltivazione nella regione sicilia, iscritti nel registro
nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da  vino  approvato  con
decreto  ministeriale  7  maggio  2004  e  successivi  aggiornamenti,
riportati nell'allegato 1 del presente  disciplinare,  ad  esclusione
del vitigno Grillo e  Calabrese  o  suo  sinonimo,  e'  consentita  a
condizione che: 
    il vino derivi esclusivamente da  uve  prodotte  dai  vitigni  ai
quali si vuole fare riferimento; 
    l'indicazione dei vitigni deve  avvenire  in  ordine  decrescente
rispetto all'effettivo apporto  delle  uve  da  essi  ottenute  e  in
caratteri della stessa dimensione; 
    il quantitativo di uva prodotta per  il  vitigno  presente  nella
misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale. 
 
                               Art. 3. 
 
                         Zona di produzione 
 
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica
«Terre Siciliane» comprende l'intero territorio amministrativo  della
Regione Sicilia. 
 
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona. 
    2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con o senza la
specificazione di vitigno a tonnellate 18 per  i  vini  bianchi  e  a
tonnellate 16 per i vini rossi e rosati. 
    3. Le uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  a  indicazione
geografica tipica «Terre Siciliane», seguita o meno  dal  riferimento
al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo di: 
    10% vol per i bianchi; 
    10% vol per i rosati; 
    10,50% vol per i rossi; 
    10% vol per gli spumanti bianco e rosato; 
    12% vol per i liquorosi; 
    10,50% vol per il novello; 
    10% vol per il passito bianco (prima dell'appassimento); 
    10,50% vol per il passito rosso (prima dell'appassimento); 
    13% vol per la vendemmia tardiva. 
    Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore, con
provvedimento regionale, puo' essere ridotto dello 0,5% vol. 
 
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate
all'interno del territorio amministrativo della regione Sicilia. 
    2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
    3. La resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  pronto  per  il
consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi  di  vini
ad eccezione delle tipologie passito per le  quali  non  deve  essere
superiore al 50% ; per le tipologie liquoroso tali rese sono al netto
dell'alcolizzazione che puo' essere effettuata con  alcol  di  natura
vinosa, con alcol vinico e con aggiunta di acquavite di vino. 
    4. Per le uve destinate alla produzione dei  vini  a  indicazione
geografica tipica «Terre Siciliane» passito e' consentito un  leggero
appassimento sulla pianta o dopo la raccolta. 
    Per i vini a indicazione geografica tipica «Terre  Siciliane»  in
versione passito e vendemmia tardiva non  e'  consentita  la  pratica
dell'arricchimento. 
 
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. I vini a  indicazione  geografica  tipica  «Terre  Siciliane»,
anche con la specificazione del/i nome/i  del/i  vitigno/i,  all'atto
dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: 
«Terre Siciliane» bianco: 
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
    odore: fine, elegante; 
    sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 3,50g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l. 
«Terre Siciliane» bianco vendemmia tardiva: 
    colore: dal giallo paglierino al dorato; 
    odore: caratteristico, delicato, persistente; 
    sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%  vol  di  cui
almeno il 10,00% vol svolto; 
    acidita' totale minima: 3,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. 
«Terre Siciliane» rosso: 
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso; 
    odore: gradevole, fine; 
    sapore: dal secco all'abboccato, armonico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
    acidita' totale minima: 3,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 
«Terre Siciliane» rosso vendemmia tardiva: 
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; 
    odore: caratteristico, delicato, persistente; 
    sapore: dal secco al dolce , tipico, armonico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%  vol  di  cui
almeno il 10,00% vol svolto; 
    acidita' totale minima: 3,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. 
«Terre Siciliane» rosato: 
    colore: rosa piu' o meno intenso; 
    odore: fine, elegante; 
    sapore: dal secco all'abboccato armonico, equilibrato; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 3,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
«Terre Siciliane» Spumante bianco: 
    spuma: fine, persistente; 
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
    odore: caratteristico, fine; 
    sapore: fresco, armonico, da extra-brut a dolce; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 3,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l. 
«Terre Siciliane» Spumante Rosato: 
    spuma: fine, persistente; 
    colore: rosato piu' o meno intenso; 
    odore: caratteristico, delicato; 
    sapore: fresco, armonico, da extra-brut a dolce; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 3,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l. 
«Terre Siciliane» bianco passito: 
    colore: giallo tendente all'ambra a seconda dell'invecchiamento; 
    odore: intenso, fruttato; 
    sapore: dolce, caratteristico; 
    titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  16,00%  vol  con
residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi; 
    acidita' totale minima: 3,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. 
«Terre Siciliane» rosso passito: 
    colore:  rosso  piu'  o  meno  carico  tendente  al  granato  con
l'invecchiamento; 
    odore: caratteristico ed intenso; 
    sapore: dolce, armonico e vellutato; 
    titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  16,00%  vol  con
residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi; 
    acidita' totale minima: 3,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. 
    2. I vini a indicazione geografica tipica «Terre  Siciliane»  con
la specificazione del nome del vitigno, all'atto  dell'immissione  al
consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini  del
corrispondente   colore,   devono   presentare   le   caratteristiche
organolettiche proprie del vitigno. 
    3. I vini a  indicazione  geografica  tipica  «Terre  Siciliane»,
anche con la specificazione del  nome  del  vitigno,  prodotti  nelle
tipologie   «frizzante»,   «novello»    e    «liquoroso»,    all'atto
dell'immissione al consumo,  devono  avere  un  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo di: 
    «Terre Siciliane» frizzante: 9,00%; 
    «Terre Siciliane» novello: 11,00%; 
    «Terre Siciliane» liquoroso: 15,00%. 
 
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    1. All'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«extra», «fine», «scelto», selezionato», «superiore» e similari. 
    2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore. 
    3. Nell'etichettatura e presentazione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica «Terre Siciliane» non e' consentito  utilizzare  il
nome del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo Nero d'Avola nelle
informazioni facoltative al consumatore sulla base ampelografica. 
 
                               Art. 8. 
 
                  Legame con l'ambiente geografico 
 
A) Informazioni sulla zona geografica 
    1) Fattori naturali rilevanti per il legame 
    La  zona  geografica  delimitata  comprende  l'intero  territorio
amministrativo  della  Regione  Sicilia.   L'orografia   mostra   dei
contrasti  netti  tra  la  porzione  settentrionale,  prevalentemente
montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente
collinare;  quella  tipica  di   altopiano,   presente   nella   zona
sud-orientale e quella vulcanica nella  Sicilia  orientale.  Le  zone
pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere. 
    La rete idrografica e' molto complessa;  numerosi  sono  i  corsi
d'acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido; le valli
fluviali  sono  per  lo  piu'  strette  ed  approfondite  nella  zona
montuosa, sensibilmente piu' aperte nella zona collinare. 
    Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei
seguenti complessi: 
    Complesso clastico di deposizione continentale; 
    Complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei); 
    Complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico; 
    Complesso  argilloso-marnoso  comprendente  tutte  le  formazioni
prevalentemente argillose presenti nel territorio siciliano; 
    Complesso  evaporitico  comprendente  i  tipi  litologici   della
Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene Superiore; 
    Complesso conglomeratico-arenaceo; 
    Complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le varie
formazioni a prevalente componente arenacea,  diffuse  nella  Sicilia
settentrionale; 
    Complesso carbonatico comprendente  parte  dei  Peloritani  e  la
serie calcarea degli Iblei; 
    Complesso  filladico  e  scistoso   cristallino   (nella   catena
peloritana). 
    Per quanto riguarda il  clima,  si  possono  distinguere  quattro
ambienti climatici primari: 
    Ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua intorno
a 18° C, piovosita' media annua di 400-500 mm (province  di  Trapani,
Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia  durante  la
stagione calda. Nel  litorale  compreso  tra  Cefalu'  e  Messina  la
piovosita' media annua e' di 800 mm, mentre in quello dell'alto Ionio
arriva anche a 900 mm. 
    Ambiente area Etna:  il  clima  e'  umido,  specie  sul  versante
settentrionale dove le piogge raggiungono i 600-800 mm, nella  fascia
bassa, fino a  superare  i  1200  mm  alle  maggiori  altitudini.  Il
versante  orientale  e'  piu'  piovoso  di  quello  occidentale.   La
temperatura media  annua  risente  dell'esposizione  dei  versanti  e
dell'altimetria, infatti il versante orientale e' piu'  caldo  mentre
quello settentrionale rimane  il  piu'  freddo  e  danno  origine  ad
ambienti rispettivamente piu' precoci o  piu'  tardivi.  Il  versante
sud-occidentale e' quello piu' asciutto. 
    Ambiente delle catene montuose (Peloritani,  Nebrodi,  Madonie  e
Sicani): la piovosita' media annua puo' arrivare a 1000 mm ed  oltre.
La temperatura media minima si approssima a 0° C e la  media  massima
intorno a 25° C. 
    Ambiente  della  Sicilia  interna  e  dell'Altopiano  Ibleo:   la
temperatura media annua e' superiore a 15° C  e  quella  media  delle
massime in estate arriva a 29° C; la  piovosita'  annua  e'  limitata
anche a  400  mm,  pertanto,  nella  Sicilia  interna  bassa  collina
(province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il clima e'
caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di
pioggia pari a 600-700 mm e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm. 
    2) Fattori umani rilevanti per il legame 
    La Sicilia  e'  una  delle  regioni  di  piu'  antica  tradizione
viticola come dimostrano i numerosi reperti archeologici (ampeloliti,
fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache  e
uvicole) e le molteplici fonti letterarie greche e latine  che  fanno
riferimento ai rinomati vini siciliani. 
    Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo  a.C.)  il  commercio  di
olio e vino e' testimoniato dalla presenza di anfore  utilizzate  per
il trasporto e da altre tipologie  di  ceramiche,  quali  le  brocche
bilobate  e  le  coppe  carenate,  che   costituivano   i   «servizi»
normalmente impiegati per il consumo di  vino.  Le  recenti  ricerche
archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si  occuparono  anche
di attivita' agro-pastorali, oltre  che  di  commercializzazione  (M.
Botto 2001). 
    Grande splendore i vigneti ebbero durante la  colonizzazione  dei
Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il
Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano  raffigurazioni
di scene viticole  sulle  monete  a  testimonianza  della  sviluppata
attivita' economica della regione legata alla produzione vinaria. 
    Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in
particolare in eta' cesarea nella Gallia e' attestata la presenza  di
vino siciliano. Plinio citava  il  Mamertino  del  messinese,  quando
Cesare brindo' alla festa per il suo trionfo al terzo consolato. 
    Durante il declino dei Romani, in Sicilia si  afferma  la  classe
dei grandi proprietari terrieri, come e' attestato dalla presenza  di
grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina,  nei
cui mosaici sono rappresentate scene di  vendemmia,  a  testimonianza
della coltivazione dei vigneti nel territorio. 
    Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne
portarono all'abbandono delle stesse, per cui la  coltivazione  della
vite cadde in declino. 
    Nonostante  il  Corano  facesse  divieto  di  assumere  alcolici,
durante il dominio dei Musulmani (827-1061) venivano coltivate le uve
da mensa e fu introdotto  a  Pantelleria  il  vitigno  «Zebib»  (oggi
Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di
fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970). 
    La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo
della dominazione dei Normanni; in seguito, durante il periodo  della
dominazione degli  Aragonesi,  il  vino  siciliano  raggiunse  grande
rinomanza, attestata  dalla  costituzione  di  numerose  societa'  di
vendita di vino, come riferisce il Cougnet nella sua «Historiae de la
table». 
    Durante la dominazione degli Spagnoli (1512-1713), nei  territori
interni aumentarono i vigneti, gli oliveti e  i  mandorleti  e,  dove
abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi.  Nel
cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo «De rebus Siculis»,  cita  come
zone assai vitate il territorio di Aci, il  contado  di  Messina,  la
pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana  di  Palermo.
Bacci, nel suo celebre «Naturali vinorum historia»,  cita  i  vigneti
alle falde del Monte  Erice,  quelli  del  territorio  di  Palermo  e
dell'isola di Lipari, sparsa di  fecondi  colli.  L'importanza  della
produzione vitivinicola  in  questo  periodo  viene  attestata  dalla
costituzione delle maestranze dei bottai  a  Salemi  nel  1683  e  di
quella di Palermo. 
    Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la
viticolture visse un periodo di crisi dalla quale  si  risollevo'  in
epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini,
nel suo «Giornale di viaggio» del 1776, dove parla del vino siciliano
che si produce  in  abbondanza  in  tutte  le  parti  dell'isola.  Il
commerciante inglese John Woodhouse apre uno stabilimento vinicolo  a
Marsala, sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra;
Anche Benjamin Ingham apre diversi stabilimenti a Marsala  e  Mazara;
ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del  Marsala  contribui'  in
maniera preponderante la fondazione  di  uno  stabilimento  da  parte
dell'imprenditore Vincenzo Florio. 
    Nel 1862, Garibaldi torno' in Sicilia e visito'  lo  stabilimento
Florio, bevve e lodo' il Marsala  dolce  che  da  allora  in  poi  fu
denominato «Garibaldi dolce». 
    Nella seconda meta' dell'ottocento, l'invasione della  fillossera
distrugge  gran  parte  dei  vigneti  dell'isola  e  la  vite   viene
soppiantata da altre colture. 
    Agli inizi del XX secolo si diffuse la  tecnica  dell'innesto  su
vite  americana  resistente  alla  fillossera  e  la  vite  comincio'
nuovamente a verdeggiare. 
    La crisi  economica  conseguente  alla  fillossera  e  la  guerra
commerciale con la Francia segnarono la  fine  della  produzione  dei
vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che venivano  esportati
in Francia come vini da taglio, ed aumento' la produzione dei vini da
pasto a piu' moderato tenore alcolico, profumati e freschi. 
    E' verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che  si  puo'
indicare l'inizio della moderna storia del vino siciliano. Si  assoda
la capacita' della Sicilia a produrre vini bianchi  di  qualita'  sia
con vitigni autoctoni  come  Inzolia,  Catarratto,  Grillo,  sia  con
vitigni alloctoni, come lo Chardonnay,  Muller  Turgau  e  Sauvignon.
Negli anni novanta inizia la sperimentazione e la produzione di  vini
rossi di alta qualita' con il vitigno autoctono Nero  d'Avola  e  gli
alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero. 
    Il protagonista  indiscusso  di  tale  nuovo  corso  e'  il  Nero
d'Avola, che anche in assemblaggio con altri  vitigni  internazionali
riesce a caratterizzare e a marcare il  vino  stesso,  non  solo  per
l'aspetto cromatico, ma soprattutto perche' conferisce  al  vino  una
tipicita' riconducibile ai sapori mediterranei. 
    L'incidenza dei fattori umani, nel  corso  della  storia,  e'  in
particolare riferita alla puntuale definizione dei  seguenti  aspetti
tecnico produttivi, che costituiscono parte  integrante  del  vigente
disciplinare di produzione: 
      base  ampelografica  dei  vigneti:  i   vitigni   idonei   alla
produzione  dei  vini  in  questione,  sono  quelli  tradizionalmente
coltivati nell'area geografica considerata; 
      le forme di allevamento, i sesti  d'impianto  e  i  sistemi  di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali  e
tali  da  perseguire  la  migliore  e  razionale  disposizione  sulla
superficie  delle  viti,  sia  per   agevolare   l'esecuzione   delle
operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione  della
chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare  ben
esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro  i  limiti
fissati dal disciplinare; 
      le pratiche relative all'elaborazione  dei  vini,  sono  quelle
tradizionalmente consolidate nella zona. 
B) informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche  del  prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico 
    I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal  punto  di
vista analitico ed organolettico, caratteristiche  molto  evidenti  e
peculiari,  descritte  all'art.  6,  che  ne  permettono  una  chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. 
    In  particolare   tutti   i   vini   presentano   caratteristiche
chimico-fisiche equilibrate che  contribuiscono  al  loro  equilibrio
gustativo; in tutte le  tipologie  si  riscontrano  aromi  gradevoli,
armonici, caratteristici ed eleganti, con  eventuali  note  fruttate,
floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza. 
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui  alla
lettera a) e quelli di cui alla lettera b). 
    L'orografia   prevalentemente   collinare   del   territorio   di
produzione, l'esposizione dei vigneti e l'ubicazione degli stessi  in
zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite,  concorrono
a  determinare  un  ambiente  adeguatamente  ventilato  e   luminoso,
favorevole   ad   una    ottimale    svolgimento    delle    funzioni
vegeto-produttive della pianta. 
    Nella scelta delle aree  di  produzione  vengono  privilegiati  i
terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualita'. 
    Anche il clima dell'area di produzione concorre  alla  produzione
di vini di qualita'. 
    La millenaria storia vitivinicola  di  questo  territorio,  dalla
preistoria fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, e'
la  generale  e  fondamentale  prova  della  stretta  connessione  ed
interazione esistente  tra  i  fattori  umani  e  la  qualita'  e  le
peculiari caratteristiche  dei  vini  della  IGT  «Terre  Siciliane».
Ovvero  e'  la  testimonianza  di  come  l'intervento  dell'uomo  nel
particolare territorio abbia, nel corso  dei  secoli,  tramandato  le
tradizionali tecniche di coltivazione della vite  ed  enologiche,  le
quali nell'epoca moderna e contemporanea  sono  state  migliorate  ed
affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e  tecnologico,
fino ad ottenere i rinomati vini «Terre Siciliane», le cui  peculiari
caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare. 
 
                               Art. 9. 
 
               Riferimenti alla struttura di controllo 
 
    Istituto regionale vini e oli - Viale  della  Liberta'  n.  66  -
90143 Palermo -  Telefono  091  6278111  -  Fax  091  347870;  e-mail
irvv@vitevino.it 
    L'Istituto  regionale  della  vite  e  del  vino  e'  l'Autorita'
pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010
(Allegato 2) che effettua la  verifica  annuale  del  rispetto  delle
disposizioni del presente disciplinare,  conformemente  all'art.  25,
par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'art. 26,  par.  1,  del
reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP,  mediante
una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed  a  campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,  elaborazione,
confezionamento),  conformemente  al  citato  art.  25,  par.  1,  2°
capoverso. 
    In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il  decreto  ministeriale  14  giugno  2012,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  150  del  29  giugno  2012
(Allegato 3).