(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
    Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli «L'Orientale» 
 
                              TITOLO I 
 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
                               Capo I 
 
                        Principi fondamentali 
 
                               Art. 1. 
 
                       Personalita' giuridica 
 
    1. L'Universita' degli  studi  di  Napoli  -  «L'Orientale»  trae
origine dal Collegio dei Cinesi fondato, a Napoli, da Matteo Ripa nel
XVIII secolo. 
    2.  Essa  e'  un'istituzione  laica  e  pluralistica,  dotata  di
personalita' giuridica e di piena capacita'  di  diritto  pubblico  e
privato.  Si  organizza  ed  opera  secondo  il   presente   statuto,
espressione fondamentale della sua autonomia, in  conformita'  con  i
principi sanciti nella Costituzione italiana  e  nella  Magna  Charta
delle universita' sottoscritta a Bologna nel 1988. 
    3. Secondo i principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e
dalle leggi sull'ordinamento universitario, l'Orientale ha  autonomia
statutaria, regolamentare, organizzativa,  negoziale,  finanziaria  e
contabile. 
    4. La sede  legale  dell'Universita'  degli  studi  di  Napoli  -
«L'Orientale» e' ubicata presso il Palazzo  Du  Mesnil,  con  accesso
dalla via Chiatamone nn. 61/62 e dalla via Partenope n. 10A, Napoli. 
    5. Il logo de «L'Orientale» e' costituito dall'immagine di Matteo
Ripa. Lo sfondo della rappresentazione e' caratterizzato da foglie di
ulivo;  il  bordo  reca  la  seguente  scritta  «Sigillum   Instituti
Orientalis Neapolitani». 
 
                               Art. 2. 
 
                       Finalita' istituzionali 
 
    1. L'Orientale pone nella ricerca il fondamento  delle  attivita'
della didattica e si assegna, quali compiti primari, la promozione  e
l'organizzazione della libera  ricerca  scientifica  e  della  libera
formazione superiore al  fine  di  perseguire  un  sapere  aperto  al
dialogo e allo scambio critico di informazioni,  nel  rispetto  della
liberta' della cultura e dell'insegnamento. 
    2.  L'Orientale  promuove  e  valorizza  le   azioni   volte   ad
arricchire, stimolare,  migliorare,  mediante  il  trasferimento  del
sapere, il contesto sociale in cui opera o con cui interagisce. 
    3. In armonia con la secolare connotazione orientalistica, ed  in
una  moderna  vocazione  internazionalista  del  sapere,  l'Orientale
promuove la cooperazione e l'integrazione tra le culture, assicurando
un equilibrato sviluppo a tutte le componenti  scientifiche  presenti
al suo interno. Fine primario de L'Orientale e' l'elaborazione  e  la
trasmissione critica delle culture  dell'Asia  e  dell'Africa,  e  di
quelle dell'Europa e delle Americhe, anche  nelle  loro  interazioni,
nell'indipendenza morale e scientifica da  ogni  potere  politico  ed
economico. 
    4. L'Orientale riconosce il valore della mobilita' come strumento
di  arricchimento  delle  conoscenze  scientifiche  e   di   crescita
professionale in tutto il percorso della carriera  del  personale.  A
tal fine, promuove la  mobilita'  nazionale,  internazionale  nonche'
quella fra il settore pubblico e quello privato. 
    5. L'Orientale informa la propria  attivita'  alla  realizzazione
delle pari opportunita', anche promuovendo  azioni  positive  atte  a
rimuovere ogni discriminazione.  L'Orientale  applica  in  tutti  gli
organi collegiali disciplinati dal presente statuto il  rispetto  del
principio delle pari opportunita'. 
    6. L'Orientale stabilisce rapporti di  collaborazione  con  altre
universita' ed istituzioni  di  cultura  e  di  ricerca  nazionali  e
internazionali e promuove rapporti con istituzioni ed  organizzazioni
pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive. 
    7. L'Orientale puo' stipulare convenzioni con altre universita' e
con altri enti pubblici o privati,  anche  per  la  partecipazione  a
enti, societa', fondazioni, centri interuniversitari e a consorzi  di
diritto pubblico,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la  contabilita'.  La
predetta partecipazione puo' avvenire anche a titolo oneroso. 
    8. Al fine di potenziare  la  competitivita',  nell'ambito  delle
finalita'  istituzionali,  migliorando  la  qualita'  dei  risultati,
l'orientale puo' stipulare, singolarmente o in aggregazione con altri
atenei,  accordi  di  programma  con  il  Ministero   dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca. 
    9. L'Orientale, in  armonia  con  l'art.  9  della  Costituzione,
promuove e valorizza  il  proprio  patrimonio  storico,  artistico  e
museale,  le  raccolte  librarie,  audiovisive  e  multimediali,   le
collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito
durante la sua storia, anche allo  scopo  di  preservare  la  memoria
delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche  e  di
ricerca, e di rafforzare e fare conoscere i valori  identitari  e  le
tradizioni accademiche nelle quali si riconosce. 
    10. L'Orientale favorisce la piu' ampia apertura culturale  e  la
promozione dello sviluppo del territorio in cui opera, attuando forme
di stimolo e di collaborazione con gli organismi pubblici  e  privati
che si propongono il medesimo fine. 
    11.  L'Orientale  opera  per  il  conseguimento   delle   proprie
finalita' con la partecipazione di professori, ricercatori,  studenti
e personale  tecnico  e  amministrativo,  nel  rispetto  dei  diritti
fondamentali della persona.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze,
l'Ateneo bandisce qualsiasi forma di discriminazione e si  impegna  a
prevenirne il manifestarsi. 
    12. L'Orientale persegue, come valore fondamentale, la  serenita'
sui luoghi di studio e di lavoro, elaborando, a  tal  fine,  adeguate
strategie di intervento per migliorare la  sicurezza  e  la  qualita'
della vita. 
    13. L'Orientale fa propri i  principi  dell'accesso  aperto  alla
letteratura scientifica. 
    14.   L'Orientale   promuove   azioni    istituzionali    rivolte
all'apprendimento  permanente   e   aderisce   alle   iniziative   di
cooperazione europea attivate in questo campo al fine di  contribuire
allo sviluppo della comunita' quale societa'  avanzata  basata  sulla
conoscenza e di promuovere gli scambi, la cooperazione e la mobilita'
tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un
punto di riferimento di qualita' a livello mondiale. 
    15. L'Orientale contrasta tutte le  situazioni  di  conflitto  di
interessi in tutte le sue forme. 
    16. L'Orientale, ai sensi degli articoli 21, comma 2, lettera hh)
e 24, comma 2, lettera bb), adotta lo statuto dei  diritti  e  doveri
degli studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui  all'art.
29. 
    17. L'Orientale si impegna a promuovere  le  buone  pratiche  per
l'ecosostenibilita' ed il risparmio energetico. 
 
                               Art. 3. 
 
                       Qualita' e valutazione 
 
    1. L'Orientale adotta la valutazione  come  processo  sistematico
teso a misurare il valore e la qualita' delle attivita' di ricerca  e
di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi  delle  proprie
strutture,  l'adeguatezza  dell'azione  amministrativa,  nonche'   il
raggiungimento  degli  obiettivi  strategici  fissati  dagli   organi
accademici. 
    2.  L'Orientale  promuove  procedure  di  autovalutazione  e   di
valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a
riconoscere e a valorizzare la qualita' e il merito,  a  favorire  il
miglioramento delle prestazioni  organizzative  e  individuali,  e  a
modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando  altresi'
procedure premiali che tengano conto di tutte le attivita'  richieste
al personale docente e tecnico amministrativo. 
    3.  L'Orientale   riconosce   nella   valutazione   il   criterio
preferenziale per la distribuzione delle risorse. 
 
                               Art. 4. 
 
                       Internazionalizzazione 
 
    1. L'Orientale privilegia la caratterizzazione internazionale dei
propri programmi di ricerca e di  formazione  attraverso  contatti  e
accordi  con  qualificate  istituzioni  accademiche  e   scientifiche
europee ed extra-europee, la costituzione e la partecipazione a  reti
e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di
esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue
diverse dall'italiano, la promozione di titoli multipli  o  congiunti
di ogni livello. Promuove la mobilita' di tutte le sue  componenti  e
l'accoglimento di studenti, ricercatori e professori  provenienti  da
altri Paesi, garantendo  il  pieno  riconoscimento  delle  esperienze
internazionali  e  favorendo  il  consolidamento   delle   competenze
linguistiche. 
    2.  L'Orientale  favorisce  la  diffusione  internazionale  delle
proprie    attivita',    anche    avvalendosi    delle     tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. 
    3. Ai fini  del  rafforzamento  della  dimensione  internazionale
della ricerca e della didattica, l'Orientale: 
      a) stipula accordi e  convenzioni  con  atenei  ed  istituzioni
culturali e scientifiche di alta qualita' di altri paesi; 
      b) sostiene i progetti di  ricerca  internazionali  e  le  reti
internazionali di dottorato; 
      c) favorisce l'attrazione  dall'estero  di  docenti,  borsisti,
dottorandi, dottori di ricerca e studenti. 
 
                               Art. 5. 
 
                            Codice etico 
 
    1. L'Orientale sostiene la  cultura  dell'integrita',  dell'etica
pubblica e della trasparenza. Adotta un codice etico della  comunita'
universitaria, formata dal personale docente e tecnico-amministrativo
e dagli studenti dell'Ateneo. 
    2.  Il  codice  etico  determina  i  valori  fondamentali   della
comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei
diritti   individuali,   nonche'   l'accettazione   di    doveri    e
responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta
le regole di condotta  nell'ambito  della  comunita'.  Le  norme  del
codice etico sono volte ad evitare ogni forma di  discriminazione  ed
abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi  e  quelli
relativi alla proprieta' intellettuale. 
    3. Il codice etico e' deliberato dal  Senato  accademico,  previo
parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 
    4. L'accertata violazione di  regole  di  condotta  previste  dal
codice etico, nel rispetto del principio di  gradualita',  da'  luogo
all'irrogazione: 
      - del richiamo scritto; 
      - della sospensione dalla carica accademica o dall'incarico  di
responsabilita' ricoperto, fino a un anno; 
      - della decadenza dalla carica accademica  o  dall'incarico  di
responsabilita' ricoperto; 
      -  dell'impossibilita'  di  ricoprire  cariche  accademiche   o
incarichi di responsabilita', per un periodo non superiore  a  cinque
anni. 
    5. Sulle violazioni  del  codice  etico,  qualora  non  integrino
un'ipotesi di illecito disciplinare, decide, su proposta del rettore,
il Senato accademico. 
 
                               Art. 6. 
 
                               Ricerca 
 
    1. L'Orientale promuove e svolge l'attivita' di ricerca favorendo
la collaborazione interdisciplinare e di gruppo. 
    2.  L'Orientale   garantisce   la   liberta'   nella   scelta   e
nell'organizzazione dei temi e dei metodi della ricerca scientifica. 
    3. A tutti  i  professori  e  ricercatori  viene  garantito,  nel
rispetto del piano annuale delle  ricerche  e  delle  esigenze  degli
altri  professori  e  ricercatori,  l'accesso   alle   procedure   di
finanziamento, l'utilizzo degli strumenti e  quanto  necessario  allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca. 
    4. L'Orientale puo' accettare,  nei  limiti  posti  dal  presente
statuto  e  dalla  normativa  vigente,  finanziamenti  e   contributi
pubblici e  privati.  Pur  riconoscendo  l'importanza  della  ricerca
finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, l'Orientale
agisce affinche' gli  interessi  privati  non  prevalgano  su  quelli
istituzionali  e  non  condizionino   l'autonomia   delle   strutture
scientifiche. 
    5.  Ogni  valutazione   sull'attivita'   di   ricerca   ai   fini
dell'erogazione  dei  finanziamenti  e'  riservata   agli   organismi
competenti. 
 
                               Art. 7. 
 
                              Didattica 
 
    1.  L'Orientale  provvede  a  tutti  i  livelli   di   formazione
universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti. 
    2. I professori e i  ricercatori  assolvono  i  loro  compiti  di
formazione in  conformita'  alla  disciplina  sullo  stato  giuridico
vigente e ai criteri organizzativi e di programmazione definiti dalle
strutture didattiche competenti. L'attivita' didattica si svolge  nel
rispetto della liberta' di insegnamento dei professori e ricercatori. 
    3. L'Orientale  demanda  alle  strutture  didattiche  competenti,
sotto il coordinamento del Senato accademico, l'organizzazione  delle
attivita' formative,  secondo  le  norme  stabilite  dal  regolamento
didattico d'ateneo. 
    4. Le strutture didattiche promuovono le  condizioni  di  massima
efficacia dell'insegnamento. 
    5. L'Orientale promuove la sperimentazione didattica nei  diversi
modi previsti dal regolamento didattico d'ateneo  e  dai  regolamenti
delle singole strutture didattiche. 
    6.  L'Orientale  puo'   promuovere   e   organizzare   corsi   di
preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni
e  per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi  pubblici,  corsi  di
perfezionamento  e  aggiornamento  professionale,   nonche'   servizi
rivolti agli studenti per l'orientamento professionale. Puo'  inoltre
promuovere e organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi
comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti  e  quelle
per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attivita'
l'Ateneo puo' stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici
e privati. 
 
                               Art. 8. 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1. In conformita' agli articoli 2, 3, 33 e 34 della  Costituzione
e alle leggi vigenti in materia di diritto allo  studio,  l'Orientale
garantisce che gli studenti abbiano accesso ad un sapere  critico  di
base, ad una preparazione scientifica e culturale  qualificata  e  ad
una specializzazione adeguata agli sbocchi professionali. 
    2.  L'Orientale  concorre  alle  esigenze   di   orientamento   e
formazione  culturale  degli  studenti,  assicurando  i  servizi   di
tutorato e favorendo le attivita' di orientamento  presso  le  scuole
secondarie, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. 
    3. L'Orientale favorisce la partecipazione  degli  studenti  alla
vita universitaria, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparita'
e disagio. 
    4. L'Orientale prevede  l'attivazione  di  particolari  forme  di
sostegno  e  di  assistenza  per  gli  studenti  diversamente  abili,
nell'ambito  delle  risorse  disponibili,  anche  con  l'impiego   di
studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni
pubbliche, enti e associazioni. 
    5. L'Orientale organizza stage e tirocini e favorisce i  contatti
degli studenti con le realta' produttive e istituzionali. 
 
                               Art. 9. 
 
                         Titoli e attestati 
 
    1.  L'Orientale  rilascia  i  seguenti  titoli:  laurea,   laurea
magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master
universitario di I e II livello. 
    2. L' Orientale, per ogni altra attivita' di formazione  attuata,
puo' rilasciare specifici attestati e certificazioni. 
 
                              Art. 10. 
 
                   Programmazione delle attivita' 
 
    1. L' Orientale programma periodicamente le attivita'  didattiche
e  di  ricerca,  tenendo  conto   delle   prospettive   di   crescita
dell'Ateneo, del sistema universitario  regionale  e  nazionale,  dei
collegamenti con la  comunita'  scientifica  internazionale  e  delle
esigenze del territorio. 
    2. Al fine di assicurare un progressivo  inserimento  dell'Ateneo
in reti internazionali di didattica e di  ricerca,  l'Orientale  puo'
attivare, anche al di fuori della propria sede  di  Napoli,  mediante
apposite convenzioni con organismi  nazionali  e/o  di  altri  paesi,
strutture e centri di attivita' didattica e di ricerca. 
 
                              Art. 11. 
 
        Controllo di gestione e decentramento amministrativo 
 
    1. L'Orientale  adotta  il  metodo  del  controllo  di  gestione,
fondato sull'osservazione periodica dell'economicita', dell'efficacia
e dell'efficienza dell'attivita' svolta. 
    2. Le  risultanze  del  controllo  sono  sottoposte  agli  organi
competenti e costituiscono elemento  di  valutazione  anche  ai  fini
della distribuzione degli eventuali incentivi. 
    3. L'Orientale, nell'esercizio delle proprie attivita' e  secondo
le rispettive competenze, si avvale di tutte le Strutture didattiche,
di ricerca, di servizio ed amministrative. 
    4. In base alla disciplina della dirigenza statale, il  direttore
generale e i dirigenti attuano i programmi deliberati dagli organi di
governo e rispondono dei risultati conseguiti. 
 
                              Art. 12. 
 
                       Fonti di finanziamento 
 
    1. Le fonti di finanziamento dell'Orientale  sono  costituite  da
trasferimenti dello Stato, di enti pubblici  e  privati,  di  singoli
privati e da entrate proprie. 
    2. Le entrate proprie sono costituite da tasse  e  da  contributi
universitari,  da  redditi  patrimoniali,  da  redditi  derivati   da
prestazioni rese a terzi e da donazioni e liberalita'. 
    3.  I  criteri  generali  per  stabilire  i  corrispettivi  delle
prestazioni  rese  a  terzi  sono  determinati   dal   Consiglio   di
amministrazione.  Tali  corrispettivi  sono  fissati   in   modo   da
assicurare almeno la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi  gli
oneri finanziari. Gli  eventuali  utili  sono  ripartiti  in  base  a
criteri stabiliti dal regolamento di ateneo per la  disciplina  delle
attivita' per conto terzi e delle attivita' svolte con  finanziamenti
esterni. 
    4. Per le spese d'investimento l'Orientale puo' ricorrere, con  i
limiti e le modalita' previsti dalla legislazione vigente, a prestiti
o a forme di locazione finanziaria che garantiscano le condizioni  di
equilibrio di bilancio su scala pluriennale. 
 
                              Art. 13. 
 
                            Informazione 
 
    1. L'Orientale riconosce nell'informazione e nella trasparenza le
condizioni essenziali per assicurare la partecipazione  di  tutte  le
sue componenti alla vita dell'Ateneo e per favorire forme diffuse  di
controllo  del  rispetto   dei   principi   di   buon   andamento   e
imparzialita'. 
    2. Gli  atti  normativi  e  quelli  amministrativi  di  carattere
generale sono resi pubblici mediante adeguati mezzi di diffusione. 
    3. L'Orientale riconosce l'alto valore delle norme che consentono
la piu' ampia informazione ai cittadini. 
    4. L'Orientale provvede a dare  ampia  pubblicita'  alle  proprie
iniziative mediante i vari canali della comunicazione. 
 
                              Art. 14. 
 
              Compiti dei professori e dei ricercatori 
 
    1. I professori e ricercatori sono tenuti ad assicurare  il  loro
impegno didattico per l'intero ateneo. 
    2.  I  professori  e  i  ricercatori  sono,  altresi',  tenuti  a
contribuire al raggiungimento degli obiettivi  dell'Orientale,  anche
assumendo compiti organizzativi e di coordinamento della ricerca. 
    3. Ai  professori  e  ricercatori  puo'  essere  riconosciuta  la
titolarita' di fondi finalizzati di ricerca. 
 
                              Art. 15. 
 
                              Studenti 
 
    1. Gli studenti godono dei  servizi  e  dell'assistenza  previsti
dall'Ateneo e dagli enti preposti a garantire il diritto allo  studio
secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilita' e
delle finalita' previste. 
    2.  Gli  studenti  sono   tenuti   a   contribuire   all'ordinato
funzionamento delle attivita' universitarie, al  corretto  uso  delle
strutture e alla piena valorizzazione  delle  opportunita'  culturali
loro offerte. 
    3. Agli studenti e' garantito il diritto di accedere alle diverse
strutture universitarie per svolgere le  attivita'  connesse  con  la
loro formazione. 
    4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Ateneo  attraverso
le proprie rappresentanze negli organi collegiali  ove  previsto  nel
presente statuto. 
 
                              Art. 16. 
 
             Attivita' culturali, sportive e ricreative 
 
    1. L'Orientale promuove, anche nell'ambito dell'attuazione  delle
norme sul diritto allo studio, le  attivita'  culturali,  sportive  e
ricreative degli studenti e del personale  universitario,  attraverso
apposite forme organizzative, ricorrendo anche a convenzioni con enti
pubblici e privati o con associazioni operanti in tale comparto. 
 
                               Capo II 
 
                           Fonti normative 
 
                              Art. 17. 
 
               Regolamenti di ateneo - Norme generali 
 
    1. L'Orientale adotta i seguenti regolamenti: 
      1) regolamento generale di ateneo; 
      2)  regolamento  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la
contabilita'; 
      3) regolamento didattico di ateneo; 
      4) regolamento elettorale; 
      5) ogni altro regolamento previsto dalla  legge,  dal  presente
statuto o dal regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'. 
    2. Il regolamento generale di ateneo  e'  deliberato  dal  Senato
accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione. 
    3.  Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita'  e'  deliberato  dal  Consiglio  di  amministrazione,  a
maggioranza  assoluta  dei  componenti,  previo  parere  del   Senato
accademico. 
    4. Il regolamento didattico e' deliberato dal Senato  accademico,
a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei  dipartimenti,
previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso  a
maggioranza assoluta dei componenti. 
    5. Il regolamento  elettorale  e'  deliberato  dal  Consiglio  di
amministrazione, a maggioranza assoluta dei  componenti,  sentito  il
Senato accademico. 
    6. I regolamenti in  materia  di  didattica  e  di  ricerca,  ivi
compresi quelli di competenza dei dipartimenti e della  struttura  di
raccordo di cui all'art. 51 sono deliberati dal Senato accademico,  a
maggioranza assoluta dei componenti,  previo  parere  favorevole  del
Consiglio di amministrazione. 
    7. Tutti gli altri regolamenti sono deliberati dal  Consiglio  di
amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere
del Senato accademico. 
    8. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed  entrano
in vigore nel giorno stabilito nel provvedimento di emanazione. 
 
                              TITOLO II 
 
                               ORGANI 
 
                               Capo I 
 
                          Organi di Governo 
 
                              Art. 18. 
 
                             Il rettore 
 
    1. Il rettore ha la rappresentanza  legale  dell'Ateneo  ad  ogni
effetto di  legge.  Esercita  funzioni  di  indirizzo,  iniziativa  e
coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche.  Sovrintende
al perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri  di
qualita' e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza e promozione del merito. 
    2. Il rettore esercita, altresi', le seguenti funzioni: 
      a) emana lo statuto e i regolamenti; 
      b) convoca e presiede il Senato accademico e  il  Consiglio  di
amministrazione e ne decide l'ordine del  giorno;  cura  l'esecuzione
delle relative delibere; 
      c) propone al Consiglio  di  amministrazione  il  documento  di
programmazione  triennale  di  ateneo,  di  cui  all'art.  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e
dei pareri del Senato accademico; 
      d) propone i progetti di federazione o fusione; 
      e) vigila sulle strutture ed i servizi  di  ateneo,  impartendo
opportune direttive per il buon andamento delle attivita'  e  per  la
corretta applicazione delle norme dell'ordinamento  didattico,  dello
statuto e dei regolamenti;  garantisce  l'autonomia  didattica  e  di
ricerca dei professori e ricercatori e il diritto allo  studio  degli
studenti; 
      f) esercita il potere disciplinare nei confronti degli studenti
nei limiti previsti dalla legge; 
      g)  esercita  la  funzione  di  iniziativa   dei   procedimenti
disciplinari nei  confronti  dei  professori  e  dei  ricercatori  e,
sentito il Collegio di  disciplina,  provvede  all'irrogazione  della
censura; 
      h) propone al Senato accademico l'irrogazione  di  sanzioni  in
caso di violazione del codice etico; 
      i) propone al  Consiglio  di  amministrazione  il  bilancio  di
previsione annuale e triennale nonche' il conto consuntivo; 
      j) stipula i contratti  e  le  convenzioni  che  non  siano  di
competenza delle strutture autonome e del direttore generale; 
      k) in caso di necessita' e di urgenza,  congruamente  motivate,
puo' assumere provvedimenti  di  competenza  degli  altri  organi  di
Governo, portandoli a ratifica nella prima adunanza utile; 
      l) nomina tra i professori di ruolo di  prima  fascia  a  tempo
pieno,  un  pro-rettore  vicario,  che,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni e un pro-rettore
alla didattica, cui e' attribuita la presidenza  della  struttura  di
raccordo  di  cui  all'art.   51;   l'ufficio   di   pro-rettore   e'
incompatibile con qualsiasi altra carica accademica; 
      m) nell'esercizio delle proprie  funzioni,  puo'  avvalersi  di
delegati da lui scelti fra i professori  di  ruolo  dell'Orientale  e
nominati con proprio decreto, nel quale sono specificati i compiti  e
i settori di competenza e responsabilita'; 
      n) propone al Consiglio di amministrazione, sentito  il  Senato
accademico, l'attribuzione e la  revoca  dell'incarico  di  direttore
generale; 
      o) nomina i componenti il Nucleo di  valutazione,  acquisiti  i
pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; 
      p) nomina i componenti il Collegio dei revisori dei conti; 
      q) dichiara la decadenza dei membri del Senato accademico e del
Consiglio di amministrazione, rispettivamente, ai sensi dell'art. 20,
comma 6 e dell'art. 23, comma 6; 
      r) esercita ogni altra funzione e attivita'  non  espressamente
attribuite ad altro organo di ateneo dallo statuto. 
    3. Il rettore, nel rispetto  degli  atti  di  programmazione  del
Consiglio di amministrazione e del Senato accademico,  ha  potere  di
indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore  generale  e  ne
valuta l'attivita', proponendo al  Consiglio  di  amministrazione  le
opportune determinazioni. 
    4. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura
determinata  dal  Consiglio  di  amministrazione.  Su  richiesta  del
rettore, il Consiglio di amministrazione puo'  altresi'  decidere  la
corresponsione di indennita' ai prorettori e ai delegati. 
    5. L'ufficio di rettore  e'  incompatibile  con  qualsiasi  altra
carica accademica, fatta eccezione per  il  Senato  accademico  e  il
Consiglio di amministrazione. 
    6.  Il  rettore,  su  sua  richiesta,  ha   diritto   all'esonero
dall'attivita' didattica o ad una limitazione della stessa. 
 
                              Art. 19. 
 
                        Elezione del rettore 
 
    1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a  tempo  pieno
in servizio  presso  una  delle  universita'  italiane,  che  abbiano
presentato  la  candidatura  nel  termine  perentorio  di  10  giorni
dall'affissione all'albo di ateneo del  decreto  di  indizione  delle
elezioni. Dura in carica sei  anni  accademici.  Il  mandato  non  e'
rinnovabile. 
    2. L'elettorato attivo spetta: 
      a) ai professori; 
      b) ai ricercatori di ruolo; 
      c) ad un numero di  ricercatori  a  tempo  determinato  di  cui
all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  pari  al
5% rispetto alla componente di cui alle lettere a)  e  b),  calcolato
con il criterio dell'arrotondamento aritmetico, scelti a  seguito  di
procedure elettive; 
      d)  ad  un  numero  di  studenti  eletti  dal  Consiglio  degli
studenti, in composizione integrata ai sensi dell'art. 29, comma  11,
pari al 5% rispetto alla componente di cui  alle  lettere  a)  e  b),
calcolato con il criterio dell'arrotondamento aritmetico; 
      e)   ad   un   numero   di   rappresentanti    del    personale
tecnico-amministrativo, pari al 5% rispetto alla  componente  di  cui
alle lettere a) e b), calcolato con il  criterio  dell'arrotondamento
aritmetico, scelti a seguito di procedure elettive. 
    3. Le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori
di ruolo di prima fascia almeno 120 e non piu'  di 180  giorni  prima
della scadenza del mandato. Le votazioni sono  valide  se  vi  prende
parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto.  Il  rettore  e'
eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due  votazioni;
in caso di mancata elezione, si procede al  ballottaggio  tra  i  due
candidati che abbiano riportato  il  maggior  numero  di  voti  nella
seconda votazione. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei
voti e' proclamato eletto dal decano. Il candidato eletto e' nominato
rettore con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. 
    4. In caso di anticipata cessazione, nelle more  della  elezione,
le funzioni del rettore  sono  svolte  dal  pro-rettore  vicario.  Il
rettore eletto con elezione anticipata, da effettuarsi entro due mesi
dalla cessazione, assume la carica all'atto della nomina e la detiene
per  l'anno  accademico  in  corso  e  per  i  sei  anni   accademici
successivi, se la  durata  residua  dell'anno  in  corso  e'  pari  o
inferiore a sei mesi, o per i cinque anni accademici  successivi,  se
la durata residua dell'anno in corso e' superiore a sei mesi. 
 
                              Art. 20. 
 
                  Senato accademico - Composizione 
 
    1. Il Senato accademico e' composto da tredici membri: 
      a) dal rettore che lo presiede; 
      b) da due studenti, pari al  15%  del  numero  complessivo  dei
componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento  all'unita'
superiore, eletti secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento
elettorale; 
      c) da nove professori, pari ai due terzi del numero complessivo
di  componenti,  calcolati  con   il   criterio   dell'arrotondamento
aritmetico; i professori sono eletti secondo le  modalita'  stabilite
dal regolamento elettorale in modo  da  rispettare  le  diverse  aree
scientifico-disciplinari  dell'Ateneo,   la   rappresentativita'   di
ciascun dipartimento nonche', all'interno di  ciascuno  di  essi,  la
rappresentativita' dei professori ordinari ed associati; 
      d) da un ricercatore, eletto da tutti i ricercatori secondo  le
modalita' stabilite nel regolamento elettorale. 
    2. Un terzo della componente elettiva di cui al comma 1,  lettera
c),  e'  riservato  ai  direttori  di  dipartimento;  ove  il  numero
complessivo dei dipartimenti istituiti presso l'Ateneo  coincida  con
la  quota  della  componente  elettiva  riservata  ai  direttori   di
dipartimento, questi ultimi saranno considerati componenti di diritto
il Senato accademico. 
    3. Partecipano alle riunioni del Senato accademico, senza diritto
di voto, i prorettori ed  il  direttore  generale.  Il  rettore  puo'
invitare il coordinatore del Nucleo di valutazione a partecipare alle
riunioni del Senato accademico. 
    4.  Le  funzioni  di  segretario  del  Senato   accademico   sono
attribuite al direttore generale, che puo' designare  un  funzionario
verbalizzante. 
    5. Il Senato accademico dura in carica quattro  anni  accademici.
Il mandato dei componenti di cui al comma 1,  lettera  b),  dura  due
anni ed e' rinnovabile per una sola volta. I  componenti  di  cui  al
comma 1, lettere c) e d), non possono svolgere piu'  di  due  mandati
consecutivi. 
    6. I componenti il Senato  accademico  decadono  dall'organo  nel
caso in cui non partecipino ad almeno quattro sedute  consecutive  e,
se direttori di dipartimento,  decadono,  altresi',  da  quest'ultima
carica. La decadenza  dall'organo  e'  dichiarata  dal  rettore,  con
proprio decreto. 
 
                              Art. 21. 
 
                    Senato accademico - Funzioni 
 
    1. Il Senato accademico e' l'organo  collegiale  di  governo  con
funzioni di indirizzo e consultive. 
    2. In particolare, il Senato accademico: 
      a)  delibera  le  modifiche  dello   statuto,   previo   parere
favorevole del Consiglio di amministrazione; 
      b) delibera il regolamento generale di  ateneo,  previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione; 
      c) delibera il regolamento didattico  d'ateneo,  previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione; 
      d) designa,  in  un  elenco  di  sei  nominativi  proposti  dal
rettore, gli esperti esterni chiamati a far parte  del  Consiglio  di
amministrazione; 
      e) delibera le modalita' con cui i dipartimenti designano tra i
professori i componenti del Consiglio di  amministrazione,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, lettera d); 
      f) designa  il  componente  del  Consiglio  di  amministrazione
appartenente  ai   ruoli   del   personale   tecnico   amministrativo
dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f); 
      g) formula  proposte  e  pareri  obbligatori  sull'istituzione,
modifica o soppressione dei dipartimenti, dei centri  di  eccellenza,
dei centri di ricerca, dei centri di servizio, di sedi,  e  di  altre
strutture di interesse generale dell'Universita'; 
      h)  formula  proposte  e  pareri  obbligatori  in  materia   di
didattica,  di  ricerca  e  di  servizi  agli  studenti   anche   con
riferimento al documento di programmazione triennale  di  ateneo,  di
cui  all'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
      i)  delibera,  previo  parere  favorevole  del   Consiglio   di
amministrazione,  i  regolamenti  di  ateneo,   nonche'   quelli   di
competenza dei dipartimenti e della  struttura  di  raccordo  di  cui
all'art. 51, in materia di didattica e di ricerca; 
      j) esprime parere sui regolamenti diversi da quelli di cui alle
precedenti lettere b), c), i) e all'art. 51, comma 4, ivi compreso il
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      k)  delibera,  previo  parere  favorevole  del   Consiglio   di
amministrazione, il Codice etico; 
      l) svolge  funzioni  di  coordinamento  e  di  raccordo  tra  i
dipartimenti, la struttura di raccordo di cui all'art. 51 e le  altre
strutture dell'Ateneo al fine di dirimerne gli eventuali conflitti; 
      m)  puo'  proporre  al  corpo  elettorale,  secondo   modalita'
disciplinate dal regolamento elettorale, con  maggioranza  di  almeno
due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione  di  sfiducia  al
rettore non prima che siano trascorsi due anni  dall'inizio  del  suo
mandato; 
      n) delibera,  su  proposta  del  rettore,  l'irrogazione  delle
sanzioni di cui all'art. 5, conseguenti alle  violazioni  del  Codice
etico che non integrino ipotesi di illecito disciplinare; 
      o) esprime parere obbligatorio sui progetti  di  federazione  e
fusione; 
      p) delibera le afferenze dei corsi di laurea  ai  dipartimenti,
sulla base di specifici criteri determinati nel regolamento didattico
di ateneo; 
      q) esprime parere sulle convenzioni con altre universita', enti
pubblici  o  privati,  sulla   partecipazione   a   enti,   societa',
fondazioni, centri interuniversitari, consorzi di diritto pubblico; 
      r) formula  proposte  e  pareri  obbligatori  sull'istituzione,
attivazione, modifica, disattivazione  o  soppressione  di  corsi  di
laurea,  corsi  di  laurea  magistrale,  di  master,  di  scuole   di
specializzazione, di dottorati di ricerca di cui indica la  struttura
di afferenza; 
      s) esprime parere in merito ai criteri  per  una  distribuzione
equa,  culturalmente  coerente  ed  efficace  delle  risorse   umane,
materiali e finanziarie tra i dipartimenti; 
      t)  esprime  parere  sulle   proposte   dei   dipartimenti   di
attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e  seconda
fascia  e  delle  procedure  di  valutazione   comparativa   per   il
reclutamento di ricercatori; 
      u) esprime parere sulla chiamata dei professori  e  ricercatori
tenuto conto della proposta deliberata dal dipartimento  interessato,
ai sensi dell'art. 42, comma 10, lettera l); 
      v) delibera, acquisito il parere della struttura di raccordo di
cui all'art. 51, l'eventuale applicazione del  numero  programmato  a
corsi di studio, in conformita' alla normativa vigente; 
      w) ai sensi dell'art. 32, comma 2, esprime  al  rettore  parere
sulla designazione dei componenti il Collegio di  disciplina  di  cui
all'art. 31; 
      x) delibera il calendario accademico; 
      y) esprime parere  su  contratti  e  convenzioni  di  interesse
generale dell'Universita'; 
      z)  delibera  l'attivazione  dei  rapporti  di   collaborazione
scientifico-didattici dei  dipartimenti  con  strutture  omologhe  di
altri atenei; 
      aa)  esprime  parere  al  Consiglio  di  amministrazione  sulle
politiche edilizie dell'Universita'; 
      bb) esprime parere al rettore sulla nomina  dei  componenti  il
Nucleo di valutazione; 
      cc) esprime parere  obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione
annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'; 
      dd) esprime  pareri  al  rettore  sugli  argomenti  che  questi
ritenga di sottoporgli; 
      ee) esprime parere sulla proposta del rettore di attribuzione e
di revoca dell'incarico di direttore generale; 
      ff) formula proposte al Consiglio di amministrazione in  merito
all'ammontare delle tasse e contributi degli studenti; 
      gg) propone al rettore  la  magistratura  o  l'avvocatura,  tra
quelle indicate all'art. 26, comma 2, lettera a),  cui  formulare  la
richiesta del componente del Collegio dei  revisori  dei  conti,  con
funzioni di presidente; 
      hh)  approva,  sentito  il  Consiglio  di  amministrazione,  lo
statuto dei diritti e doveri degli studenti  proposto  dal  Consiglio
degli studenti di cui all'art. 29; 
      ii) esercita ogni attribuzione ad esso demandata dallo statuto,
dai regolamenti e dalle vigenti disposizioni normative. 
 
                              Art. 22. 
 
           Senato accademico - Modalita' di funzionamento 
 
    1. I componenti il Senato accademico sono  nominati  con  decreto
del rettore. 
    2. Il Senato accademico e' convocato dal rettore quando questi ne
ravvisi l'opportunita' e comunque almeno una volta ogni due mesi o su
richiesta di almeno un terzo dei  suoi  componenti.  La  riunione  e'
valida se e' presente la maggioranza dei suoi membri. 
    3. Il Senato accademico delibera a maggioranza dei presenti,  ove
non sia diversamente previsto. 
 
                              Art. 23. 
 
             Consiglio di amministrazione - Composizione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione e' composto, nel rispetto  del
principio delle pari opportunita', da dieci componenti: 
      a) dal rettore che lo presiede; 
      b) da due studenti, pari al  15%  del  numero  complessivo  dei
componenti, calcolato con il criterio dell'arrotondamento  all'unita'
superiore, eletti, secondo le  modalita'  stabilite  dal  regolamento
elettorale; 
      c) da due componenti non appartenenti ai ruoli  dell'Ateneo  da
almeno tre anni e per  tutta  la  durata  dell'incarico,  scelti  dal
Senato accademico  in  un  elenco  di  sei  nominativi  definito  dal
rettore, ai sensi del comma 2; 
    d)  da  tre  componenti  professori  dell'Ateneo,  designati  dai
dipartimenti secondo le modalita' definite dal Senato accademico,  ai
sensi del comma 2; 
      e) da un  componente,  professore  dell'Ateneo,  designato  dal
rettore, ai sensi del comma 2; 
      f) da un componente appartenente ai ruoli del personale tecnico
amministrativo  dell'Ateneo,  designato  dal  Senato  accademico,  su
manifestazioni di disponibilita', presentate da soggetti in  possesso
dei requisiti di cui al comma 2; 
      g) ove non sia possibile  individuare  all'interno  dell'Ateneo
uno o piu' componenti di cui alle  lettere  d),  e)  ed  f),  saranno
designati componenti esterni secondo le modalita' di cui al comma  1,
lettera c), ai sensi del comma 2. 
    2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f)  sono
scelti  tra  soggetti,  di  cittadinanza  italiana  o  straniera,  in
possesso di comprovata  competenza  in  campo  gestionale  ovvero  di
un'esperienza  professionale  di  alto  livello  con  una  necessaria
attenzione alla qualificazione scientifica culturale, e  che  non  si
trovino  in  alcuna  delle  situazioni  di  incompatibilita'  di  cui
all'art. 65. 
    3. Alle sedute  del  Consiglio  di  amministrazione  partecipano,
senza diritto di voto, i prorettori e il direttore generale, al quale
sono attribuite le funzioni di segretario; il direttore generale puo'
designare un funzionario verbalizzante. 
    4.  Partecipa  alle  riunioni  il  presidente  del  Collegio  dei
revisori dei conti o  suo  delegato.  Il  rettore  puo'  invitare  il
coordinatore del Nucleo di valutazione a  partecipare  alle  riunioni
del Consiglio di amministrazione. 
    5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica  quattro  anni;
il mandato dei componenti di cui alla lettera b) ha durata  biennale;
tutti  i  componenti  non  possono  svolgere  piu'  di  due   mandati
consecutivi. 
    6.  I  componenti  il  Consiglio  di   amministrazione   decadono
dall'Organo nel caso non partecipino a quattro sedute consecutive. La
decadenza dall'Organo e' dichiarata dal rettore, con proprio decreto. 
    7. In caso di parita' di voto nelle deliberazioni  del  Consiglio
di amministrazione prevale il voto del presidente. 
 
                              Art. 24. 
 
               Consiglio di amministrazione - Funzioni 
 
    1. Il Consiglio di  amministrazione  e'  l'organo  collegiale  di
governo dell'Universita' che ha funzioni di indirizzo  strategico  in
materia  di  gestione  amministrativa,   finanziaria,   economica   e
patrimoniale. 
    2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: 
      a) esprime parere sulle modifiche di statuto; 
      b) delibera, su proposta del rettore e previo parere del Senato
accademico, il bilancio annuale, triennale e il conto consuntivo; 
      c) delibera, su proposta del rettore e previo parere del Senato
accademico per  gli  aspetti  di  sua  competenza,  il  documento  di
programmazione triennale di cui all'art. 1-ter del  decreto-legge  31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
marzo    2005,    n.    43,    assumendo    precisi    impegni    per
l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca; 
      d) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale  e
del  personale  e  vigila  sulla  sostenibilita'  finanziaria   delle
attivita'; 
      e) definisce, previo parere del  Senato  accademico,  il  piano
edilizio dell'Universita' e destina ad  esso  le  necessarie  risorse
finanziarie; 
      f) delibera  la  destinazione  delle  risorse  in  ordine  alla
formazione dell'organico di ateneo  del  personale  amministrativo  e
tecnico; 
      g) approva contratti e convenzioni di sua competenza; 
      h) delibera i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi
degli studenti, anche su proposta del Senato accademico; 
      i) esprime parere al rettore sulla  nomina  dei  componenti  il
Nucleo di valutazione; 
      j) delibera, sentito il parere  del  Senato  accademico,  sulla
proposta del rettore di attribuzione e  di  revoca  dell'incarico  di
direttore generale; 
      k)  delibera,  su  proposta  del  rettore,  sui   progetti   di
federazione e fusione, acquisito il parere  obbligatorio  del  Senato
accademico; 
      l) delibera, previo parere o su proposta del Senato accademico,
l'istituzione, la modifica o la soppressione  dei  dipartimenti,  dei
centri di eccellenza, dei centri di ricerca, dei centri di  servizio,
di sedi e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo; 
      m) approva, sentito il Senato accademico,  il  regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e tutti i regolamenti
che non  rientrino  nella  competenza  del  Senato  accademico,  come
previsto dal presente statuto; 
      n) esprime parere sul regolamento didattico  di  ateneo  e  sul
regolamento generale di ateneo; 
      o) trasmette al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  sia  il
bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; 
      p) in  composizione  ridotta,  senza  la  rappresentanza  degli
studenti,  esercita  il   potere   disciplinare   su   professori   e
ricercatori, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio
di disciplina, ai sensi dell'art. 33 dello statuto; 
      q)  delibera,  previo  parere  del  Senato  accademico,   sulle
proposte dei dipartimenti di attivazione delle procedure di  chiamata
dei professori di  prima  e  seconda  fascia  e  delle  procedure  di
valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori; 
      r) delibera, verificata la sostenibilita' finanziaria e  tenuto
conto della proposta del dipartimento di cui all'art. 42,  comma  10,
lettera l), e del parere del Senato accademico di  cui  all'art.  21,
comma 2, lettera u), la chiamata dei professori e ricercatori; 
      s) esprime parere sui regolamenti di ateneo, nonche' quelli  di
competenza dei dipartimenti e della  struttura  di  raccordo  di  cui
all'art. 51, in materia di didattica e di ricerca e sul Codice etico; 
      t)  delibera,  previo   parere   del   Senato   accademico   e,
limitatamente ai corsi di studio,  previo  parere  della  Commissione
paritetica docenti-studenti istituita presso la struttura di raccordo
di cui all'art. 51, l'istituzione,  l'attivazione,  la  modifica,  la
disattivazione o la soppressione di corsi di laurea, corsi di  laurea
magistrale, corsi di studio post-laurea,  di  master,  di  scuole  di
specializzazione, di dottorati di ricerca; 
      u) delibera i criteri per una distribuzione equa, culturalmente
coerente ed efficace delle risorse umane, materiali e finanziarie tra
i dipartimenti; 
      v) acquisisce dai dipartimenti, su richiesta del  rettore,  una
relazione sullo stato della didattica e della ricerca; 
      w) autorizza la stipula di contratti collettivi decentrati; 
      x) assegna le risorse alle associazioni degli studenti  per  lo
svolgimento di attivita' culturali, ricreative e sportive; 
      y) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo
statuto,   dai   regolamenti   dell'Universita'   e   dalle   vigenti
disposizioni normative; 
      z) delibera, sentito il Senato  accademico,  sulle  convenzioni
con altre universita', enti pubblici o privati, sulla  partecipazione
a enti, societa', fondazioni, centri interuniversitari,  consorzi  di
diritto pubblico; 
      aa) delibera sulle opzioni di  afferenza  ai  dipartimenti  dei
professori e ricercatori, sentito il dipartimento interessato; 
      bb) esprime parere sullo statuto dei  diritti  e  doveri  degli
studenti proposto dal Consiglio degli studenti di cui all'art. 29. 
    3. Le delibere del Consiglio di  amministrazione  in  materia  di
didattica, ricerca e servizi agli studenti sono adottate su  proposta
o previo parere obbligatorio del Senato accademico. 
 
                              Art. 25. 
 
      Consiglio di amministrazione - Modalita' di funzionamento 
 
    1. I componenti il Consiglio di amministrazione, scelti ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, sono nominati con decreto del rettore. 
    2. Il Consiglio  di  amministrazione  e'  convocato  dal  rettore
quando questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una  volta  ogni
due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi  componenti.  Per
la validita' delle sedute e' necessario che intervenga la maggioranza
dei componenti il Consiglio. Il Consiglio di amministrazione delibera
a maggioranza dei presenti, ove non sia diversamente previsto. 
 
                               Capo II 
 
                         Organi di controllo 
 
                              Art. 26. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
controllo  sulla  gestione  contabile,  finanziaria  e   patrimoniale
dell'Ateneo. 
    2. Il Collegio e' composto da: 
      a) un presidente, scelto, nel rispetto della normativa vigente,
tra i magistrati amministrativi e  contabili  o  gli  avvocati  dello
Stato; 
      b) un componente  effettivo  e  uno  supplente,  designati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze; 
      c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   tra   propri
dirigenti e funzionari. 
    3. I componenti il Collegio, di cui almeno due  effettivi  devono
essere iscritti nel registro dei revisori  contabili,  sono  nominati
dal rettore nel rispetto della normativa  vigente.  Non  puo'  essere
conferito l'incarico di componente il Collegio a personale dipendente
dell'Ateneo. 
    4. Il mandato dei componenti il Collegio dura quattro anni ed  e'
rinnovabile una sola volta. 
    5.  Ai  componenti  il  Collegio  e'   attribuita   un'indennita'
determinata dal Consiglio di amministrazione. 
    6. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  Collegio  sono
stabiliti dal regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'. 
 
                              Art. 27. 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. Il Nucleo di valutazione di ateneo  e'  un  organo  dotato  di
autonomia  operativa  ed  e'  composto  da  cinque  membri  e   dalla
rappresentanza degli studenti: 
      a) la rappresentanza degli studenti, pari  al  15%  del  numero
complessivo   dei   componenti,    calcolato    con    il    criterio
dell'arrotondamento aritmetico, eletta secondo le modalita' stabilite
dal regolamento elettorale; 
      b) quattro membri esterni  all'Ateneo,  scelti,  eventualmente,
anche in ambito non accademico, tra studiosi ed  esperti  di  elevata
qualificazione professionale nel campo della valutazione; 
      c) il  coordinatore  individuato  tra  i  professori  di  ruolo
dell'Ateneo esperti nel campo della valutazione. 
    2. I membri di cui  alle  lettere  b)  e  c)  sono  nominati  dal
rettore,  sentiti  il  Senato   accademico   ed   il   Consiglio   di
amministrazione. 
    3. Non possono far parte del Nucleo di valutazione il rettore,  i
prorettori, il direttore generale, i membri del Senato  accademico  e
del Consiglio di amministrazione, i direttori di  dipartimento  ed  i
presidenti dei centri interdipartimentali. 
    4. I membri del Nucleo di valutazione di cui al comma 1,  lettere
b) e  c),  durano  in  carica  quattro  anni  e  non  possono  essere
confermati per piu' di una volta  consecutivamente.  Il  mandato  dei
componenti di cui al comma  1,  lettera  a),  dura  due  anni  ed  e'
rinnovabile per una sola volta. 
    5. L'organo ha per obiettivo il buon governo  dell'Ateneo  ed,  a
tal fine, esercita, attraverso la valutazione, la funzione di: 
      a)  verifica  della  qualita'  e  dell'efficacia   dell'offerta
didattica,  anche  sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle
commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 52; 
      b) verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; 
      c) valutazione degli interventi di  sostegno  al  diritto  allo
studio; 
      d) verifica  della  congruita'  del  curriculum  scientifico  o
professionale dei titolari dei contratti di insegnamento; 
      e) verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse   pubbliche,   la
produttivita'   della   ricerca   e    della    didattica,    nonche'
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 
    6. Il Nucleo esercita,  altresi',  in  raccordo  con  l'attivita'
dell'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione  delle
strutture e del personale, al fine di promuovere  nelle  universita',
in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e
il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 
    7. Nella verifica  dell'attivita'  didattica  e  di  ricerca,  il
Nucleo di valutazione  tiene  conto  del  livello  e  della  qualita'
dell'internazionalizzazione. 
    8. Esercita  altresi'  tutti  gli  altri  compiti  specificamente
assegnatigli  dalla  legge,  da  provvedimenti  ministeriali  o   dal
provvedimento rettorale di costituzione. 
    9. Le analisi del Nucleo sono riferite periodicamente al  rettore
e da  questi  trasmesse  al  Senato  accademico  e  al  Consiglio  di
amministrazione per le determinazioni di rispettiva competenza. 
    10. L'Ateneo assicura al Nucleo il diritto di accesso ai  dati  e
alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la  diffusione
degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 
 
                              Capo III 
 
                   Organi consultivi e di garanzia 
 
                              Art. 28. 
 
                       Presidio della qualita' 
 
    1. L'Orientale, al fine di assicurare qualita' al suo sistema, si
avvale di un Presidio della qualita'. 
    Il Presidio organizza, monitora  e  supervisiona  lo  svolgimento
delle procedure di assicurazione della qualita'. Assolve  inoltre  un
ruolo di consulenza verso gli organi di governo  per  lo  sviluppo  e
l'implementazione di politiche di miglioramento della qualita'  delle
attivita' formative e di ricerca. 
    2.  La  composizione,  le  modalita'  di  organizzazione   e   di
funzionamento del Presidio sono stabilite  con  regolamento  adottato
dal  Consiglio  di  amministrazione,   previo   parere   del   Senato
accademico. 
    3. Gli uffici dell'Amministrazione, ognuno per quanto di  propria
competenza, supportano le attivita' del Presidio. 
 
                              Art. 29. 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo garante della autonoma
partecipazione degli studenti, iscritti  ai  corsi  di  laurea  e  di
laurea magistrale e ai corsi  di  dottorato  di  ricerca,  alla  vita
dell'Ateneo. 
    2. Il Consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di: 
      a) attivita' e servizi didattici; 
      b) diritto allo studio; 
      c) attivita' formative autogestite  nel  campo  della  cultura,
dello sport e del tempo libero. 
    3. Il Consiglio sottopone  al  Consiglio  di  amministrazione  il
regolamento per l'accesso degli studenti ai mezzi  e  alle  strutture
dell'Ateneo. 
    4. Qualora le proposte e i pareri del  Consiglio  degli  studenti
relativi alle materie su indicate non vengano  accolti,  le  delibere
degli organi competenti devono essere motivate sul punto. 
    5. Il presidente del Consiglio degli studenti, o suo delegato, e'
a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei  loro
diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. 
    6. Il Consiglio e' composto da venti membri eletti tra tutti  gli
studenti dell'Universita'. In ogni caso, esso si intende  validamente
costituito ove risultino eletti almeno quindici componenti. 
    7. Il Consiglio e' costituito con decreto del rettore e  dura  in
carica due anni. Al proprio interno elegge un presidente. 
    8. Il Consiglio ha il  dovere  di  vigilare  sul  rispetto  dello
statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari. 
    9. L'attivita' del  Consiglio  e'  disciplinata  da  un  apposito
regolamento approvato dai due terzi dei suoi  membri,  sottoposto  al
controllo di legittimita' da parte del Consiglio di  amministrazione,
ed emanato dal rettore, sentito il Senato accademico. 
    10. L'Ateneo garantisce al Consiglio degli  studenti  uno  spazio
idoneo, in uno degli immobili dell'Ateneo, da adibire  esclusivamente
alle riunioni del Consiglio, alle relative attivita' di  informazione
ed assistenza necessarie all'espletamento dei suoi compiti. 
    11. Il Consiglio, integrato  dai  rappresentanti  degli  studenti
presenti  negli  organi  collegiali  di  governo,   nel   Nucleo   di
valutazione, nel Consiglio didattico della struttura di  raccordo  di
cui all'art. 51 e nei consigli di dipartimento  elegge,  nel  proprio
seno, la rappresentanza studentesca di  cui  all'art.  19,  comma  2,
lettera d) del  presente  statuto  che  concorre  alla  elezione  del
rettore. 
    12. L'elezione nel Consiglio degli studenti non e'  incompatibile
con quella in altri organi collegiali previsti dal presente statuto. 
 
                              Art. 30. 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
                           valorizzazione 
    del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG 
 
    1. E' istituito il  «Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni» (CUG), in sostituzione del Comitato per  le  pari
opportunita' e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. 
    2. Il CUG assume tutte le funzioni gia' attribuite ai comitati di
cui al comma 1. Il CUG promuove la cultura delle pari opportunita' ed
il rispetto della dignita' della persona nell'ambito lavorativo. 
    Promuove iniziative per  l'attuazione  delle  pari  opportunita',
vigila sul rispetto del principio di non discriminazione  di  genere,
assicura  sostegno  alle  vittime  di  violazioni  e   sopraffazioni.
Contribuisce  all'ottimizzazione  della  produttivita'   del   lavoro
pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni  collegata  alla
garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal  rispetto  dei
principi di pari  opportunita',  di  benessere  organizzativo  e  dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale
o psichica per i lavoratori. Il Comitato unico di garanzia ha compiti
propositivi, consultivi e di verifica  nell'ambito  delle  competenze
allo stesso demandate dalla legge,  dai  contratti  collettivi  e  da
altre disposizioni. 
    3. Il  CUG  ha  composizione  paritetica  ed  e'  formato  da  un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative a livello di  amministrazione  e  da  un
pari numero di rappresentanti dell'amministrazione,  individuati  dal
rettore tra il personale docente e  dal  direttore  generale  tra  il
personale tecnico amministrativo. I componenti  del  CUG  restano  in
carica quattro anni. L'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 
    4. Il CUG puo' operare ove sia stata nominata la meta'  piu'  uno
dei componenti. 
    5. Il CUG e' nominato con atto del  direttore  generale.  Con  il
medesimo    atto    e'    individuato,    tra    i     rappresentanti
dell'Amministrazione, il presidente del CUG. 
    6. Le ulteriori disposizioni inerenti alla composizione  del  CUG
ed ai requisiti dei  componenti  sono  dettate  dal  regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nel  rispetto  della
normativa vigente. 
    7. Il CUG, entro sessanta giorni dalla sua costituzione adotta un
regolamento per la disciplina delle modalita' di funzionamento  dello
stesso. 
    8. Il CUG redige, con cadenza annuale una  dettagliata  relazione
sulla situazione del  personale,  riferita  all'anno  precedente.  La
relazione  inerente  l'attuazione  dei  principi  di  parita',   pari
opportunita',   benessere   organizzativo   e   di   contrasto   alle
discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei  luoghi  di
lavoro e' trasmessa al rettore e al direttore generale. 
 
                              Art. 31. 
 
         Collegio di disciplina - Istituzione e attribuzioni 
 
    1. E' istituito presso l'Ateneo il Collegio di disciplina, con il
compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari
nei confronti dei professori  e  ricercatori.  Il  Collegio  esprime,
altresi', parere vincolante sia in relazione alla rilevanza dei fatti
sul piano disciplinare sia  in  relazione  al  tipo  di  sanzione  da
irrogare. 
    2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra  pari,
nel rispetto del principio del contraddittorio. 
 
                              Art. 32. 
 
                Collegio di disciplina - composizione 
 
    1. Il Collegio e' composto da cinque componenti effettivi, di cui
tre professori ordinari in  regime  di  tempo  pieno,  un  professore
associato in  regime  di  tempo  pieno  ed  un  ricercatore  a  tempo
indeterminato in regime di tempo pieno;  esso  opera  nelle  seguenti
composizioni: 
      a) tre professori ordinari, in caso  di  procedimenti  attivati
nei confronti di professori ordinari; 
      b) due professori ordinari ed un professore associato, in  caso
di procedimenti attivati nei confronti di professori associati; 
      c) un professore  ordinario,  un  professore  associato  ed  un
ricercatore, in  caso  di  procedimenti  attivati  nei  confronti  di
ricercatori. 
    2. I componenti sono designati dal  rettore,  sentito  il  Senato
accademico. 
    3. Il Collegio e' presieduto da uno dei  professori  ordinari  di
cui al comma 1, designato ai sensi del comma 2. 
    4. Il Collegio dura in  carica tre  anni  e  il  mandato  non  e'
rinnovabile. 
    5. Con le stesse modalita' di cui al  comma  2  sono  scelti  tre
componenti supplenti, di cui un professore  ordinario  in  regime  di
tempo pieno, un professore associato in regime di tempo pieno  ed  un
ricercatore a tempo indeterminato in  regime  di  tempo  pieno;  essi
operano in conformita' a quanto stabilito dallo specifico regolamento
per lo svolgimento dei procedimenti  disciplinari  nei  confronti  di
professori e ricercatori. 
    6. La carica di componente, effettivo o supplente,  del  Collegio
di disciplina e' incompatibile con  la  qualita'  di  componente  del
Consiglio di amministrazione e del Senato accademico. 
    7.  La  partecipazione   al   Collegio   non   da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
 
                              Art. 33. 
 
                      Procedimento disciplinare 
 
    1. Lo svolgimento del procedimento disciplinare e' regolato dalle
norme vigenti e dal regolamento per lo svolgimento  dei  procedimenti
disciplinari nei confronti di professori e ricercatori. 
    2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore. 
    3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettera g),
il Consiglio di amministrazione, nella composizione di  cui  all'art.
24, comma 2, lettera p), infligge  la  sanzione  disciplinare  ovvero
dispone l'archiviazione del  procedimento,  conformemente  al  parere
vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 
 
                               Capo IV 
 
                         Organi di gestione 
 
                              Art. 34. 
 
                        Il direttore generale 
 
    1. Il direttore generale e'  l'Organo  responsabile,  sulla  base
degli  indirizzi   forniti   dal   rettore   e   dal   Consiglio   di
amministrazione, della  complessiva  gestione  e  organizzazione  dei
servizi, delle risorse strumentali e del personale  amministrativo  e
tecnico dell'Ateneo, nonche' dei  compiti  previsti  dalla  normativa
vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione. 
 
                              Art. 35. 
 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. In attuazione di quanto stabilito dall'art.  16,  il  Comitato
per  lo  sport  universitario  coordina  le  attivita'  sportive  dei
componenti la comunita' universitaria. 
    2. Il Comitato: 
      a)  definisce   le   regole   generali   per   lo   svolgimento
dell'attivita' sportiva,  amatoriale  ed  agonistica,  sia  in  forma
individuale che associata; 
      b) esprime pareri e propone la stipula di  convenzioni  per  la
gestione dei servizi e degli  impianti  sportivi  universitari  e  ne
verifica l'attuazione; 
      c) definisce gli  indirizzi  di  gestione  dei  servizi,  degli
impianti e delle attivita' sportive e  i  relativi  piani  di  spesa,
assicurando la  fruibilita'  dei  servizi,  degli  impianti  e  delle
attrezzature anche da parte di  coloro  che  non  svolgono  attivita'
agonistica; 
      d) propone al Consiglio di amministrazione gli interventi  e  i
programmi di edilizia sportiva; 
      e) collabora con gli organi degli  enti  locali  competenti  in
materia di sport e di diritto allo studio; 
      f) redige una relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  e  la
trasmette al Consiglio di amministrazione. 
    3. Il Comitato e' composto: 
      a) dal rettore, o da un suo delegato, che assume le funzioni di
presidente; 
      b) da due membri designati  dagli  enti  sportivi  universitari
legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita'  sportiva  degli
studenti su base nazionale; 
      c) da due rappresentanti degli studenti; 
      d) dal direttore generale, o da un suo delegato,  con  funzioni
anche di segretario. 
    4. Il Comitato dura in carica un biennio accademico. 
    5. Alle attivita' del Comitato per lo sport, di cui  al  presente
articolo,  si  provvede  con  i  fondi  appositamente  stanziati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  secondo
quanto previsto dalle leggi, e con  ogni  altro  fondo  appositamente
stanziato dall'Universita' o da altri enti. 
 
                             TITOLO III 
 
                           AMMINISTRAZIONE 
 
                              Art. 36. 
 
                        Principi fondamentali 
 
    1. L'Universita' informa l'attivita' amministrativa  ai  principi
di imparzialita', semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza
e accessibilita' delle informazioni relative all'Ateneo. 
 
                              Art. 37. 
 
            Funzioni di indirizzo e attivita' di gestione 
 
    1. Il rettore ed il Consiglio di  amministrazione  esercitano  le
funzioni di indirizzo politico amministrativo e strategico, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli  altri  atti
rientranti  nello  svolgimento  di  tali  funzioni;   verificano   la
rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa  e  della
gestione agli indirizzi impartiti. 
    2. Al direttore generale ed ai  dirigenti,  in  attuazione  degli
indirizzi  di  cui  al  comma  1,  spetta  l'adozione  degli  atti  e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti  che  impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la  gestione  finanziaria,
tecnica e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  Essi
sono responsabili in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati. 
 
                              Art. 38. 
 
                  Il direttore generale - Funzioni 
 
    1. Al direttore generale,  sulla  base  degli  indirizzi  di  cui
all'art.  37  comma  1,  e'  attribuita  la  complessiva  gestione  e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo. 
    2. Nell'ambito delle sue attribuzioni il direttore generale: 
      a) formula proposte ed esprime pareri al rettore nelle  materie
di sua competenza; 
      b)   propone    la    dotazione    organica    del    personale
tecnico-amministrativo  e  la  sua  articolazione   anche   ai   fini
dell'elaborazione del documento di programmazione  triennale  di  cui
all'art. 24, comma 2, lettera c); 
      c) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive  generali
definiti dagli organi di  governo  e  attribuisce  ai  dirigenti  gli
incarichi e la responsabilita'  di  specifici  progetti  e  gestioni;
definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire  assegnando
le risorse umane, finanziarie e materiali; 
      d) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici; 
      e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, esercita i
poteri di spesa e di acquisizione  delle  entrate,  sottoscrivendo  i
relativi  atti  negoziali  e  conferisce  deleghe  ai  dirigenti   in
relazione agli incarichi ad essi attribuiti; 
      f) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere  sostitutivo
in caso di inerzia degli stessi. 
    3. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo  chi
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 
    4. Il direttore generale  presenta  annualmente  agli  organi  di
Governo una relazione sull'attivita' svolta, anche con riferimento ai
dirigenti ed alle strutture dipendenti. 
    5. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di
amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il  parere  del
Senato accademico, a persona di elevata qualificazione  professionale
e  comprovata  esperienza  pluriennale  con  funzioni   dirigenziali.
L'incarico a tempo determinato ha durata  non  superiore  ai  quattro
anni ed e' rinnovabile. Il trattamento economico  e'  determinato  in
applicazione del decreto ministeriale in tale  materia.  In  caso  di
conferimento dell'incarico ad un pubblico dipendente lo  stesso  deve
essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del
contratto. 
 
                              Art. 39. 
 
                             I dirigenti 
 
    1. I dirigenti coadiuvano il direttore  generale  nell'attuazione
degli indirizzi di cui all'art. 37, comma 1. 
    2. In tale ambito: 
      a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   al   direttore
generale; 
      b) curano i progetti e le gestioni ad essi assegnati, adottando
i relativi atti  e  provvedimenti  amministrativi  ed  esercitando  i
poteri di spesa e di acquisizione delle  entrate,  sulla  base  delle
deleghe conferite dal direttore generale; 
      c) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli  uffici
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
      d)  concorrono  alla  proposta  della  dotazione  organica  del
personale tecnico-amministrativo e della sua  articolazione,  per  le
strutture alle quali sono preposti, anche ai  fini  dell'elaborazione
del documento di programmazione triennale di cui all'art.  24,  comma
2, lettera c); 
      e) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 
    3. I dirigenti sono  responsabili  dei  risultati  dell'attivita'
svolta dagli uffici ai quali sono preposti. 
 
                              Art. 40. 
 
                 Personale amministrativo e tecnico 
 
    1. Il personale  amministrativo  e  tecnico  dell'Universita'  ha
diritto ad una collocazione funzionale che riconosca e  valorizzi  le
professionalita' specifiche. 
    2. Il personale amministrativo e tecnico  partecipa  agli  organi
dell'Universita' nei casi e nei modi previsti dal presente statuto. 
    3.  L'Universita'  riconosce  il  valore  dell'adeguamento  delle
competenze professionali in  rapporto  all'evoluzione  istituzionale,
organizzativa e normativa, nell'ambito delle disposizioni legislative
che riguardano tale materia. 
 
                              TITOLO IV 
 
          STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO 
 
                               Capo I 
 
                 Strutture didattiche e scientifiche 
 
                              Art. 41. 
 
                               Nozione 
 
    1. Le strutture didattiche  e  scientifiche  che  possono  essere
attivate dall'Ateneo sono: 
      a) i dipartimenti; 
      b) la struttura di raccordo di cui all'art. 51; 
      c) i collegi di area didattica; 
      d) i corsi di laurea, laurea magistrale; 
      e) i corsi e le scuole di dottorato di ricerca. 
 
                              Art. 42. 
 
                           I dipartimenti 
 
    1.  I   dipartimenti   sono   le   strutture   fondamentali   per
l'organizzazione e lo svolgimento della didattica,  della  ricerca  e
della terza missione. 
    2. I  dipartimenti  riuniscono  settori  di  ricerca  omogenei  e
culturalmente coerenti. 
    3. I dipartimenti  hanno  autonomia  scientifica  e  in  essi  si
svolgono di norma tutte le attivita' di ricerca dell'Ateneo, comprese
quelle svolte sulla base  di  contratti  o  convenzioni  con  enti  o
soggetti esterni nel rispetto dei regolamenti di ateneo. 
    4. I professori e ricercatori optano  per  uno  dei  dipartimenti
coerentemente con  il  settore  cui  la  loro  disciplina  afferisce.
Sull'opzione delibera il Consiglio  di  amministrazione,  sentito  il
dipartimento interessato. 
    5. Afferiscono ai dipartimenti gli assegnisti di  ricerca.  Fatto
salvo quanto disposto, ai fini della partecipazione alle adunanze del
Consiglio di dipartimento, dall'art. 48, comma 2,  fanno  riferimento
ai dipartimenti i professori a contratto  i  cui  insegnamenti  siano
riferibili a settori disciplinari pertinenti ai dipartimenti  stessi.
Ne  fanno,  altresi',  parte  professori   e   ricercatori   ospitati
temporaneamente. 
    6. I dipartimenti hanno  autonomia  amministrativa  e  gestionale
secondo quanto previsto dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita' e nel rispetto degli indirizzi fissati  dal
Senato accademico e dei principi contabili relativi al Bilancio unico
di ateneo di cui alla legge n. 240/2010. 
    7. I dipartimenti possono stabilire, previa delibera  del  Senato
accademico,  rapporti  di  collaborazione  scientifico-didattici  con
strutture omologhe di altri atenei. 
    8.  Ai  dipartimenti   e'   assegnato   il   personale   tecnico,
amministrativo e ausiliario necessario per il loro funzionamento. 
    9. Per l'espletamento dell'attivita'  amministrativo-contabile  i
dipartimenti sono dotati di uffici. 
    10. I dipartimenti: 
      a) disciplinano,  coordinano  ed  assicurano  la  funzionalita'
delle  attivita'  di  ricerca;  garantiscono  l'efficacia,  il   buon
rendimento  e  la  produttivita'  nell'impiego  delle  risorse,   nel
rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore  e  ricercatore  e
del suo diritto di concorrere ai finanziamenti per la ricerca; 
      b) garantiscono a tutti gli afferenti  l'accesso,  in  base  al
merito e secondo i regolamenti vigenti, alle risorse per  la  ricerca
attribuite dall'Ateneo; 
      c) coordinano, in collegamento con la struttura di raccordo  di
cui all'art. 51, l'attivita' didattica dei corsi  di  studio  che  ad
essi sono attribuiti dal Senato accademico; 
      d) coordinano i corsi di dottorato di ricerca che afferiscono a
ciascun dipartimento o alle rispettive  scuole  di  dottorato,  e  le
scuole di specializzazione; 
      e)  possono  coordinare  i  master  universitari,  i  corsi  di
perfezionamento e ogni altra  attivita'  che  si  svolga  nell'ambito
della formazione; 
      f)  promuovono  le  azioni  di   internazionalizzazione   delle
attivita' di ricerca e della formazione; 
      g) svolgono attivita' di consulenza su contratti e  convenzioni
con soggetti esterni; 
      h)  formulano  proposte  sulle  modifiche  dello  statuto,  sul
regolamento didattico di ateneo e sulle relative modifiche; 
      i)   formulano   richieste   di   spazi   al    Consiglio    di
amministrazione; 
      j)  sottopongono   al   rettore   proposte   in   merito   alla
programmazione triennale  di  ateneo  in  materia  di  ricerca  e  di
didattica, comprensive dei fabbisogni di personale; 
      k) sottopongono al Consiglio di amministrazione le richieste di
posti di professore e ricercatore, nell'ambito  delle  disponibilita'
previste dalla programmazione triennale del personale di ateneo,  ivi
incluse le proposte di attivazione delle procedure  di  chiamata  sui
posti di prima e seconda fascia  e  delle  procedure  di  valutazione
comparativa per il reclutamento di ricercatori; 
      l) sottopongono al Consiglio di amministrazione, previo  parere
del Senato accademico, la proposta di chiamata dei docenti, con  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia,
per la chiamata dei professori di prima fascia e con voto  favorevole
della maggioranza assoluta dei  professori  di  prima  e  di  seconda
fascia per la  chiamata  dei  professori  di  seconda  fascia  e  dei
ricercatori; 
      m) deliberano sull'attribuzione di borse di studio, assegni  di
ricerca e sulle altre risorse assegnate dall'Ateneo o da altri enti; 
      n) formulano i propri programmi di  sviluppo  della  ricerca  e
della didattica e predispongono il piano annuale delle ricerche; 
      o) esprimono parere sul regolamento per l' amministrazione,  la
finanza e la contabilita' ai sensi della legge n. 168/1989. 
    11. I dipartimenti disciplinano il  loro  funzionamento  mediante
l'adozione di apposito regolamento,  da  sottoporre  all'approvazione
del Senato accademico, previo parere obbligatorio  del  Consiglio  di
amministrazione. 
 
                              Art. 43. 
 
        Istituzione, modifica e soppressione dei dipartimenti 
 
    1. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei  dipartimenti
sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere
obbligatorio del Senato accademico. 
    2. La proposta di istituzione contiene: 
      a) l'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono; 
      b) gli obiettivi scientifici e il progetto didattico; 
      c) il piano delle risorse necessarie. 
    3. Per la istituzione di  nuovi  dipartimenti  e'  necessario  un
numero minimo di quarantacinque professori e ricercatori. 
    4. Per i dipartimenti che si  riducano  a  meno  di  trentacinque
professori e ricercatori sono attivate le procedure  di  scioglimento
che devono concludersi entro la fine dell'anno finanziario in cui  e'
stata rilevata la riduzione. 
 
                              Art. 44. 
 
                       Organi del dipartimento 
 
    1. Sono organi del dipartimento: 
      a) il direttore; 
      b) la giunta; 
      c) il consiglio. 
 
                              Art. 45. 
 
                            Il direttore 
 
    1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca  e  presiede
il Consiglio e la giunta, ne decide l'ordine del giorno  e  ne  rende
esecutive le deliberazioni;  cura  l'organizzazione  e  la  vigilanza
delle attivita' che fanno capo al Dipartimento; adotta  provvedimenti
urgenti da ratificare  successivamente  in  Consiglio;  partecipa  al
Senato accademico, se ne fa parte, e alla struttura  di  raccordo  di
cui all'art. 51; svolge le altre funzioni  che  gli  sono  attribuite
dalle norme vigenti. 
    2. Il direttore del dipartimento predispone  gli  atti  contabili
previsionali  e  di  rendicontazione,  presentandoli   al   Consiglio
accompagnati da apposita relazione illustrativa. 
    3. Il direttore, all'atto del suo  insediamento,  designa  tra  i
professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso
di assenza o impedimento, fatta eccezione per la partecipazione  alle
adunanze del Senato accademico, se ne fa parte. 
    4. Il  direttore  di  dipartimento  che  sia  membro  del  Senato
accademico,  ove  non  partecipi   a   quattro   sedute   consecutive
dell'organo collegiale, decade  oltre  che  dalla  partecipazione  al
Senato accademico anche dalla carica di direttore di dipartimento. 
 
                              Art. 46. 
 
                       Elezioni del direttore 
 
    1. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto dai componenti  del
Consiglio di dipartimento. 
    2. Le elezioni sono indette, secondo le modalita'  stabilite  dal
regolamento elettorale di ateneo, dal decano dei professori di  ruolo
di prima fascia  del  Dipartimento,  che  provvede  ad  acquisire  le
candidature per la carica. La riunione del Consiglio di  dipartimento
per l'elezione del direttore e' convocata dal decano almeno due  mesi
prima della scadenza ed e' presieduta dal decano stesso. 
    3. Puo' essere eletto direttore  solo  un  professore  che  abbia
optato per il regime di impegno a tempo pieno e la cui permanenza  in
ruolo ricopra l'intero mandato. 
    4. In caso di indisponibilita' di professori di  ruolo  di  prima
fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore e' esteso  ai
professori di seconda  fascia.  L'elettorato  passivo  e',  altresi',
esteso  ai  professori  di  seconda  fascia  nel  caso   di   mancato
raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la  predetta
elezione. 
    5. L'elezione  e'  valida  se  vi  prende  parte  la  maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio di dipartimento. Essa avviene  a
maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto  al  voto  nella  prima
votazione; in caso di mancata elezione nella prima  votazione,  nelle
successive votazioni e' eletto chi ottiene  la  maggioranza  assoluta
dei votanti. A parita' di voti risulta eletto  il  piu'  anziano  per
immissione nel ruolo di appartenenza. 
    6. Il direttore e' nominato dal rettore con decreto. 
    7. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato  non
puo' essere immediatamente rinnovato. 
    8.  Il  direttore  percepisce   un'indennita'   determinata   dal
Consiglio  di  amministrazione  e  puo'  ottenere  a  richiesta   una
diminuzione delle attivita' didattiche. 
 
                              Art. 47. 
 
                       Giunta di dipartimento 
 
    1. La giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore  e
svolge eventualmente anche funzioni delegate dal Consiglio e previste
dai regolamenti di ateneo. 
    2. La giunta, oltre che dal direttore che la presiede, e' formata
da un numero di componenti non inferiore a sette o  non  superiore  a
dieci con  una  rappresentanza  paritetica  di  professori  ordinari,
professori  associati,  ricercatori,  e  con  un  rappresentante  del
personale tecnico e amministrativo.  Ai  lavori  della  giunta  sulle
questioni didattiche partecipano i coordinatori dei corsi  di  studio
afferenti al Dipartimento. 
    3. In occasione della designazione dei coordinatori di  corso  di
studio nel Consiglio didattico di cui all'art. 51, comma  3,  lettera
c), la giunta opera in composizione integrata con i coordinatori  dei
corsi di studio afferenti al Dipartimento. 
    4. Nelle votazioni, in caso  di  parita',  prevale  il  voto  del
direttore. 
    5.  Partecipa  alle  riunioni   della   giunta   un   funzionario
amministrativo che svolge funzioni di segretario verbalizzante. 
    6. I membri elettivi della giunta durano in carica quattro anni e
il loro mandato e' rinnovabile una sola volta consecutivamente. 
    7. Il vice-direttore partecipa alla giunta  con  voto  consultivo
ove non sostituisca il direttore  e  qualora  non  sia  membro  della
giunta. 
    8. Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga  la
maggioranza dei componenti la giunta. Non concorrono alla  formazione
del numero legale coloro che abbiano  giustificato  per  iscritto  la
loro assenza. 
 
                              Art. 48. 
 
              Consiglio di dipartimento - Composizione 
 
    1. Il Consiglio di dipartimento  e'  composto  dai  professori  e
ricercatori afferenti al  Dipartimento,  da  due  rappresentanti  del
personale tecnico amministrativo assegnati al  dipartimento,  da  due
rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea
magistrale, da un rappresentante dei dottorandi di ricerca  e  da  un
rappresentante   degli   assegnisti.   Partecipa    un    funzionario
amministrativo  con  funzioni   di   segretario   verbalizzante.   La
partecipazione delle componenti alle adunanze ed  alle  deliberazioni
del Consiglio e' regolata dalla legge. 
    2. Partecipano alle adunanze del Consiglio di  dipartimento,  con
voto consultivo, tutti gli assegnisti. Per gli aspetti attinenti alla
didattica, partecipano, altresi', con voto consultivo, alle  adunanze
del Consiglio di dipartimento individuato in base  all'afferenza  del
corso di studio,  i  professori  a  contratto  e  gli  affidatari  di
insegnamenti ufficiali. 
    3. Il regolamento elettorale determina le modalita' di elezione e
la durata della  carica  dei  rappresentanti  del  personale  tecnico
amministrativo, degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti. 
 
                              Art. 49. 
 
                Consiglio di dipartimento - Funzioni 
 
    1. Il Consiglio di dipartimento: 
      a) indirizza e coordina l'insieme delle attivita' di ricerca  e
didattiche,  ne  verifica  l'efficienza  e  la  funzionalita'   anche
mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione; 
      b) propone  al  Senato  accademico,  sentita  la  struttura  di
raccordo  di  cui  all'art.  51,  l'istituzione,  l'attivazione,   la
modifica e l'eventuale disattivazione  o  soppressione  di  corsi  di
laurea e corsi di laurea magistrale, secondo  quanto  previsto  dalla
normativa vigente; 
      c) propone al Senato accademico  l'istituzione,  l'attivazione,
la modifica e l'eventuale disattivazione o soppressione di  corsi  di
studio post-laurea, di master,  di  scuole  di  specializzazione,  di
dottorati  di  ricerca,  secondo  quanto  previsto  dalla   normativa
vigente; 
      d) esprime pareri sui regolamenti di ateneo  e  ne  propone  al
Senato accademico le eventuali modifiche; 
      e) delibera il regolamento di dipartimento, sentiti gli  organi
interessati; 
      f) determina, nel rispetto della  liberta'  di  insegnamento  e
sentiti l'interessato e la struttura di raccordo di cui all'art.  51,
il carico didattico e i compiti organizzativi dei  professori  e  dei
ricercatori in servizio; 
      g) delibera l'utilizzazione e la destinazione delle  risorse  a
disposizione del Dipartimento; 
      h) delibera le richieste di posti di professore e  ricercatore,
ai sensi dell'art. 42, comma 10, lettera k); 
      i)  autorizza,  su  domanda  dell'interessato  e   sentita   la
struttura di raccordo di cui all'art. 51,  la  fruizione  di  periodi
dedicati esclusivamente all'attivita' di ricerca e concede  il  nulla
osta relativo alle richieste dei  docenti  per  esercitare  attivita'
didattica presso altre universita'; 
      j) delibera in merito agli atti  contabili  previsionali  e  di
rendicontazione predisposti dal direttore; 
      k) designa  i  docenti  componenti  la  Commissione  paritetica
docenti-studenti  e  di  ogni  altra  commissione  per  la  quale  e'
richiesta la designazione di uno  o  piu'  componenti  da  parte  del
Dipartimento. 
    2. Per tutte le questioni riguardanti le funzioni e le  attivita'
del personale docente ed, in  particolare,  per  quanto  previsto  al
comma 1, lettere g) ed h) il Consiglio di  dipartimento  delibera  in
composizione ristretta, con la partecipazione esclusiva di professori
e ricercatori di ruolo. 
    3. Il Consiglio esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate  dall'ordinamento  universitario,  dallo  statuto  e  dalla
normativa vigente. 
 
                              Art. 50. 
 
       Consiglio di dipartimento - Modalita' di funzionamento 
 
    1. Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del direttore
da inviarsi tempestivamente mediante e-mail con indicazione  completa
dell'ordine del giorno. 
    2. Il Consiglio e'  convocato  dal  direttore  quando  occorra  o
quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 
    3. Per la validita' delle  sedute  ordinarie  e'  necessario  che
intervenga la maggioranza dei componenti  il  Consiglio  stesso.  Non
concorrono alla formazione del  numero  legale  coloro  che  sono  in
congedo per  la  durata  dell'anno  accademico,  coloro  che  abbiano
giustificato per iscritto la loro assenza  e  le  figure  di  cui  al
precedente art. 48, comma 2. 
    4. Le delibere sono assunte  a  maggioranza  assoluta  salvo  sia
diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto. 
 
                              Art. 51. 
 
                 Struttura di raccordo - Istituzione 
 
    1. Considerata la dimensione dell'Ateneo e la specifica tipologia
scientifico-disciplinare, e' istituita una struttura di raccordo  tra
i dipartimenti, denominata Polo didattico di ateneo (PDA). 
    2. Il presidente  del  Polo  didattico  e'  il  pro-rettore  alla
didattica. 
    3.  Organo  deliberante  del  Polo  didattico  e'  il   Consiglio
didattico, composto da: 
      a) il presidente; 
      b) i direttori di dipartimento; 
      c) un coordinatore di corso di laurea e uno di corso di  laurea
magistrale, per ciascun dipartimento, individuati da ciascuna  giunta
di dipartimento nella composizione integrata prevista  dall'art.  47,
comma 3; 
      d) un rappresentante degli studenti per  ciascun  dipartimento,
eletto secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale,  il
cui mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta. 
    In ogni caso la componente  di  cui  alla  lettera  c)  non  puo'
complessivamente superare  la  misura  del  10%  dei  componenti  dei
consigli  di  dipartimento.  La  rappresentanza  degli  studenti  e',
comunque, assicurata in misura non inferiore  al  15  per  cento  del
numero  complessivo  dei  componenti,  calcolata  con   il   criterio
dell'arrotondamento aritmetico. 
    4. L'organizzazione e il funzionamento sono regolati da  apposito
regolamento deliberato  dal  Senato  accademico,  previo  parere  del
Consiglio di amministrazione. 
    5. Il Polo didattico: 
      a) svolge funzioni di coordinamento e  razionalizzazione  delle
attivita' didattiche; 
      b) puo' formulare proposte e  esprime  parere  ai  dipartimenti
sull'istituzione,    attivazione,    modifica,    disattivazione    o
soppressione di corsi di studio; 
      c) cura la gestione dei servizi comuni alla didattica; 
      d) esercita tutte le altre funzioni che gli saranno  attribuite
con il regolamento di cui al comma 4. 
    6. Per il suo funzionamento il Polo didattico di ateneo e' dotato
di una struttura amministrativa. 
 
                              Art. 52. 
 
               Commissione paritetica docenti-studenti 
 
    1. Nel polo didattico  di  ateneo  e'  istituita  la  Commissione
paritetica docenti-studenti. 
    2. La Commissione paritetica e' composta da docenti e studenti in
pari misura ed e' costituita per ogni componente da un numero pari al
numero dei dipartimenti. La  componente  dei  docenti  in  seno  alla
Commissione paritetica e' designata  dai  consigli  di  dipartimento,
mentre quella degli studenti e' costituita dagli studenti eletti  nel
Consiglio didattico. 
    3. La Commissione paritetica: 
      a)   svolge   attivita'   di   monitoraggio,   anche   mediante
l'individuazione di appositi  indicatori,  dell'offerta  formativa  e
della qualita' della didattica, nonche'  dell'attivita'  di  servizio
agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; 
      b) formula pareri  sulla  istituzione,  attivazione,  modifica,
disattivazione e soppressione di corsi di studio; 
      c)  formula  alle  strutture  competenti  proposte  dirette   a
migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la liberta'
d'insegnamento garantita ai singoli docenti; 
      d)  redige  una  relazione  periodica  sulla  didattica  e  sul
complesso dei servizi didattici  forniti  agli  studenti,  che  viene
trasmessa al Consiglio didattico e al Nucleo di valutazione; 
      e) segnala le eventuali anomalie riscontrate nello  svolgimento
delle attivita' didattiche. 
    4. Le attivita' della Commissione  paritetica  sono  disciplinate
con apposito regolamento dalla stessa adottato ed emanato con decreto
del rettore. 
 
                              Art. 53. 
 
                           Corsi di studio 
 
    1. Ciascun corso e' affidato, di regola, alla responsabilita'  di
un dipartimento, con deliberazione del Senato accademico. 
    2. Il Consiglio del corso  di  studio  e'  composto  da  tutti  i
docenti afferenti al corso  stesso  e  da  una  rappresentanza  degli
studenti, eletta secondo quanto previsto nel regolamento elettorale. 
    3. Il Consiglio elegge nel proprio seno un coordinatore del corso
tra i professori di ruolo, che dura in carica tre anni. 
    4. Due o piu' corsi di studio possono organizzarsi in collegi  di
area  didattica.  Il  presidente  del  Collegio  e'  eletto   tra   i
coordinatori dei corsi di studio afferenti al Collegio stesso. 
    5. Compiti e modalita' di funzionamento dei corsi di studio e dei
collegi sono definiti da apposito regolamento. 
 
                              Art. 54. 
 
             Corsi di master di primo e secondo livello 
 
    1. Le modalita' di organizzazione e funzionamento  dei  corsi  di
master  di primo  e secondo  livello   nonche'   la   loro   gestione
amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di
ateneo. 
 
                              Art. 55. 
 
                     Corsi e scuole di dottorato 
 
    1. I corsi di dottorato sono di norma  istituiti  e  attivati  su
proposta,  anche  congiunta,  dei  dipartimenti,  con  delibera   del
Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio  del  Senato
accademico, e nel rispetto della normativa vigente, con lo  scopo  di
assicurare alta formazione alla  ricerca  e  per  fornire  quindi,  a
livello  internazionale,  le  competenze  necessarie  per  esercitare
attivita'   di   ricerca   e   attivita'   professionali   di    alta
qualificazione. 
    2. I corsi di dottorato sono  gestiti  dai  dipartimenti  o,  ove
istituita, dalla scuola di dottorato attivata, di norma,  in  ciascun
dipartimento. 
    3. Per ogni altra norma volta  a  regolarne  la  struttura  e  il
funzionamento,  si  fa  riferimento  all'apposito   regolamento   dei
dottorati di ricerca dell'Ateneo. 
 
                              Art. 56. 
 
                     Scuole di specializzazione 
 
    1. Le scuole di specializzazione sono istituite con delibera  del
Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio  del  Senato
accademico. Esse svolgono la loro attivita' didattica,  organizzativa
e gestionale nel rispetto della legislazione vigente. 
    2. Esse si danno un regolamento, approvato dal Senato  accademico
e dal Consiglio di amministrazione, che ne definisce le finalita', la
struttura e le modalita' operative. 
 
                              Art. 57. 
 
                             Altri corsi 
 
    1. Le  modalita'  di  organizzazione  e  funzionamento  di  corsi
ulteriori che l'Ateneo,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  6,  e/o  di
specifiche disposizioni normative, promuove ed organizza  nonche'  la
loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da  appositi
regolamenti di ateneo. 
 
                               Capo II 
 
            Centri di ricerca e di elaborazione culturale 
 
                              Art. 58. 
 
                Centri di ricerca interdipartimentali 
 
    1. Per le attivita'  di  ricerca  di  rilevante  impegno  che  si
esplichino su progetti di durata pluriennale  e  che  coinvolgano  le
attivita' di piu' dipartimenti, il Consiglio di  amministrazione,  su
proposta dei dipartimenti interessati, previo parere obbligatorio del
Senato accademico, puo'  deliberare  la  costituzione  temporanea  di
Centri interdipartimentali di  ricerca  senza  oneri  aggiuntivi  per
l'Ateneo. 
 
                              Art. 59. 
 
                    Centri di ricerca interateneo 
 
    1. Per lo svolgimento di  attivita'  di  ricerca  sulla  base  di
progetti   di   durata   pluriennale,   uno   o   piu'   dipartimenti
dell'Orientale possono istituire con uno o piu' dipartimenti di altri
atenei centri di ricerca interateneo. 
    2.  L'istituzione  e  l'attivazione   dei   centri   di   ricerca
interateneo, proposta dai dipartimenti interessati, e' approvata  dal
Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio  del  Senato
accademico. 
    3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative,  il
personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori
e quelle  complessivamente  da  reperire  per  il  funzionamento  del
Centro.  La  medesima  delibera  fissa  le  norme  di   funzionamento
amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo. 
 
                              Art. 60. 
 
                  Centri di elaborazione culturale 
 
    1. L'Orientale promuove e favorisce la costituzione di centri  di
elaborazione  culturale,  di  formazione  e  di   consulenza,   anche
attraverso la stipula di convenzioni con altre  universita'  italiane
ed estere, nonche' con istituti di cultura ed enti pubblici nazionali
ed esteri ed, in particolare, con quelli presenti sul territorio.  La
proposta di attivazione del Centro e' formulata  dal  Dipartimento  e
approvata dal Senato accademico. Ogni triennio il Centro presenta  al
Dipartimento e al Senato accademico, ai fini della  valutazione,  una
dettagliata relazione sull'attivita' svolta. In caso  di  valutazione
negativa il Senato puo' deliberarne la soppressione. 
 
                              Capo III 
 
   Centri di servizio e sistemi bibliotecario e museale di ateneo 
 
                              Art. 61. 
 
                         Centri di servizio 
 
    1. Onde favorire lo sviluppo ed il coordinamento della ricerca  e
della didattica,  nonche'  per  le  proprie  esigenze  organizzative,
mediante l'uso di dotazioni, l'Orientale  puo'  istituire  centri  di
servizio di ateneo anche interdipartimentali. 
    2. I Centri di servizio, per l'esercizio delle proprie attivita',
possono  avere  autonomia  amministrativa   e   gestionale;   possono
avvalersi dell'apporto di studenti, dell'attivita'  di  collaboratori
esterni e, sulla base di apposite convenzioni, delle  prestazioni  di
soggetti pubblici o privati e possono svolgere  anche  attivita'  per
conto terzi e qualsiasi attivita' connessa con le finalita' proprie e
con le dotazioni di cui dispongono. 
    3. L'attivita', i compiti, la composizione e il funzionamento dei
centri  di  servizio  sono  disciplinati  da   apposito   regolamento
approvato  dal  Consiglio  di  amministrazione,  sentito  il   Senato
accademico ed emanato dal rettore. 
 
                              Art. 62. 
 
                   Sistema bibliotecario di ateneo 
 
    1. E' istituito il  Sistema  bibliotecario  di  ateneo  al  quale
afferiscono tutte le strutture bibliotecarie dell'Ateneo, la relativa
attivita' ed il personale addetto. 
    2. Il Sistema bibliotecario e' responsabile della  conservazione,
dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del  patrimonio
documentario. 
    3. Il Sistema bibliotecario di  ateneo  e'  dotato  di  autonomia
amministrativa e gestionale esercitata ai sensi del  regolamento  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 
    4. Il Sistema bibliotecario di ateneo  si  articola  in  sezioni,
definite in base all'articolazione territoriale e/o tematica,  ognuna
funzionalmente  organizzata   per   lo   svolgimento   dell'attivita'
bibliotecaria ed i servizi all'utenza. 
    5. Le modalita' di funzionamento  del  Sistema  bibliotecario  di
ateneo sono definite da apposito regolamento di ateneo. 
 
                              Art. 63. 
 
                      Sistema museale di ateneo 
 
    1. Il Sistema museale di ateneo  e'  l'insieme  coordinato  delle
strutture destinate  a  provvedere  alla  classificazione,  tutela  e
valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico
e scientifico dell'Ateneo. 
    2. Il  Sistema  museale  di  ateneo  si  articola  nelle  diverse
strutture che ospitano tali beni e si avvale di una gestione unitaria
che ne agevola e promuove la valenza didattica e scientifica  nonche'
la diffusione a vantaggio della societa'; a tal  fine  collabora  con
gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali. 
    3.  L'organizzazione,  il   funzionamento,   le   responsabilita'
scientifiche, direttive e gestionali del Sistema  museale  di  ateneo
sono definite da apposito regolamento  deliberato  dal  Consiglio  di
amministrazione, previo parere del Senato accademico. 
 
                              TITOLO V 
 
              DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI 
 
                              Art. 64. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente statuto, si intende per: 
      a) professori: i professori ordinari ed associati; 
      b) docenti: i professori ordinari, associati e i ricercatori; 
      c) ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato e  a  tempo
determinato; 
      d)  personale  tecnico-amministrativo:   tutto   il   personale
dipendente che non svolge funzione docente nell'Universita', compresi
i collaboratori ed esperti  linguistici  di  madre  lingua  straniera
nonche' l'area dirigenziale; 
      e)  personale:  il   personale   docente   e   quello   tecnico
amministrativo; 
      f) studenti:  gli  iscritti  ai  corsi  di  laurea,  di  laurea
magistrale, ai corsi di perfezionamento  e  di  specializzazione,  ai
corsi di dottorato di  ricerca,  di  master,  scuole  estive,  scuole
interateneo; 
      g) corsi di studio: i corsi di  laurea  e  i  corsi  di  laurea
magistrale. 
 
                              Art. 65. 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. E' fatto divieto per i componenti del Senato accademico e  del
Consiglio di amministrazione di: 
      a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per  il
rettore, limitatamente  al  Senato  accademico  ed  al  Consiglio  di
amministrazione e, per i  direttori  di  dipartimento,  limitatamente
allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; 
      b) essere membri di altri organi  dell'Universita',  salvo  che
del Consiglio di dipartimento; 
      c)  ricoprire  il  ruolo   di   direttore   delle   scuole   di
specializzazione; 
      d) rivestire alcun incarico di natura politica  per  la  durata
del mandato; 
      e) ricoprire la carica di rettore o far parte del Consiglio  di
amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o
del Collegio dei revisori dei conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      f)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero e nell'ANVUR. 
    2. La condizione di professore a tempo definito e'  incompatibile
con l'esercizio di cariche accademiche. Sono,  quindi,  da  ritenersi
cariche accademiche incompatibili con  il  regime  a  tempo  definito
della docenza le seguenti: 
      a) rettore; 
      b) componente del Consiglio di amministrazione nell'Ateneo  nei
cui ruoli e' inserito il docente a tempo definito; 
      c) componente del Senato accademico; 
      d) direttore di dipartimento. 
 
                              Art. 66. 
 
            Elettorato passivo per le cariche accademiche 
 
    1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche  e'  riservato
ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio  almeno  pari
alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
 
                              Art. 67. 
 
                  Riunione degli organi collegiali 
 
    1. Le riunioni degli organi collegiali non sono pubbliche,  salvo
diversa determinazione assunta dall'organo stesso. 
 
                              Art. 68. 
 
                               Pareri 
 
    1. I pareri richiesti ai sensi del presente statuto  agli  organi
universitari devono essere resi nel  termine  di  trenta  giorni  dal
ricevimento della  richiesta.  Trascorso  inutilmente  tale  termine,
l'organo che ha richiesto il parere puo' prescinderne, salvo  che  si
tratti di questioni per le quali le norme specifiche di  legge  o  di
regolamento dispongano espressamente in modo diverso. 
 
                              Art. 69. 
 
                  Delibere degli organi collegiali 
 
    1. Per le delibere degli organi collegiali regolati dal  presente
statuto, in caso di parita' di voto, prevale il voto del presidente. 
 
                              Art. 70. 
 
    Elezione e nomina dei rappresentanti negli organi collegiali 
 
    1. Le votazioni per le elezioni di rappresentanti di categoria si
svolgono nell'ambito delle singole categorie. 
    2. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno la meta'
piu' uno degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative
alle rappresentanze studentesche. 
    3. In caso di non validita' delle votazioni  per  l'elezione  dei
rappresentanti nei diversi organi, le votazioni sono ripetute; se  le
rappresentanze non elette costituiscono meno di  1/3  dei  componenti
l'organo, si procede alla ripetizione delle elezioni una sola  volta.
Ove  anche  tali  elezioni   risultino   non   valide   per   mancato
raggiungimento del quorum, l'organo si intende comunque  regolarmente
costituito. 
 
                              Art. 71. 
 
                       Modifiche dello statuto 
 
    1. Le modifiche al presente statuto sono  deliberate  dal  Senato
accademico a maggioranza dei due terzi dei  suoi  componenti,  previo
parere  favorevole  del  Consiglio  di  amministrazione  espresso   a
maggioranza assoluta dei componenti. 
    2. Le  modifiche  relative  alla  composizione  e  all'elettorato
attivo e passivo degli organi universitari trovano applicazione  alla
scadenza degli organi in carica al momento dell'  entrata  in  vigore
delle modifiche statutarie. 
 
                              Art. 72. 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Gli organi collegiali decadono al momento  della  costituzione
di quelli previsti dal presente statuto. 
    2. Gli organi il cui mandato scade entro il  termine  di  cui  al
comma 1, dell'art. 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, restano
in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi  del  presente
statuto. 
    3. Il mandato del rettore, in carica all'entrata  in  vigore  del
presente statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 9, quinto periodo della
legge n. 240/2010, e' prorogato  di  due  anni  accademici  oltre  la
scadenza del mandato quadriennale e non e' rinnovabile. 
    4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione  dello  statuto  nella
Gazzetta Ufficiale, sara' avviata la procedura  per  la  costituzione
del Senato accademico. La procedura per la costituzione del Consiglio
di amministrazione deve essere  avviata  entro  trenta  giorni  dalla
costituzione del Senato accademico. 
    5. Nelle prime sedute utili del Senato accademico e del Consiglio
di amministrazione, sono avviate le procedure per la costituzione del
Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione. 
    6. Le disposizioni dei vigenti regolamenti che si riferiscono  al
direttore amministrativo, fino alla revisione degli stessi,  sono  da
intendersi riferite al direttore generale. 
    7.  Gli  organi  dei  dipartimenti  costituiti  a  seguito  della
ridefinizione dell'assetto dipartimentale dell'Ateneo, in  attuazione
di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b) della  legge
n. 240/2010, restano in carica per la durata del  mandato,  integrati
nella rispettiva composizione secondo quanto  previsto  dal  presente
statuto. 
    8.  In  prima  applicazione,  al  fine  di  far   coincidere   la
conclusione del mandato del Senato accademico con la  fine  dell'anno
accademico, il mandato puo' avere durata inferiore a quattro anni. 
 
                              Art. 73. 
 
                            Monitoraggio 
 
    1. Su iniziativa del rettore o  su  richiesta  della  maggioranza
assoluta dei componenti del Senato  accademico  o  del  Consiglio  di
amministrazione, l'applicazione dei principi e delle disposizioni del
testo statutario puo' essere sottoposta a monitoraggio. 
 
                              Art. 74. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo  alla
pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    2. Le modifiche apportate al presente statuto entrano  in  vigore
il giorno successivo alla pubblicazione del  testo  modificato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.