Art. 3 
 
  1. Fatta salva la necessita' di  coordinamento  tra  le  unita'  di
ricerca  afferenti  ad  ogni  singolo  progetto  (di  responsabilita'
esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello
svolgimento   delle   attivita'   di   propria   competenza   e   per
l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena  autonomia  e
secondo le norme di legge e  regolamentari  vigenti,  assumendone  la
completa responsabilita';  pertanto,  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR)  restera'  estraneo  ad  ogni
rapporto comunque nascente con terzi in  relazione  allo  svolgimento
del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per
eventuali   danni   riconducibili   ad   attivita'   direttamente   o
indirettamente connesse col progetto. 
  2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di
legge  e  regolamentari   non   saranno   riconosciuti   come   costi
ammissibili.