Art. 6 1. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR; le varianti scientifiche relative alle modifiche degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR. 2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MIUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informera' il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto. 3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili. 4. Nel caso di trasferimento del coordinatore nazionale o di un responsabile di unita', in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attivita' deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature gia' acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attivita' dell'eventuale personale a tempo determinato gia' contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attivita' dell'unita' di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del coordinatore nazionale o del responsabile di unita' non puo' essere soggetto ad altre ulteriori limitazioni. 5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il coordinatore nazionale e gli eventuali altri responsabili di unita' sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del bando PRIN 2015.