Art. 7 
 
  1. Ogni responsabile di unita' di  ricerca  dovra'  trasmettere  al
MIUR, al  termine  delle  attivita'  di  progetto  e  comunque  entro
sessanta giorni dalla conclusione del  progetto,  la  rendicontazione
contabile  ordinaria  delle  spese  effettivamente   sostenute,   nel
rispetto dei criteri di cui all'allegato 2 del bando («Criteri per la
determinazione dei costi e per la rendicontazione  delle  spese»),  e
mediante  apposita  procedura  telematica.  Eventuali  spese  per  la
diffusione dei risultati (partecipazione a  convegni,  organizzazione
di convegni, pubblicazioni di libri), se non sostenute entro la  data
di  scadenza  del   progetto,   possono   essere   oggetto   di   una
rendicontazione  integrativa,  da  sottoporre  al   MIUR   entro   il
dodicesimo mese successivo alla  scadenza  del  progetto.  In  nessun
caso, peraltro, l'insieme delle due distinte rendicontazioni puo' dar
luogo a contributi MIUR superiori rispetto  a  quelli  stabiliti  nel
decreto di ammissione a contributo. 
  2. La  rendicontazione  contabile  della  eventuale  sub-unita'  di
ricerca  relativa  ad  organismi  di  ricerca  resta  a  carico   del
coordinatore scientifico del progetto, che avra'  cura  di  acquisire
dall'organismo  di  ricerca   coinvolto   tutta   la   documentazione
comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari
tra l'unita' di ricerca del coordinatore nazionale  e  la  sub-unita'
rimangono di esclusiva competenza  delle  parti,  con  esclusione  di
qualsiasi  coinvolgimento  del  MIUR.   L'unita'   di   ricerca   del
coordinatore nazionale risponde  in  solido  con  la  sub-unita'  nei
confronti del MIUR, per le eventuali  inadempienze  sia  scientifiche
sia finanziario-contabile. 
  3. Per la necessaria attestazione  di  conformita'  alle  norme  di
legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative,
la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella  ordinaria  e  di
quella  integrativa,  ove  esistente)  e'  altresi'  assoggettata  ad
appositi audit interni centrali da parte di  idonee  strutture  degli
atenei/enti sedi delle unita' di  ricerca.  Il  Ministero  procede  a
campione  agli  accertamenti  finali  di  spesa,  mediante   verifica
documentale delle rendicontazioni e controlli  in  sito  sugli  audit
interni centrali, secondo le modalita' e le procedure stabilite nella
nota MIUR prot.  n.  8109  dell'8  aprile  2014,  lettera  B)  «Nuove
modalita' di verifica amministrativo-contabile». In  particolare,  il
Ministero procedera' alla verifica documentale delle  rendicontazioni
e al  controllo  a  campione  degli  audit  interni  centrali,  anche
mediante attivazione di apposite commissioni di  accertamento  finale
di spesa, assicurando il criterio dell'adeguatezza del campione  (non
meno del 10% dei progetti finanziati per un importo  almeno  pari  al
10% del finanziamento ministeriale). Il  campione  sara'  costituito,
fino al raggiungimento dei predetti limiti, dai progetti di  maggiore
costo e riguardera' tutte le unita' di ricerca di tali progetti. 
  4. Il coordinatore nazionale di progetto  dovra'  trasmettere,  con
modalita' telematica, al MIUR entro novanta giorni dalla  conclusione
del progetto una relazione scientifica conclusiva  sullo  svolgimento
delle attivita' e sui risultati ottenuti, con allegato  elenco  delle
pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo  nome,  o
come autore corrispondente, quello del coordinatore nazionale  o  dei
responsabili di unita',  nonche'  degli  altri  prodotti  scientifici
realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, con l'indicazione  di
provenienza del finanziamento.  Nel  caso  in  cui  sia  prodotta  la
rendicontazione  integrativa  il   coordinatore   nazionale,   redige
contestualmente  a  tale   rendicontazione,   anche   una   relazione
scientifica  integrativa,  con  allegato   elenco   delle   ulteriori
pubblicazioni, relative al progetto,  prodotte  entro  il  dodicesimo
mese successivo alla sua conclusione.