Art. 7 1. Ogni responsabile di unita' di ricerca dovra' trasmettere al MIUR, al termine delle attivita' di progetto e comunque entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto, la rendicontazione contabile ordinaria delle spese effettivamente sostenute, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 2 del bando («Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese»), e mediante apposita procedura telematica. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazioni di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa, da sottoporre al MIUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro, l'insieme delle due distinte rendicontazioni puo' dar luogo a contributi MIUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a contributo. 2. La rendicontazione contabile della eventuale sub-unita' di ricerca relativa ad organismi di ricerca resta a carico del coordinatore scientifico del progetto, che avra' cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto tutta la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari tra l'unita' di ricerca del coordinatore nazionale e la sub-unita' rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MIUR. L'unita' di ricerca del coordinatore nazionale risponde in solido con la sub-unita' nei confronti del MIUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabile. 3. Per la necessaria attestazione di conformita' alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) e' altresi' assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca. Il Ministero procede a campione agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo le modalita' e le procedure stabilite nella nota MIUR prot. n. 8109 dell'8 aprile 2014, lettera B) «Nuove modalita' di verifica amministrativo-contabile». In particolare, il Ministero procedera' alla verifica documentale delle rendicontazioni e al controllo a campione degli audit interni centrali, anche mediante attivazione di apposite commissioni di accertamento finale di spesa, assicurando il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale). Il campione sara' costituito, fino al raggiungimento dei predetti limiti, dai progetti di maggiore costo e riguardera' tutte le unita' di ricerca di tali progetti. 4. Il coordinatore nazionale di progetto dovra' trasmettere, con modalita' telematica, al MIUR entro novanta giorni dalla conclusione del progetto una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome, o come autore corrispondente, quello del coordinatore nazionale o dei responsabili di unita', nonche' degli altri prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, con l'indicazione di provenienza del finanziamento. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa il coordinatore nazionale, redige contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni, relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.