Art. 9 
 
  1. I controlli da parte  del  MIUR  saranno  effettuati  nel  pieno
rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 9  febbraio
2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4  aprile  2012,
n. 35. 
  2. Ciascun responsabile di unita' di ricerca e' tenuta a  garantire
l'accesso aperto  («open  access»  -  accesso  gratuito  on-line  per
qualsiasi   utente)   a   tutte   le    pubblicazioni    scientifiche
«peer-reviewed»  relative  ai  risultati  ottenuti  nell'ambito   del
progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e  2-bis,  del
decreto-legge 8 agosto 2013,  n.  91,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. 
  3. Il rispetto di quanto sopra indicato ai commi 1 e 2 del presente
articolo non incide su eventuali obblighi  di  riservatezza,  nonche'
sugli obblighi relativi alla tutela dei dati  personali,  ognuno  dei
quali resta impregiudicato. Come eccezione, i responsabili di  unita'
sono esentati da assicurare l'accesso aperto a parti  specifiche  dei
propri dati di ricerca, se  l'accesso  aperto  a  tali  dati  dovesse
compromettere  il  raggiungimento  del  principale  obiettivo   della
ricerca stessa. 
  4. Ogni unita' di ricerca e' tenuta  a  garantire  al  MIUR  libero
accesso a tutti  i  luoghi  di  svolgimento  del  progetto,  rendendo
disponibile tutta la documentazione richiesta. 
  5. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge
e/o regolamentari sulle singole  rendicontazioni,  o  l'esistenza  di
casi di plagio e/o manipolazione e/o  travisamento  dei  dati,  ferme
restando le responsabilita' civili e penali, comporta la  revoca  del
finanziamento e l'automatica esclusione del  responsabile  di  unita'
dai successivi bandi MIUR  per  un  periodo  di  5  anni  dalla  data
dell'accertamento. 
  6. Qualora  dalla  documentazione  prodotta  e  dalle  verifiche  e
controlli  eseguiti  emergano  gravi  inadempimenti   rispetto   agli
obblighi di cui al presente  decreto,  ovvero  il  sopraggiungere  di
cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il  MIUR
si riserva la facolta' di revocare il contributo  stesso,  procedendo
al recupero delle somme gia' accreditate. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 novembre 2016 
 
                                     Il direttore generale: Di Felice