Art. 2 Obiettivi e misure di conservazione 1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli individuati: a) nelle deliberazioni della Giunta Regionale della Toscana n. 644 del 5 luglio 2004 e n. 1006 del 18 novembre 2014, di individuazione degli obiettivi di conservazione; b) nelle deliberazioni della Giunta regionale della Toscana n. 1223 e n. 1231 del 15 dicembre 2015 e nel decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 18 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni, di individuazione delle misure di conservazione. 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. 4. Le integrazioni di cui al comma 3 cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Toscana e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. 5. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento. 6. Stante la priorita' degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie tutelati, le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, qualora piu' restrittive, rivestono carattere di prevalenza sulle disposizioni e sui provvedimenti regionali e locali che interferiscono sulla medesima materia. 7. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.