Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357,  presenti  nei  siti,  nonche'  le  misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relative  alle  ZSC  di  cui  al  precedente  articolo,  sono  quelli
individuati: 
    a) nelle deliberazioni della Giunta Regionale  della  Toscana  n.
644  del  5  luglio  2004  e  n.  1006  del  18  novembre  2014,   di
individuazione degli obiettivi di conservazione; 
    b) nelle deliberazioni della Giunta regionale  della  Toscana  n.
1223 e n. 1231 del 15  dicembre  2015  e  nel  decreto  del  Ministro
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare  del  18  aprile
2014 e successive modifiche e integrazioni, di  individuazione  delle
misure di conservazione. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  agli
obiettivi e alle misure di  conservazione,  ed  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del presente decreto, nel sito internet  del  Ministro  dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate. 
  3.  Le  misure  di  conservazione  di  cui  al  comma  1   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, prevedendo  l'integrazione  con
altri  piani  di  sviluppo   e   specifiche   misure   regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine  la  Regione
provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di  conservazione
e la Banca dati Natura 2000. 
  4. Le integrazioni di cui  al  comma  3  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Toscana  e
comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministro dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare. 
  5. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma  1  e
le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro
porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di  rilievo
regionale, integrano  le  misure  di  salvaguardia  e  le  previsioni
normative   definite   dagli   strumenti   di   regolamentazione    e
pianificazione esistenti e, se  piu'  restrittive,  prevalgono  sugli
stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni  ricadenti  all'interno  di
aree  naturali  protette  di  rilievo   nazionale,   le   misure   di
conservazione  di  cui  al  comma  1,  integrano  gli  strumenti   di
regolamentazione e pianificazione  esistenti,  nelle  more  del  loro
aggiornamento. 
  6. Stante la  priorita'  degli  obiettivi  di  conservazione  degli
habitat e delle specie tutelati, le misure di conservazione di cui al
comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni,  qualora
piu'   restrittive,   rivestono   carattere   di   prevalenza   sulle
disposizioni   e   sui   provvedimenti   regionali   e   locali   che
interferiscono sulla medesima materia. 
  7. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.