(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
NOTA METODOLOGICA CONCERNENTE  L'EROGAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  PER  IL
  RISTORO  AI  COMUNI  DELLA  PERDITA  DI  GETTITO  A  SEGUITO  DELLA
  RIDETERMINAZIONE   DELLE   RENDITE   CATASTALI    DEI    FABBRICATI
  APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D 
 
    L'art. 1, commi da 21 a 24, della legge n. 208 del 2015 (legge di
stabilita' 2016) ha previsto che,  a  decorrere  dall'anno  2016,  la
determinazione della rendita catastale degli  immobili  iscritti  nei
gruppi  catastali  D  ed  E  (immobili  a  destinazione  speciale   e
particolare) sia effettuata tramite stima diretta con  esclusione  di
tutti  quei  macchinari,  congegni,  attrezzature  e  altri  impianti
funzionali  allo  specifico  processo  produttivo  (c.d.  «macchinari
imbullonati»), precedentemente  inclusi  nella  determinazione  della
rendita. 
    Per fruire di tale agevolazione, gli intestatari  degli  immobili
devono  presentare   specifici   atti   di   aggiornamento   per   la
rideterminazione  della  rendita  catastale  secondo   le   modalita'
indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate  n.  2/E  del  1°
febbraio 2016. Per  l'anno  2016  hanno  effetto  solo  gli  atti  di
aggiornamento presentati entro il 15  giugno  2016.  Le  proposte  di
variazione della rendita presentate oltre la data del 15 giugno  2016
(ed entro il 31 dicembre del corrente anno) avranno invece effetto  a
decorrere dall'anno 2017. 
    Si ricorda che l'art. 1, comma 24, della  legge  n.  208/2015  ha
stanziato un importo annuo di 155 milioni di euro per il rimborso  ai
comuni del minor gettito realizzato, a decorrere dall'anno  2016,  ai
fini IMU e TASI (e per i tributi immobiliari locali - IMIS  e  IMI  -
vigenti nelle Province di Trento e Bolzano). 
    Con il decreto in esame  si  provvede  alla  quantificazione  del
contributo spettante per l'anno 2016  e  del  conguaglio  rispetto  a
quanto gia' erogato a titolo di acconto con il  decreto  ministeriale
del 29 settembre 2016. 
    Con il  predetto  decreto  29  settembre  2016  si  e'  proceduto
all'erogazione di un primo parziale contributo sulla base dei criteri
metodologici approvati  dalla  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie
locali nella seduta del 3 agosto 2016 e dei dati provvisori,  forniti
dall'Agenzia delle entrate, presenti alla data del 27 luglio  2016  e
relativi alle  proposte  di  variazione  di  rendita  presentate  dai
contribuenti entro il 15 giugno 2016. 
    La quantificazione di cui al presente decreto di riparto e' stata
effettuata sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate con
la nota n. 17416 del 29 settembre 2016 (1) . Per  quanto  riguarda  i
comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano la  procedura  per
la revisione della rendita e' stata gestita dai Servizi  del  catasto
delle stesse province che hanno inviato i  dati  rispettivamente  con
note n. 524871 del 7 ottobre 2016 (Provincia di Trento) (2) e  526735
del 29 settembre 2016 (Provincia di Bolzano). 
    Si ricorda  che  considerata  la  necessita'  di  distinguere  le
tipologie di dichiarazione di variazione catastale, in considerazione
dei  differenti  effetti  fiscali,  secondo  quanto  indicato   dalla
circolare dell'Agenzia n. 2/E del 2 febbraio 2016 e'  stata  prevista
un'apposita tipologia di documento di variazione di  rendita  (DOCFA)
(3) , di cui si e' reso obbligatorio l'utilizzo e la  trattazione  di
una sola unita' immobiliare per ciascun  documento  di  aggiornamento
della rendita. 
    Le elaborazioni (dati Agenzia  delle  entrate)  hanno  riguardato
29.237 record,  considerando  anche  invii  multipli  per  lo  stesso
immobile. In particolare, sono stati considerati unicamente gli invii
registrati dall'Agenzia ed effettuati entro il  15  giugno  2016,  in
coerenza con quanto previsto dalla legge di stabilita' 2016. 
    Per ciascun invio, al fine  di  valutare  la  riduzione  di  base
imponibile  ascrivibile   alla   c.d.   «esenzione   per   macchinari
imbullonati» sono stati considerati: 
    a) la categoria catastale dell'immobile; 
    b) la rendita in  atti  prima  della  variazione  imbullonati  se
diversa dalla rendita al 1° gennaio 2016; 
    c) la rendita proposta. 
    Relativamente alla categoria catastale e' stata  rilevata  quella
presente in atti prima della denuncia di variazione della rendita. 
    Per cio' che riguarda la rendita iniziale dell'immobile e'  stata
considerata  quella  presente  in  atti  che  potrebbe   non   essere
coincidente con quella al 1°  gennaio  2016  (4)  ,  per  effetto  di
variazioni della banca dati  catastale  che  precedono  la  specifica
variazione per lo scorporo delle componenti impiantistiche (5) e  che
devono necessariamente essere considerate per  il  confronto  con  la
rendita post «rettifica imbullonati». 
    Con riferimento alla rendita proposta dai contribuenti  ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015  si
evidenzia che la stessa rimane tale negli atti  catastali  fino  alla
determinazione  delle  rendite  definitive  da  parte  degli   uffici
dell'Agenzia secondo il termine  ordinariamente  previsto  di  dodici
mesi (6) . 
    Le variazioni negative di rendita riscontrate hanno consentito di
stimare, per ciascun comune, la minore base imponibile cui  applicare
le aliquote deliberate (ai fini IMU e TASI) da ciascun comune al fine
di stimare il minor gettito rispetto all'anno  2015  imputabile  allo
scorporo della componente impiantistica dalla rendita catastale (7) .
Per i comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano  sono  state
considerate le aliquote deliberate da ciascun ente, ai  fini  IMIS  e
IMI, per la stima del relativo minor gettito effettivo. 
    In particolare, sono state considerate le aliquote, acquisite per
il tramite di IFEL e delle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
relative a ciascuna specifica  categoria  catastale  (es.  D01,  D02,
ecc.)  dei  fabbricati  produttivi  interessati,  da  applicare  alla
categoria presente «in atti» prima della variazione di rendita. 
    Come nella procedura seguita per la determinazione  dell'acconto,
sono stati considerati anche i  regimi  speciali  deliberati  da  una
parte  dei  comuni,  riguardanti  solo   particolari   tipologie   di
fabbricati (a titolo puramente esemplificativo:  aliquote  specifiche
per impianti fotovoltaici, eolici, centrali elettriche, ecc.) (8) . 
    Elaborando i dati secondo quanto sopra  indicato  si  rileva  una
perdita di gettito complessiva per l'anno 2016  relativa  ai  tributi
locali immobiliari di 127.270.436,44 euro (9)  .  Considerato  quanto
gia' erogato a titolo di acconto in misura pari a 49.951.076,21 euro,
nell'allegato A si indicano le differenze per  ciascun  ente  con  un
conguaglio (algebrico) complessivo da erogare  pari  a  77.319.360,23
euro. 
    Tale importo di 77.319.360,23 euro e' attribuito per la quota  di
75.251.331,43 euro ai comuni delle  regioni  a  statuto  ordinario  e
delle Regioni Sicilia e Sardegna mentre la  restante  parte,  pari  a
2.068.028,80 euro, e' attribuita  alle  Regioni  a  statuto  speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonche' alle Province  autonome
di Trento e di  Bolzano,  cui  la  legge  attribuisce  competenza  in
materia di finanza locale. 
    Come peraltro anticipato nel precedente decreto  ministeriale  29
settembre 2016 -  e  nella  nota  metodologica  ad  esso  allegata  -
l'utilizzo di  dati  (necessariamente)  provvisori  per  l'erogazione
dell'acconto ha determinato in un numero limitato di casi  (14  enti,
inclusa anche la Provincia di Bolzano) un conguaglio negativo con  il
necessario recupero delle risorse anticipate che risultano  eccedenti
rispetto a quanto spettante. 

(1) In data 27 ottobre 2016 sono stati acquisiti  dall'Agenzia  delle
    entrate alcune  rettifiche  a  seguito  di  verifiche  successive
    effettuate dagli uffici dell'Agenzia. 

(2) Per la Provincia  di  Trento  si  e'  tenuto  conto  anche  delle
    integrazioni fornite (ultimo invio) con mail del 28 ottobre 2016. 

(3) Tale specifica tipologia di documento di variazione e' denominata
    «Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22,  della  legge
    n. 208/2015», cui e' connessa la causale «Rideterminazione  della
    rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015». 

(4) Tale non  coincidenza  si  verifica  nel  solo  7%  delle  unita'
    immobiliari oggetto di variazione. 

(5) Del resto, lo stesso comma 24 richiama  le  rendite  iscritte  in
    catasto dal 1° gennaio 2016 per individuare la rendita  catastale
    da confrontare con  quella  risultante  dopo  lo  scorporo  delle
    componenti impiantistiche. 

(6) Nei casi (limitati) in  cui  risultano  disponibili  i  risultati
    dell'attivita' di verifica dell'Agenzia sono state utilizzate  le
    rendite proposte come rideterminate a seguito  dell'attivita'  di
    accertamento degli uffici. 

(7) Sono state utilizzate le aliquote deliberate per l'anno 2015,  ai
    fini IMU e TASI al fine  di  stimare  la  variazione  di  gettito
    rispetto all'anno  precedente  a  quello  di  introduzione  della
    normativa in esame. Nel caso in cui l'immobile  fosse  dichiarato
    in un comune istituito nel 2016 sono state utilizzate le aliquote
    deliberate in quel comune per il 2016. 

(8) Inoltre, sempre sulla base  di  quanto  gia'  effettuato  per  la
    valutazione dell'acconto sono stati effettuati  alcuni  controlli
    di coerenza al fine di verificare che l'aliquota  IMU  deliberata
    non sia inferiore al 7,6 per mille (ovvero l'aliquota di base  il
    cui gettito e' di  spettanza  statale),  e  che  la  somma  delle
    aliquote IMU+TASI non sia superiore al limite  massimo  dell'11,4
    per mille previsto. Analogo controllo e' stato realizzato per  la
    sola aliquota TASI sui fabbricati  strumentali  D10  al  fine  di
    verificare che l'aliquota deliberata non sia superiore all'un per
    mille previsto per legge. 

(9) Non  sono  considerati  n.  6  comuni  per  i   quali   l'importo
    complessivo  e'  inferiore  a  12  euro  stante  quanto  previsto
    dall'art.  2  del  decreto-legge  n.  120/2013  secondo  cui  «Il
    Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a  non   procedere   ad
    assegnazioni finanziarie a favore di singoli enti locali ...  nel
    caso in cui la somma complessiva sia inferiore a 12 euro».