Art. 3 Poteri della Commissione 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta. 3. La Commissione puo' richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. 5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. 7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori tramite uno o piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1. 10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attivita' svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2. 11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.