Art. 8 Modalita' di istruttoria dell'istanza 1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all'art. 3 e verificata la disponibilita' finanziaria, provvede a redigere una graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art. 9, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 2. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di impegno e pagamento seguendo l'ordine della graduatoria; 3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 10 agosto 2016 e' erogato in un'unica soluzione previo controllo di I livello effettuato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.