Art. 3 
 
  1. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico  dell'Appennino  settentrionale   di   cui   all'art.   1
costituisce stralcio funzionale del Piano  di  bacino  del  distretto
idrografico  dell'Appennino  settentrionale  e  ha  valore  di  piano
territoriale di settore. 
  2. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico dell'Appennino settentrionale  costituisce  lo  strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo  mediante  il  quale  sono
pianificate e  programmate  le  azioni  e  le  misure  finalizzate  a
garantire,  per  l'ambito  territoriale  costituito   dal   distretto
idrografico dell'Appennino  settentrionale,  il  perseguimento  degli
scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni del Piano di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
distretto  idrografico  dell'Appennino  settentrionale  di   cui   al
presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5  e  6  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni. 
  4. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico dell'Appennino settentrionale e' riesaminato e aggiornato
nei modi e nei tempi previsti  dalla  direttiva  2007/60/CE  e  dallo
stesso Piano.