Allegato «Allegato VI METODI DI RIFERIMENTO A. METODI DI RIFERIMENTO. 1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14212: 2012 "Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta". 2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14211: 2012 "Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza". 3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14662 "Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzene", 14662:2005, parti 1 e 2, e 14662:2015, parte 3. 4. Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14626:2012 "Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva". 5. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14625:2012 "Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta". 6. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 o del PM2,5. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5". 7. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione delle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5. Il metodo di campionamento e di misurazione delle concentrazioni di massa totale ai fini della speciazione chimica del PM10 e del PM2,5 e' descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5", Il metodo per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico nel PM2,5 e' descritto nella pr EN 16909:2015; Il metodo per la misurazione delle specie ioniche nel PM2,5 e' descritto nella pr EN 16913:2015; Per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico e per la misurazione delle specie ioniche nel PM10, si applicano, rispettivamente, il metodo descritto nella pr EN 16909:2015 e il metodo descritto nella pr EN 16913:2015, come adeguati da apposite determinazioni adottate dal gestore della rete sulla base di una verifica della compatibilita' con il PM10 oppure, in assenza di tali determinazioni, il metodo descritto nell'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015. 8. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo. Il metodo di riferimento per il campionamento e' descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del materiale particolato PM10. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14902:2005 "Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione". 9. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dell'arsenico, del cadmio e del nichel nell'aria ambiente. Il metodo di riferimento per il campionamento e' descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del materiale particolato PM10. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 14902:2005 "Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione". 10. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente. e degli altri idrocarburi policiclici aromatici. Il metodo di riferimento per il campionamento degli idrocarburi policiclici aromatici e' descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del materiale particolato PM10. Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene e' descritto nella norma UNI EN 15549:2008 "Qualita' dell'aria. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzo(a)pirene in aria ambiente". Il metodo di riferimento per la misurazione degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e' descritto nell'allegato II del decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015. 11. Metodo di riferimento per la determinazione del mercurio nell'aria ambiente. Il metodo di riferimento per la determinazione e' descritto nella norma UNI EN 15852:2010 "Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale". 12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15841:2010 "Qualita' dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel nelle deposizioni atmosferiche". 13. Metodo di riferimento per la determinazione dei tassi di deposizione del mercurio. Il metodo di riferimento per la determinazione e' descritto nella norma UNI EN 15853:2010 "Qualita' dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio". 13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione degli IPA. Il metodo di riferimento per la misurazione e' descritto nella norma UNI EN 15980:2011 "Qualita' dell'aria - Determinazione della deposizione di massa di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo [j] fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd]". 14. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a decorrere dall'adozione delle relative norme, ai metodi di riferimento indicati nei punti precedenti. B. METODI EQUIVALENTI. 1. E' ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento purche' gli strumenti che li applicano siano sottoposti, con esito favorevole, alle procedure previste dal paragrafo C finalizzate a dimostrare l'equivalenza del metodo applicato rispetto al metodo di riferimento, secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati nelle "Guidances for the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods" pubblicate dalla Commissione europea e nei successivi atti che modificano o sostituiscono tali linee guida e secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati, per i metodi di misura automatici del materiale particolato PM10 e PM2.5, nella specifica tecnica CEN/TS 16450/2013 "Aria ambiente: Sistemi di misura automatici per la misura delle concentrazioni automatiche del materiale particolato PM10 o PM2,5". Nell'ambito delle procedure previste dal paragrafo C, sono individuati, secondo tali linee guida e specifica tecnica, anche i casi in cui un metodo applicato da uno strumento presenta un rapporto costante con il metodo di riferimento ed e' possibile applicare un fattore di correzione per rettificare i risultati del metodo in modo da renderli equivalenti a quelli ottenuti con il metodo di riferimento. 2. Il Ministero dell'ambiente invia alla Commissione europea la documentazione relativa alle procedure espletate ai sensi del punto 1 in tutti i casi in cui la Commissione richieda la presentazione di un rapporto per verificare l'accettabilita' delle dimostrazioni di equivalenza. C. DIMOSTRAZIONE DELLA IDONEITA' DEGLI STRUMENTI E RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI DATI. 1. Gli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria da utilizzare ai fini del presente decreto devono essere idonei all'applicazione dei metodi di riferimento o dei metodi equivalenti. 2. Ai fini previsti dal punto 1 deve essere dimostrato, attraverso le procedure previste dal punto 4, che gli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria soddisfano i requisiti prestazionali stabiliti dai metodi di riferimento. 3. In caso di strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria che applicano metodi diversi da quelli di riferimento, le procedure previste dal punto 4 sono finalizzate a dimostrare l'equivalenza del metodo applicato rispetto al metodo di riferimento secondo principi, metodologie e procedure di prova individuati nel paragrafo B. 4. La dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria soddisfano quanto previsto dal punto 1 e' fornita nell'ambito delle procedure di approvazione disciplinate dall'art. 17, comma 5. Il decreto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), disciplina anche il caso di approvazione previa acquisizione dei rapporti di prova rilasciati in altri Paesi dell'Unione europea, nel rispetto delle condizioni richieste dal punto 5. 5. Ai fini della dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria soddisfano quanto previsto dal punto 1, i soggetti responsabili delle procedure previste dal punto 4 accettano anche i rapporti delle prove rilasciati per l'approvazione dello strumento in altri Paesi dell'Unione europea, condotte da laboratori accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata su laboratori di prova e di taratura ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE), nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo. Le procedure previste dal punto 4 assicurano la dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria soddisfano quanto previsto dal punto 1 nelle condizioni ambientali e sito-specifiche del previsto utilizzo, anche se tali condizioni sono in tutto o in parte diverse da quelle in cui sono state effettuate le prove oggetto dei rapporti accettati; in tale ultimo caso e' ammessa l'imposizione di prove supplementari. 6. Gli esiti delle procedure previste dal punto 4, espletate a partire dal 31 dicembre 2016, con i rapporti integrali di prova utilizzati e tutti i risultati delle prove prese in esame nell'ambito di tali procedure, inclusi i casi di dimostrazione di equivalenza del metodo applicato dallo strumento, sono trasmessi dai soggetti responsabili di tali procedure alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente ed alle autorita' previste dall'art. 17 comma 5. Il Ministero provvede a pubblicare gli atti ed i documenti ricevuti sul proprio sito web. D. STANDARDIZZAZIONE. 1. Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere standardizzato alla temperatura di 293 °K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.»