(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                                                         «Allegato VI 
 
                        METODI DI RIFERIMENTO 
 
A. METODI DI RIFERIMENTO. 
    1. Metodo di riferimento  per  la  misurazione  del  biossido  di
zolfo. 
    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella
norma  UNI  EN  14212:  2012  "Qualita'  dell'aria  ambiente.  Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di  diossido  di
zolfo mediante fluorescenza ultravioletta". 
    2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto
e degli ossidi di azoto. 
    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella
norma  UNI  EN  14211:  2012  "Qualita'  dell'aria  ambiente.  Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di  diossido  di
azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza". 
    3. Metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione
del benzene. 
    Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e'
descritto nella norma UNI  EN  14662  "Qualita'  dell'aria  ambiente.
Metodo  normalizzato  per  la  misurazione  della  concentrazione  di
benzene", 14662:2005, parti 1 e 2, e 14662:2015, parte 3. 
    4. Metodo di riferimento per  la  misurazione  del  monossido  di
carbonio. 
    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella
norma  UNI  EN  14626:2012  "Qualita'  dell'aria   ambiente.   Metodo
normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido  di
carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva". 
    5. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono. 
    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella
norma  UNI  EN  14625:2012  "Qualita'  dell'aria   ambiente.   Metodo
normalizzato  per  la  misurazione  della  concentrazione  di   ozono
mediante fotometria ultravioletta". 
    6. Metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione
del PM10 o del PM2,5. 
    Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e'
descritto nella  norma  UNI  EN  12341:2014  "Aria  ambiente.  Metodo
gravimetrico   di   riferimento   per   la    determinazione    della
concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5". 
    7. Metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione
delle concentrazioni di massa totale e per  speciazione  chimica  del
PM10 e del PM2.5. 
    Il metodo di campionamento e di misurazione delle  concentrazioni
di massa totale ai fini della speciazione  chimica  del  PM10  e  del
PM2,5 e' descritto nella norma  UNI  EN  12341:2014  "Aria  ambiente.
Metodo  gravimetrico  di  riferimento  per  la  determinazione  della
concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5", 
    Il metodo per  la  misurazione  del  carbonio  elementare  e  del
carbonio organico nel PM2,5 e' descritto nella pr EN 16909:2015; 
    Il metodo per la misurazione delle specie ioniche  nel  PM2,5  e'
descritto nella pr EN 16913:2015; 
    Per  la  misurazione  del  carbonio  elementare  e  del  carbonio
organico e per la misurazione  delle  specie  ioniche  nel  PM10,  si
applicano,  rispettivamente,  il  metodo  descritto   nella   pr   EN
16909:2015 e  il  metodo  descritto  nella  pr  EN  16913:2015,  come
adeguati da apposite determinazioni adottate dal gestore  della  rete
sulla base di una verifica della compatibilita' con il  PM10  oppure,
in assenza di tali determinazioni, il metodo descritto  nell'allegato
I del decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015. 
    8. Metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione
del piombo. 
    Il metodo di riferimento per il campionamento e' descritto  nella
norma UNI  EN  12341:2014  "Aria  ambiente.  Metodo  gravimetrico  di
riferimento per la determinazione della concentrazione  in  massa  di
particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento  del
materiale  particolato  PM10.  Il  metodo  di  riferimento   per   la
misurazione e' descritto nella  norma  UNI  EN  14902:2005  "Qualita'
dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd,
As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione". 
    9. Metodo di riferimento per il campionamento  e  la  misurazione
dell'arsenico, del cadmio e del nichel nell'aria ambiente. 
    Il metodo di riferimento per il campionamento e' descritto  nella
norma UNI  EN  12341:2014  "Aria  ambiente.  Metodo  gravimetrico  di
riferimento per la determinazione della concentrazione  in  massa  di
particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento  del
materiale  particolato  PM10.  Il  metodo  di  riferimento   per   la
misurazione e' descritto nella  norma  UNI  EN  14902:2005  "Qualita'
dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd,
As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione". 
    10. Metodo di riferimento per il campionamento e  la  misurazione
del benzo(a)pirene nell'aria  ambiente.  e  degli  altri  idrocarburi
policiclici aromatici. 
    Il metodo di riferimento per il campionamento  degli  idrocarburi
policiclici aromatici e' descritto  nella  norma  UNI  EN  12341:2014
"Aria  ambiente.  Metodo   gravimetrico   di   riferimento   per   la
determinazione della concentrazione in massa di  particolato  sospeso
PM10  o  PM2,5"  relativamente   al   campionamento   del   materiale
particolato PM10. 
    Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene e'
descritto nella norma UNI EN 15549:2008 "Qualita'  dell'aria.  Metodo
normalizzato   per   la   misurazione   della    concentrazione    di
benzo(a)pirene in aria ambiente". Il metodo  di  riferimento  per  la
misurazione degli altri  idrocarburi  policiclici  aromatici  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), e' descritto  nell'allegato  II  del
decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015. 
    11. Metodo di riferimento  per  la  determinazione  del  mercurio
nell'aria ambiente. 
    Il metodo di riferimento per la determinazione e' descritto nella
norma  UNI  EN  15852:2010  "Qualita'  dell'aria   ambiente.   Metodo
normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale". 
    12. Metodo  di  riferimento  per  la  misurazione  dei  tassi  di
deposizione di arsenico, cadmio e nichel. 
    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella
norma  UNI  EN  15841:2010  "Qualita'  dell'aria  ambiente  -  Metodo
normalizzato per la determinazione  di  arsenico,  cadmio,  piombo  e
nichel nelle deposizioni atmosferiche". 
    13. Metodo di riferimento per  la  determinazione  dei  tassi  di
deposizione del mercurio. 
    Il metodo di riferimento per la determinazione e' descritto nella
norma  UNI  EN  15853:2010  "Qualita'  dell'aria   ambiente.   Metodo
normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio". 
    13-bis. Metodo di riferimento per la  misurazione  dei  tassi  di
deposizione degli IPA. 
    Il metodo di riferimento per la misurazione  e'  descritto  nella
norma UNI EN 15980:2011 "Qualita' dell'aria  -  Determinazione  della
deposizione di massa di benzo [a] antracene, benzo  [b]  fluorantene,
benzo [j] fluorantene,  benzo  [k]  fluorantene,  benzo  [a]  pirene,
dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd]". 
    14. I metodi di riferimento stabiliti  dal  Comitato  europeo  di
normalizzazione (CEN) si  sostituiscono,  a  decorrere  dall'adozione
delle relative norme, ai metodi di  riferimento  indicati  nei  punti
precedenti. 
B. METODI EQUIVALENTI. 
    1.  E'  ammesso  l'utilizzo  di  metodi  diversi  da  quelli   di
riferimento purche' gli strumenti che li applicano siano  sottoposti,
con  esito  favorevole,  alle  procedure  previste  dal  paragrafo  C
finalizzate a dimostrare l'equivalenza del metodo applicato  rispetto
al metodo di riferimento, secondo i principi,  le  metodologie  e  le
procedure di prova indicati nelle "Guidances for the demonstration of
equivalence of  ambient  air  monitoring  methods"  pubblicate  dalla
Commissione  europea  e  nei  successivi  atti   che   modificano   o
sostituiscono tali linee guida e secondo i principi, le metodologie e
le procedure di prova indicati, per i metodi di misura automatici del
materiale particolato PM10 e PM2.5, nella  specifica  tecnica  CEN/TS
16450/2013 "Aria ambiente: Sistemi di misura automatici per la misura
delle concentrazioni automatiche del  materiale  particolato  PM10  o
PM2,5". Nell'ambito delle procedure previste dal  paragrafo  C,  sono
individuati, secondo tali linee guida e specifica  tecnica,  anche  i
casi in cui un metodo applicato da uno strumento presenta un rapporto
costante con il metodo di riferimento ed e'  possibile  applicare  un
fattore di correzione per rettificare i risultati del metodo in  modo
da  renderli  equivalenti  a  quelli  ottenuti  con  il   metodo   di
riferimento. 
    2. Il Ministero dell'ambiente invia alla Commissione  europea  la
documentazione relativa alle procedure espletate ai sensi del punto 1
in tutti i casi in cui la Commissione richieda la presentazione di un
rapporto  per  verificare  l'accettabilita'  delle  dimostrazioni  di
equivalenza. 
C. DIMOSTRAZIONE DELLA IDONEITA'  DEGLI  STRUMENTI  E  RICONOSCIMENTO
RECIPROCO DEI DATI. 
    1.  Gli  strumenti  di  campionamento  e  misura  della  qualita'
dell'aria da utilizzare ai fini del presente  decreto  devono  essere
idonei all'applicazione  dei  metodi  di  riferimento  o  dei  metodi
equivalenti. 
    2.  Ai  fini  previsti  dal  punto  1  deve  essere   dimostrato,
attraverso le procedure previste dal punto 4, che  gli  strumenti  di
campionamento  e  misura  della  qualita'  dell'aria   soddisfano   i
requisiti prestazionali stabiliti dai metodi di riferimento. 
    3. In caso di strumenti di campionamento e misura della  qualita'
dell'aria che applicano metodi diversi da quelli di  riferimento,  le
procedure  previste  dal  punto  4  sono  finalizzate  a   dimostrare
l'equivalenza del metodo applicato rispetto al metodo di  riferimento
secondo principi, metodologie e procedure di  prova  individuati  nel
paragrafo B. 
    4. La dimostrazione che gli strumenti di campionamento  e  misura
della qualita' dell'aria soddisfano quanto previsto dal  punto  1  e'
fornita nell'ambito  delle  procedure  di  approvazione  disciplinate
dall'art. 17, comma 5. Il decreto previsto  dall'art.  17,  comma  1,
lettera  b),  disciplina  anche  il  caso  di   approvazione   previa
acquisizione  dei  rapporti  di  prova  rilasciati  in  altri   Paesi
dell'Unione europea, nel  rispetto  delle  condizioni  richieste  dal
punto 5. 
    5. Ai fini della dimostrazione che gli strumenti di campionamento
e misura della qualita'  dell'aria  soddisfano  quanto  previsto  dal
punto 1, i soggetti responsabili delle procedure previste dal punto 4
accettano anche i rapporti delle prove rilasciati per  l'approvazione
dello strumento in  altri  Paesi  dell'Unione  europea,  condotte  da
laboratori accreditati secondo le  procedure  stabilite  dalla  norma
ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata su laboratori di  prova
e di  taratura  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  9,  del  regolamento
765/2008/CE),   nella   versione   piu'   aggiornata    al    momento
dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo. Le  procedure
previste dal punto 4 assicurano la dimostrazione che gli strumenti di
campionamento e misura della  qualita'  dell'aria  soddisfano  quanto
previsto dal punto 1 nelle condizioni  ambientali  e  sito-specifiche
del previsto utilizzo, anche se tali condizioni sono in  tutto  o  in
parte diverse da quelle in cui sono state effettuate le prove oggetto
dei rapporti accettati; in tale ultimo caso e' ammessa  l'imposizione
di prove supplementari. 
    6. Gli esiti delle procedure previste dal punto  4,  espletate  a
partire dal 31 dicembre 2016,  con  i  rapporti  integrali  di  prova
utilizzati e tutti i risultati delle prove prese in esame nell'ambito
di tali procedure, inclusi i casi di dimostrazione di equivalenza del
metodo  applicato  dallo  strumento,  sono  trasmessi  dai   soggetti
responsabili di tali procedure alla competente Direzione generale del
Ministero dell'ambiente ed alle autorita' previste dall'art. 17 comma
5. Il Ministero  provvede  a  pubblicare  gli  atti  ed  i  documenti
ricevuti sul proprio sito web. 
D. STANDARDIZZAZIONE. 
    1.  Per  gli   inquinanti   gassosi   il   volume   deve   essere
standardizzato  alla  temperatura  di  293  °K   e   alla   pressione
atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le  sostanze  in  esso
contenute  da  analizzare  (ad  esempio  il  piombo),  il  volume  di
campionamento si riferisce alle condizioni  ambiente  in  termini  di
temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.»