(allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini "Soave Superiore" 
 
(N.B.: Le modifiche sono evidenziate con la funzione  "revisione"  di
word: le cancellazioni risultano in carattere barrato e  le  aggiunte
in carattere sottolineato) 
 
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                             Articolo 8 
 
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita  "Soave
Superiore" e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle  uve
da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. 
 
I vini a denominazione di  origine  controllata  e  garantita  "Soave
Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori
di vetro tradizionali nelle tradizionali bottiglie di  vetro  fino  a
litri 3, con abbigliamento  consono  al  loro  carattere  di  pregio,
chiuse con tappo raso bocca. E' altresi' consentito l'uso del tappo a
vite con capsula a vestizione lunga e  del  tappo  a  vetro.  Per  le
tradizionale bottiglie di vetro fino a litri 3, e' obbligatorio l'uso
della chiusura con tappo raso bocca. 
 
A richiesta delle ditte interessate o del Consorzio  di  Tutela  puo'
essere consentita, con specifica autorizzazione del  Ministero  delle
politiche   agricole   e   forestali,   l'utilizzo   di   contenitori
tradizionali di capacita' di litri 6, 9, 12, 18 e  superiori  e  solo
per fini promozionali. 
 
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