Allegato Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Soave Superiore" (N.B.: Le modifiche sono evidenziate con la funzione "revisione" di word: le cancellazioni risultano in carattere barrato e le aggiunte in carattere sottolineato) ---- omissis ---- Articolo 8 Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca. E' altresi' consentito l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo a vetro. Per le tradizionale bottiglie di vetro fino a litri 3, e' obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca. A richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di Tutela puo' essere consentita, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini promozionali. ---- omissis ----