Art. 2 
 
  1. Nelle materie di cui al presente decreto, il Ministro assiste il
Presidente del Consiglio dei  ministri  ai  fini  dell'esercizio  del
potere di nomina alla presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere nazionale, di competenza  dell'amministrazione  statale  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. Il Ministro rappresenta il  Governo  italiano  e  ne  attua  gli
indirizzi in tutti gli organismi  internazionali  ed  europei  aventi
competenza  nelle  materie  comunque  riconducibili  all'oggetto  del
presente decreto, anche ai fini della  formazione  e  dell'attuazione
della normativa europea e internazionale.