IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n.  1305/2013  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  che  prevede,  tra
l'altro, un sostegno finanziario per: 
    il pagamento  di  premi  di  assicurazione  del  raccolto,  degli
animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per
gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale; 
    gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento
di compensazioni finanziarie agli  agricoltori  in  caso  di  perdite
economiche causate da avversita' atmosferiche  o  dall'insorgenza  di
focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal
verificarsi di un'emergenza ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti  di  Stato
nei settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che al comma
3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili
con  polizze  agevolate,  sulla  base  dei  prezzi  di  mercato  alla
produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per  il  mercato
agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102,  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
la  normativa  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che   prevede
interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed  in  particolare
il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento  dei
premi assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2 comma 5-ter del  decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal  decreto  legislativo
18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che se, dalle rilevazioni  dei
prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente, si
riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente
all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente,  gli
stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle  sole
rilevazioni di mercato dell'ultimo anno; 
  Considerato  il  decreto  ministeriale  del   29   dicembre   2014,
pubblicato nel sito internet del Ministero, con il  quale  a  partire
dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di
aiuto, delle tipologie di interventi  e  delle  condizioni  stabilite
dagli Orientamenti dell'Unione europea per  gli  aiuti  di  Stato  al
settore agricolo e forestale nelle zone  rurali  2014 -  2020  e  dal
regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla  Commissione  europea  con  decisione  n.  (C2015)8312  del  20
novembre 2015, ed in particolare la  sottomisura  17.1  assicurazione
del raccolto, degli animali e delle  piante  e  la  sottomisura  17.2
Fondi di mutualizzazione  per  le  avversita'  atmosferiche,  per  le
epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e  per  le
emergenze ambientali; 
  Considerato il decreto 7 marzo 2016, del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016, con il quale sono
stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi  di  ripristino
delle strutture aziendali impianti di frutteti,  oliveti  e  vigneti,
serre, ombrai, reti antigrandine  e  serre  per  fungicoltura,  ed  i
prezzi  massimi  per  le  altre  garanzie  applicabili   al   settore
zootecnico; 
  Considerato  il  decreto  12  gennaio  2015,  del  Ministro   delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo
alla  semplificazione  della  Gestione  della  PAC  2014-2020  ed  in
particolare il Capo III, riguardante la gestione dei rischio; 
  Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto
ministeriale   12   gennaio   2015   e   s.m.i.,   che    definiscono
rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI)
e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula
delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione
ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi  delle  sottomisure
17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la
cui elaborazione  sono  necessari,  tra  l'altro,  i  prezzi  unitari
massimi stabiliti dal presente decreto; 
  Considerato lo schema di  piano  assicurativo  2017,  inviato  alla
Conferenza Stato Regioni per l'intesa; 
  Preso atto dei prezzi medi di  mercato  delle  produzioni  agricole
rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2014 al 2016, trasmessi con nota
34902 del 1° dicembre 2016; 
  Esaminata  la   comunicazione   dell'AIA   (Associazione   italiana
allevatori) del 24 novembre 2016, di aggiornamento dei costi  per  lo
smaltimento della carcasse dei capi bovini, bufalini, equini,  suini,
ovicaprini, avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni  stipulate
con le ditte autorizzate; 
  Ritenuto di parametrare per l'anno 2017 gli importi  massimi  entro
cui devono essere contenuti i prezzi unitari  per  la  determinazione
dei valori  delle  produzioni  assicurabili  e  dei  valori  ai  fini
dell'adesione ai fondi di mutualizzazione: 
    alla media dei prezzi dei singoli prodotti o  individui  animali,
rilevati nel triennio dal 2014 al 2016 e trasmessi da Ismea con  nota
1° dicembre 2016, per le produzioni vegetali, zootecniche e  per  gli
animali oggetto di abbattimento forzoso; 
    ai costi comunicati dall'AIA in data  24  novembre  2016  per  lo
smaltimento delle carcasse animali; 
    ai costi di ripristino delle strutture  aziendali  ed  ai  valori
unitari  massimi  delle  altre  garanzie   applicabili   al   settore
zootecnico (mancati redditi), gia' stabiliti con  il  citato  decreto
ministeriale 7 marzo 2016; 
  Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni
biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese
benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi  unitari  massimi  dei  prodotti  assicurabili   con   polizze
  agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
  2017 
 
  1. I  prezzi  unitari  massimi  delle  produzioni  agricole,  delle
strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse  animali
e  delle  altre   garanzie   applicabili   al   settore   zootecnico,
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2017, sulla base delle previsioni dello schema di Piano  assicurativo
agricolo 2017, citato  nelle  premesse,  sono  riportati  nell'elenco
allegato che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. I valori riportati nell'elenco allegato,  codificati  per  area,
per prodotto o gruppo di prodotti della medesima  specie  botanica  o
gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati
prezzi massimi nell'ambito  dei  quali,  in  sede  di  stipula  delle
polizze o per  l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti
contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori,  in
base alle caratteristiche qualitative e  alle  condizioni  locali  di
mercato. 
  3. Il codice e l'id varieta' indicati rispettivamente nella seconda
e  nella  quinta  colonna  delle  tabelle  allegate  per  i  prodotti
vegetali, caricati nel sistema di  gestione  dei  rischi  di  cui  al
decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della  gestione
della  PAC  2014-2020,  verranno  riportati  nel  Piano  assicurativo
individuale  o  nel  piano   di   mutualizzazione   individuale   per
l'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con  il  quale
aderire al fondo di mutualizzazione; tali riferimenti dovranno essere
riscontrabili anche sulle polizze o sui certificati di adesione  alle
polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale. 
  4. Per le produzioni  biologiche  non  comprese  nell'allegato,  il
prezzo stabilito per  il  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione, puo' essere maggiorato fino al 50  per  cento.  In  tale
caso, al certificato di  polizza  deve  essere  allegato  l'attestato
dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche  da
parte dell'Autorita' di gestione del Programma nazionale di  sviluppo
rurale e dell'Organismo  pagatore,  e  sul  certificato  stesso  deve
essere riportata la dicitura «produzione biologica».