Art. 2 
 
  Entro il termine di sessanta giorni dalla  pubblicazione  sul  sito
web del Ministero  dello  sviluppo  economico  dell'avviso  circa  la
disponibilita' delle somme necessarie per effettuare il rimborso  dei
crediti di cui all'art. 1, i soggetti creditori  presentano  apposita
istanza volta ad ottenere la liquidazione dei crediti. 
  Decorso il termine di cui al  comma  1,  entro  cui  far  pervenire
presso la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili
e  l'efficienza  energetica,  il  nucleare,  i  dati  necessari   per
l'erogazione delle somme, ha luogo la sospensione  della  maturazione
degli interessi legali sul credito.