Art. 2 Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero dello sviluppo economico dell'avviso circa la disponibilita' delle somme necessarie per effettuare il rimborso dei crediti di cui all'art. 1, i soggetti creditori presentano apposita istanza volta ad ottenere la liquidazione dei crediti. Decorso il termine di cui al comma 1, entro cui far pervenire presso la Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, i dati necessari per l'erogazione delle somme, ha luogo la sospensione della maturazione degli interessi legali sul credito.